News
"Formazione in assenza di Organismo Paritetico "
fonte www.pmi.it / Formazione ed informazione
06/05/2014 -
Il Quesito
Come ci si deve comportare in assenza di Organismo Paritetico Provinciale di settore per erogare in proprio la formazione in materia di sicurezza e per rilasciare l'attestato?
Secondo l'esperto
Il comma 12 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, stabilisce che "la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro ...". Da qui si evince che, qualora i suddetti organismi non siano presenti, nel territorio in oggetto (provincia o regione), il datore di lavoro è autorizzato a svolgere autonomamente l'azione formativa.
A quanto sopra bisogna aggiungere che, gli enti bilaterali legittimati a svolgere attività di collaborazione con l'azienda in questione sono solo quelli nati ad iniziativa di "una o più organizzazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento, come meglio specificato dalla circolare 20/2011 del Ministero del lavoro; quindi il datore di lavoro dovrà individuare l'ente bilaterale di riferimento all'interno del CCNL applicato ad i propri dipendenti e nel proprio territorio, in mancanza di uno di questi elementi è autorizzato a procedere autonomamente.
Il Quesito
Come ci si deve comportare in assenza di Organismo Paritetico Provinciale di settore per erogare in proprio la formazione in materia di sicurezza e per rilasciare l'attestato?
Secondo l'esperto
Il comma 12 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, stabilisce che "la formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro ...". Da qui si evince che, qualora i suddetti organismi non siano presenti, nel territorio in oggetto (provincia o regione), il datore di lavoro è autorizzato a svolgere autonomamente l'azione formativa.
A quanto sopra bisogna aggiungere che, gli enti bilaterali legittimati a svolgere attività di collaborazione con l'azienda in questione sono solo quelli nati ad iniziativa di "una o più organizzazioni dei datori di lavoro e prestatori di lavoro" nell'ambito del sistema contrattuale di riferimento, come meglio specificato dalla circolare 20/2011 del Ministero del lavoro; quindi il datore di lavoro dovrà individuare l'ente bilaterale di riferimento all'interno del CCNL applicato ad i propri dipendenti e nel proprio territorio, in mancanza di uno di questi elementi è autorizzato a procedere autonomamente.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1112 volte.
Pubblicità