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"Modifiche al decreto 81: il campo di applicazione e la formazione"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

09/05/2014 - Con le  modifiche  in materia di sicurezza operate dal Decreto legge 69/2013 ( Decreto del fare), convertito con modificazioni con la  legge n. 98 del 9 agosto 2013, dobbiamo avere a che fare in vari ambiti applicativi del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Modifiche che in alcuni casi sono vigenti e in altri sono differite, rimandate alla pubblicazione di ulteriori decreti (come nel caso delle novità relative alla modalità di effettuazione della  valutazione dei rischi per attività a basso rischio).
 
Per fare il punto sulle modifiche al Decreto 81, PuntoSicuro ha presentato qualche mese fa un intervento dell’Ing. Gerardo Porreca (coordinatore AIAS di Bari, responsabile del sito  www.porreca.it e collaboratore di PuntoSicuro) al seminario "Semplificazione - Standardizzazione - Formazione - Abilitazione: novità e aggiornamento in materia di salute e sicurezza sul lavoro" (Taranto, 11 ottobre 2013).

L’intervento, dal titolo “ Semplificazioni negli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, ha riepilogato tutte le modifiche operate dalla legge n. 98/2013 in materia di sicurezza al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 163/2006 e al DPR 1124/1965.
 
Dopo aver parlato, nel primo articolo di presentazione dell’intervento, di servizio di prevenzione e organi di vigilanza, ci soffermiamo oggi sulle novità relative al campo di applicazione (art. 3) del D. Lgs. 81/2008 e alle semplificazioni in materia di formazione degli operatori di sicurezza (art. 32 e 37).
 
Le modifiche al campo di applicazione riguardano, ad esempio, le misure di sicurezza nei confronti di volontari e di chi presta la propria attività spontaneamente e a titolo gratuito per associazioni di promozione sociale e associazioni sportive dilettantistiche.
 
Riportiamo il comma 12-bis dell’articolo 3 del D. Lgs. n. 81/2008, come modificato dalla legge 98/2013:
 
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione
 
Un’altra variazione nel campo di applicazione ha riguardato invece le misure di semplificazione per le prestazioni lavorative di breve durata.
Infatti all’articolo 3 del decreto legislativo 81/2008 è aggiunto il comma 13-bis:
 
13-bis. Con decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, fermi restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono definite misure di semplificazione della documentazione che dimostra l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni lavorative che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di riferimento.
 
Nonché sono state introdotte anche  misure di semplificazione per le imprese agricole (anche queste differite all’emanazione di specifici decreti).
Infatti all’articolo 3 del decreto legislativo 81/2008 è aggiunto il comma 13-ter:
 
13-ter. Con un ulteriore decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sono definite misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni.
 
Sempre in tema di semplificazioni ricordiamo infine le modifiche per la semplificazione in materia di formazione degli operatori di sicurezza (art. 32 e 37).
 
Le modifiche al Decreto 81 hanno riguardato l’art. 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni) inserendo misure di semplificazione in materia di formazione degli ASPP e RSPP.
 
In particolare attraverso il nuovo comma 5-bis dell’art.32:
- “agli RSPP e ASPP è riconosciuto un credito formativo da far valere per tutti i percorsi di formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la durata ed i contenuti che si sovrappongono alla formazione ed aggiornamento ricevuti;
- le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
 
Infine sono state introdotte delle modifiche all’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del D. Lgs. 81/2008, introducendo misure di semplificazione in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti, preposti e RLS.
 
Con il nuovo comma 14-bis dell’art. 37:
- “in tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati;
- le modalità di riconoscimento del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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