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"Liquidi infiammabili: indicazioni VV.F. sul corretto utilizzo "
fonte www.insic.it / Rischio incendio
13/05/2014 - Il
Dipartimento VV.F. ha redatto e pubblicato la
Circolare prot. n. 6178 del 8 maggio 2014 chiarendo sull'utilizzo dei
liquidi infiammabili
con punto di infiammabilità superiore a 65°C nelle attività di cui ai
punti 12 (Depositi/rivendite) e 13 (Impianti distribuzione carburanti)
dell'Allegato I al D.P.R.151/11.
Con una precedente Nota n. 17382/2013 del 27-12-2013, la Direzione centrale per la prevenzione e la Sicurezza tecnica presso il Dipartimento VV.F aveva chiarito sulla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità con T > 55 - 56 °C, nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione. La nota indica che è ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.
Secondo il Dipartimento, quanto già precisato con la nota n.17382 del 27 dicembre 2013,può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell'Allegato I al D.P.R.151/11.
Il punto 12 riguarda i "Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3"; il punto 13 "Impianti di distribuzione carburanti liquidi".
Con una precedente Nota n. 17382/2013 del 27-12-2013, la Direzione centrale per la prevenzione e la Sicurezza tecnica presso il Dipartimento VV.F aveva chiarito sulla possibilità di utilizzare il gasolio con temperatura di infiammabilità con T > 55 - 56 °C, nei contenitori-distributori rimovibili per autotrazione. La nota indica che è ammissibile tale possibilità in considerazione del fatto che il D.M. 31 luglio 1934 prevede che anche i liquidi caratterizzati da un punto di infiammabilità inferiore a 65°, ma non sotto i 55°, con una frazione del distillato non maggiore del 2%, a 150°C possano essere classificati liquidi di categoria C e quindi equiparati, dal punto di vista del rischio incendio e dei relativi sistemi di sicurezza, ai liquidi combustibili aventi un punto di infiammabilità superiore a 65°C.
Secondo il Dipartimento, quanto già precisato con la nota n.17382 del 27 dicembre 2013,può trovare applicazione anche per la classificazione delle attività di cui ai punti 12 e 13 dell'Allegato I al D.P.R.151/11.
Il punto 12 riguarda i "Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3"; il punto 13 "Impianti di distribuzione carburanti liquidi".
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