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"Modifiche al decreto 81: il campo di applicazione e la formazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
09/05/2014 - Con le
modifiche
in materia di sicurezza operate dal Decreto legge 69/2013 ( Decreto del fare), convertito con modificazioni con la legge n. 98 del 9 agosto 2013,
dobbiamo avere a che fare in vari ambiti applicativi del Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
(D.Lgs. 81/2008).
Modifiche che in alcuni casi sono vigenti e in altri sono
differite, rimandate alla pubblicazione di ulteriori decreti (come nel
caso delle novità relative alla modalità di effettuazione della valutazione dei rischi per attività a basso rischio).
Per fare il punto sulle modifiche al Decreto 81, PuntoSicuro ha
presentato qualche mese fa un intervento dell’Ing. Gerardo Porreca
(coordinatore AIAS di Bari, responsabile del sito www.porreca.it e
collaboratore di PuntoSicuro) al seminario "Semplificazione -
Standardizzazione - Formazione - Abilitazione: novità e aggiornamento in
materia di salute e sicurezza sul lavoro" (Taranto, 11 ottobre 2013).
L’intervento, dal titolo “ Semplificazioni
negli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro”, ha
riepilogato tutte le modifiche operate dalla legge n. 98/2013 in materia di
sicurezza al D.Lgs. 81/2008, al D.Lgs. 163/2006 e al DPR 1124/1965.
Dopo aver parlato, nel primo
articolo di presentazione dell’intervento, di servizio di prevenzione e organi
di vigilanza, ci soffermiamo oggi sulle novità relative al
campo di applicazione (art. 3) del D. Lgs. 81/2008 e alle
semplificazioni in materia di formazione
degli operatori di sicurezza (art. 32 e 37).
Le modifiche al campo di
applicazione riguardano, ad esempio, le
misure
di sicurezza nei confronti di volontari e di chi presta la propria attività
spontaneamente e a titolo gratuito per associazioni di promozione sociale e associazioni
sportive dilettantistiche.
Riportiamo il
comma 12-bis dell’articolo 3 del D.
Lgs. n. 81/2008, come modificato dalla legge 98/2013:
12-bis. Nei confronti dei
volontari di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dei volontari che
effettuano servizio civile,
dei
soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito
o con mero rimborso di spese, in favore delle associazioni di promozione
sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni sportive dilettantistiche
di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di
tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21
del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti
di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della
tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo
svolga la sua prestazione nell'ambito di un'organizzazione di un datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla sua
attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o,
ove ciò non sia possibile, a ridurre al minimo i rischi da interferenze tra
la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito
della medesima organizzazione |
Un’altra variazione nel campo di
applicazione ha riguardato invece le misure di
semplificazione per le
prestazioni
lavorative di breve durata.
Infatti all’articolo 3 del
decreto legislativo 81/2008 è aggiunto il
comma
13-bis:
13-bis. Con decreto dei
Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, previo parere
delle competenti Commissioni parlamentari e sentite la Commissione consultiva
per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, fermi
restando gli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 del presente decreto, sono
definite misure di semplificazione della documentazione che dimostra
l’adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi di informazione e
formazione previsti dal presente decreto in relazione a prestazioni
lavorative che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un
periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell’anno solare di
riferimento. |
Nonché sono state introdotte anche
misure di semplificazione per le imprese
agricole (anche queste differite all’emanazione di specifici decreti).
Infatti all’articolo 3 del
decreto legislativo 81/2008 è aggiunto il
comma
13-ter:
13-ter. Con un ulteriore
decreto dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e
delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite le Commissioni
parlamentari competenti per materia e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sono definite
misure di semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione,
formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese
agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e
stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. |
Sempre in tema di semplificazioni
ricordiamo infine le modifiche per la
semplificazione
in materia di formazione degli operatori di sicurezza (art. 32 e 37).
Le modifiche al Decreto 81 hanno
riguardato l’art. 32 (Capacità e requisiti professionali degli addetti e dei
responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni)
inserendo
misure di semplificazione in
materia di formazione degli ASPP e RSPP.
In particolare attraverso il
nuovo
comma 5-bis dell’art.32:
- “agli RSPP e ASPP è
riconosciuto un credito formativo da far valere per tutti i percorsi di
formazione e aggiornamento previsti dal D. Lgs. n. 81/2008 per la durata ed i
contenuti che si sovrappongono alla formazione ed aggiornamento ricevuti;
- le modalità di riconoscimento
del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione consultiva
permanente di cui all’articolo 6”.
Infine sono state introdotte
delle modifiche all’art. 37 (Formazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti) del D. Lgs. 81/2008, introducendo
misure di semplificazione in materia di formazione dei lavoratori, dirigenti,
preposti e RLS.
Con il nuovo comma 14-bis
dell’art. 37:
- “in tutti i casi di formazione
ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti,
preposti, lavoratori e rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi
si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per
la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento
corrispondenti erogati;
- le modalità di riconoscimento
del credito formativo e i modelli per mezzo dei quali è documentata l’avvenuta
formazione sono individuati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le P.A. di Trento e di Bolzano, sentita la Commissione
consultiva permanente di cui all’articolo 6”.
Tiziano Menduto
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