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"IRAP e Professionisti, costa cara la Segretaria part time"
fonte www.lavoripubblici.it / Professioni e Professionisti
11/04/2014 - Il professionista che si
avvale del lavoro di un dipendente, ancorché con mansioni di segreteria
part-time, è necessariamente dotato di autonoma organizzazione,
condizione sufficiente per l'imposizione dell'imposta regionale sulle
attività produttive, altrimenti detta "IRAP".
Questo è, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 7609 del 2 aprile 2014, con la quale la Sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha censurato le motivazioni espresse dal giudice di merito, ritenendole in contrasto con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in merito al pagamento dell'IRAP da parte di un professionista.
In particolare, la vicenda trae le sue origini da una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso di un professionista contro l'Agenzia delle Entrate per il rimborso degli importi versati per l'IRAP. I giudici della CTR avevano rilevato che non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'imposta in quanto il professionista svolgeva la propria attività avvalendosi esclusivamente di beni strumentali modesti e di una segretaria part-time. La CTR aveva, inoltre, affermato che il concetto di autonoma organizzazione (presupposto per il pagamento dell'IRAP) sussiste quando la particolare organizzazione determini un "valore aggiunto tassabile" ossia quando l'organizzazione del professionista sia tale da poter consentire lo svolgimento della sua attività anche in sua assenza ovvero quando l'attività del professionista sia limitata a compiti di coordinamento e controllo senza un suo diretto e personale intervento.
In realtà, sappiamo bene che in giurisprudenza le cose non stanno in questo modo e l'ennesima conferma è arrivata da questa nuova sentenza della Cassazione che ha ribaltato la precedente della CTR. Ricordiamo, infatti, un consolidato orientamento della giurisprudenza per cui l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in ordine all'impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumgue accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, costituendo onere del contribuente che richieda in rimborso di fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette.
Anche questa volta gli ermellini hanno affermato la assogettabilità ad IRAP di professionisti e lavoratori autonomi solo nel caso in cui questi si avvalgano di altri soggetti svolgenti la medesima attività del professionista (e quindi in grado di sostituirlo), orientamento che porterebbe ad escludere i presupposti per la soggezione all'Irap in tutti i casi in cui l'attività del professionista si caratterizzi per il rapporto fiduciario (intuitus personae) che lega il prestatore al cliente, così impedendo che la predisposta struttura di risorse umane e materiali sia in grado di funzionare indipendentemente ed autonomamente dal suo intervento, nel senso che, per quanto valore e consistenza possa rivestire l'organizzazione dello studio nel potenziamento dell'attività professionale e dei profitti che ne conseguono, la prestazione d'opera intellettuale resterebbe personale, non potendo pertanto mai configurarsi un'autonomia organizzativa distinta dalla prestazione personale del professionista.
Questo è, in sintesi, il contenuto della sentenza n. 7609 del 2 aprile 2014, con la quale la Sezione tributaria della Suprema Corte di Cassazione ha censurato le motivazioni espresse dal giudice di merito, ritenendole in contrasto con l'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità, in merito al pagamento dell'IRAP da parte di un professionista.
In particolare, la vicenda trae le sue origini da una sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva accolto il ricorso di un professionista contro l'Agenzia delle Entrate per il rimborso degli importi versati per l'IRAP. I giudici della CTR avevano rilevato che non sussistevano i presupposti per l'applicazione dell'imposta in quanto il professionista svolgeva la propria attività avvalendosi esclusivamente di beni strumentali modesti e di una segretaria part-time. La CTR aveva, inoltre, affermato che il concetto di autonoma organizzazione (presupposto per il pagamento dell'IRAP) sussiste quando la particolare organizzazione determini un "valore aggiunto tassabile" ossia quando l'organizzazione del professionista sia tale da poter consentire lo svolgimento della sua attività anche in sua assenza ovvero quando l'attività del professionista sia limitata a compiti di coordinamento e controllo senza un suo diretto e personale intervento.
In realtà, sappiamo bene che in giurisprudenza le cose non stanno in questo modo e l'ennesima conferma è arrivata da questa nuova sentenza della Cassazione che ha ribaltato la precedente della CTR. Ricordiamo, infatti, un consolidato orientamento della giurisprudenza per cui l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'IRAP soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata, secondo l'accertamento riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato in ordine all'impiego di beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumgue accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui, costituendo onere del contribuente che richieda in rimborso di fornire la prova dell'assenza delle condizioni anzidette.
Anche questa volta gli ermellini hanno affermato la assogettabilità ad IRAP di professionisti e lavoratori autonomi solo nel caso in cui questi si avvalgano di altri soggetti svolgenti la medesima attività del professionista (e quindi in grado di sostituirlo), orientamento che porterebbe ad escludere i presupposti per la soggezione all'Irap in tutti i casi in cui l'attività del professionista si caratterizzi per il rapporto fiduciario (intuitus personae) che lega il prestatore al cliente, così impedendo che la predisposta struttura di risorse umane e materiali sia in grado di funzionare indipendentemente ed autonomamente dal suo intervento, nel senso che, per quanto valore e consistenza possa rivestire l'organizzazione dello studio nel potenziamento dell'attività professionale e dei profitti che ne conseguono, la prestazione d'opera intellettuale resterebbe personale, non potendo pertanto mai configurarsi un'autonomia organizzativa distinta dalla prestazione personale del professionista.
A cura di
Ilenia Cicirello
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