"Sistri e trasporto intermodale, pubblicato in Gazzetta il decreto 24 aprile 2014"
fonte www.lavoripubblici.it / SISTRI
Come previsto dall'art. 188-ter, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006 (T.U. Ambiente), il decreto in argomento definisce gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi obbligati ad aderire al SISTRI che, in particolare, sono:
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività agricole ed agroindustriali con più di 10 dipendenti, esclusi, indipendentemente dal numero dei dipendenti, gli enti e le imprese di cui all'art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006;
- gli enti e le imprese con più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi di cui all'art. 184, comma 3, lettere b), c), d), e), f) ed h), del d.lgs. n. 152 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio di cui all'art. 183, comma 1, lettera aa), del d.lgs. n. 152 del 2006;
- gli enti e le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani nella regione Campania;
- gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi da attività di pesca professionale e acquacoltura, di cui al d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4, con più di dieci dipendenti, ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla sezione speciale "imprese agricole" del Registro delle imprese che conferiscono i propri rifiuti nell'ambito di circuiti organizzati di raccolta, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera pp) del d.lgs. 152 del 2006.
L'
art. 2 del decreto in argomento definisce anche le modalità di
applicazione a regime del SISTRI al trasporto intermodale. In
particolare,
il deposito di rifiuti nell'ambito di attività intermodale
di carico e scarico, di trasbordo, e di soste tecniche all'interno di
porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e
scali merci, effettuato da soggetti ai quali i rifiuti sono affidati in
attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o
ferroviaria o che effettua il successivo trasporto,
è un deposito preliminare alla raccolta a condizione che non superi il termine finale di trenta giorni.
Gli oneri sostenuti dal soggetto al quale i rifiuti sono affidati in
attesa della presa in carico degli stessi da parte di un'impresa navale o
ferroviaria o altra impresa per il successivo trasporto, sono posti a
carico dei precedenti detentori e del produttore dei rifiuti, in solido
tra loro.
I rifiuti devono essere presi in carico per il successivo trasporto
entro sei giorni dalla data d'inizio dell'attività di deposito
preliminare alla raccolta. Se alla scadenza di tale termine i rifiuti
non sono presi in carico dall'impresa navale o ferroviaria o da altri
operatori che effettuano il successivo trasporto, il soggetto al quale i
rifiuti sono affidati deve darne comunicazione formale, immediatamente e
comunque non oltre le successive 24 ore, al produttore nonché, se
esistente, all'intermediario o al diverso soggetto ad esso equiparato
che ha organizzato il trasporto. Il produttore, entro i ventiquattro
giorni successivi alla scadenza del termine di cui al primo periodo,
deve provvedere alla presa in carico di detti rifiuti per il successivo
trasporto e la corretta gestione dei rifiuti stessi.
La presa in carico dei rifiuti e la comunicazione entro i termini
previsti escludono, per i soggetti rispettivamente obbligati a detti
comportamenti, la responsabilità per attività di stoccaggio di rifiuti
non autorizzato (art. 256 del d.lgs. n. 152 del 2006).
E' fatto comunque obbligo al soggetto al quale i rifiuti sono affidati
in attesa della presa in carico degli stessi di garantire che il
deposito preliminare alla raccolta sia effettuato nel rispetto delle
norme di tutela ambientale e sanitaria.
L'
art. 3 del decreto anticipa future semplificazioni del sistema
di tracciabilità dei rifiuti che verranno attuate attraverso decreti e
sulla base dei risultati dei tavoli tecnici di approfondimento tematico
attivati con i rappresentanti delle associazioni di categoria e con gli
operatori interessati, nell'ambito del Tavolo tecnico di monitoraggio e
concertazione.
Con l'
art. 4 sono confermati gli oneri contributivi per l'anno
2014 che i soggetti tenuti ad aderire al SISTRI sono tenuti a versare
entro il 30 giugno 2014, nella misura e con le modalità previste dalle
disposizioni vigenti. Restano confermati i costi di sostituzione dei
dispositivi previsti per l'anno 2013.
L'
art. 5 definisce le disposizioni per l'avvio dell'operatività del SISTRI riguardo ai rifiuti urbani della regione Campania.
L'
art. 6, infine, riguarda gli
obblighi di comunicazione al SISTRI
che devono essere assolti esclusivamente per mezzo dei canali di
contatto telematico indicati sul sito www.sistri.it Dal 15/05/2014 le
procedure di prima iscrizione, modifica anagrafica, pagamento, richiesta
di conguaglio o risoluzione di criticità, saranno effettuate
esclusivamente mediante le applicazioni disponibili sul portale SISTRI.
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