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"Progettisti con redditi bassi, entro il 31 maggio le domande per pagare contributi ridotti a Inarcassa"
fonte www.edilportale.com / Professioni e Professionisti
05/05/2014 - Inarcassa spiega come derogare al contributo soggettivo minimo. Si tratta dell’
iniziativa
a disposizione dei professionisti con redditi bassi, che invece del
contributo soggettivo minimo pagheranno un'imposta più bassa,
proporzionale al reddito prodotto.
In cosa consiste l’agevolazione
Il Regolamento generale di previdenza 2012 prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni, anche non continuativi nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Già da quest’anno, chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a 15.690 euro può non versare il contributo soggettivo minimo di 2.275, ma il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2015, dopo la presentazione della dichiarazione online.
Ciò significa, ad esempio, che se si produce un reddito di 10 mila euro, invece del contributo soggettivo minimo di 2275 euro si potranno pagare 1450 euro, cioè il 14,5% di 10 mila.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini del 30 giugno e del 30 settembre dell’anno in corso.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti), la possibilità di riscatto della laurea, del servizio militare e di eventuali periodi di lavoro all’estero così come quella di richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Effetti sull’anzianità contributiva
La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva per la determinazione della pensione, che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
Se, ad esempio, nel 2014 si dichiara un reddito di 5 mila euro, il contributo soggettivo minimo sarà pari a 725 euro, cioè il 14,5% di 5mila. L'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365. Si arriva a questa cifra con l’operazione [(725/2.275) * 365 gg.] cioè dividendo il contributo pagato per il contributo soggettivo minimo e moltiplicando il risultato per i 365 giorni dell’anno.
Per assicurarsi l’anzianità contributiva piena, gli importi non versati potranno essere integrati nei cinque anni successivi. Tornando all'esempio precedente, il riscatto di 248 giorni (365 – 117) della deroga del 2014 sarà possibile entro il 31 dicembre 2020.
Chi può fare domanda
Per richiedere la deroga del contributo soggettivo minimo bisogna essere iscritti ad Inarcassa, non essere pensionando o pensionato, non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni e non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
Termini per le domande
Per il 2014 la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 maggio esclusivamente in via telematica accedendo, nell’ area riservata, al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.
La richiesta può essere annullata entro il 30 giugno 2014 utilizzando lo stesso applicativo online.
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2014. In tal caso, il piano di rateizzazione decade. Le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità. L’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto entro il 30 settembre.
Modalità di versamento
Inarcassa spiega che se l’ammontare del reddito professionale inserito nella dichiarazione, che per il 2014 va presentato entro il 31 ottobre 2015, è inferiore a 15.690 euro, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2015.
Qualora il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a 15.690 euro, verrà generato un MAV con scadenza 31 dicembre 2015 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto di 2.275 euro. In questo caso scatterebbe l’obbligo di integrazione.
In cosa consiste l’agevolazione
Il Regolamento generale di previdenza 2012 prevede la possibilità di derogare all'obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni, anche non continuativi nell'arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.
Già da quest’anno, chi prevede di conseguire un reddito professionale inferiore a 15.690 euro può non versare il contributo soggettivo minimo di 2.275, ma il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2015, dopo la presentazione della dichiarazione online.
Ciò significa, ad esempio, che se si produce un reddito di 10 mila euro, invece del contributo soggettivo minimo di 2275 euro si potranno pagare 1450 euro, cioè il 14,5% di 10 mila.
Il contributo minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini del 30 giugno e del 30 settembre dell’anno in corso.
Nel corso dell’anno di deroga restano garantiti i servizi di assistenza (maternità, sussidi, indennità temporanea inabilità, mutui, finanziamenti), la possibilità di riscatto della laurea, del servizio militare e di eventuali periodi di lavoro all’estero così come quella di richiedere la ricongiunzione dei periodi assicurativi maturati presso altre gestioni previdenziali.
Effetti sull’anzianità contributiva
La deroga determina la diminuzione dell’anzianità contributiva per la determinazione della pensione, che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.
Se, ad esempio, nel 2014 si dichiara un reddito di 5 mila euro, il contributo soggettivo minimo sarà pari a 725 euro, cioè il 14,5% di 5mila. L'anzianità sarà pari a 117 giorni anziché 365. Si arriva a questa cifra con l’operazione [(725/2.275) * 365 gg.] cioè dividendo il contributo pagato per il contributo soggettivo minimo e moltiplicando il risultato per i 365 giorni dell’anno.
Per assicurarsi l’anzianità contributiva piena, gli importi non versati potranno essere integrati nei cinque anni successivi. Tornando all'esempio precedente, il riscatto di 248 giorni (365 – 117) della deroga del 2014 sarà possibile entro il 31 dicembre 2020.
Chi può fare domanda
Per richiedere la deroga del contributo soggettivo minimo bisogna essere iscritti ad Inarcassa, non essere pensionando o pensionato, non usufruire della riduzione per i giovani under 35 anni e non aver esercitato la facoltà di deroga già per 5 volte.
Termini per le domande
Per il 2014 la domanda di deroga deve essere presentata entro il 31 maggio esclusivamente in via telematica accedendo, nell’ area riservata, al menù “Agevolazioni - Deroga contributo soggettivo minimo”.
La richiesta può essere annullata entro il 30 giugno 2014 utilizzando lo stesso applicativo online.
Può richiedere la deroga anche chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi minimi 2014. In tal caso, il piano di rateizzazione decade. Le rate già versate vanno in compensazione con il contributo integrativo e il contributo di maternità. L’importo residuo, se dovuto, andrà corrisposto entro il 30 settembre.
Modalità di versamento
Inarcassa spiega che se l’ammontare del reddito professionale inserito nella dichiarazione, che per il 2014 va presentato entro il 31 ottobre 2015, è inferiore a 15.690 euro, verrà generato un MAV per un importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, da pagare entro il 31 dicembre 2015.
Qualora il reddito professionale dichiarato si rivelasse uguale o superiore a 15.690 euro, verrà generato un MAV con scadenza 31 dicembre 2015 di importo pari al 14,5% del reddito dichiarato, maggiorato degli interessi (BCE+4,50%) sul solo contributo minimo dovuto di 2.275 euro. In questo caso scatterebbe l’obbligo di integrazione.
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