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"Guariniello: la sentenza Thyssenkrupp e il futuro del dolo eventuale"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
14/05/2014 - In relazione alla sentenza della Corte di Cassazione del
24 aprile 2014 relativa al processo Thyssenkrupp non tutto è chiaro. E
forse non tutto sarebbe chiarito dalla futura pubblicazione delle
motivazioni relative alla sentenza che, come sappiamo, ha annullato le
condanne con rinvio ad un nuovo dibattimento per ridefinire le pene.
Sentenza che, pur confermando la responsabilità dei sei imputati per omicidio colposo, ha escluso definitivamente le ipotesi di omicidio volontario.
Non si capisce innanzitutto come guardare alla sentenza. Se con gli occhi dei familiari che, come descritto nell’ articolo di Rolando Dubini,
hanno duramente contestato una sentenza che comunque procrastina
l’applicazione delle pene per gli imputati. Di chi ha addirittura
parlato di rischio prescrizione. O di alcuni commentatori che guardano
ad altri aspetti: la conferma delle responsabilità, la possibilità nel
futuro dibattimento di un aumento delle pene e i cambiamenti nella
giurisprudenza relativamente al riconoscimento del dolo eventuale.
Per dissipare alcuni di questi
dubbi abbiamo intervistato uno dei protagonisti del processo Thyssenkrupp, il
sostituto procuratore Raffaele
Guariniello, coordinatore del pool di magistrati della Procura di
Torino specializzato nei problemi relativi alla sicurezza sul lavoro e alla
tutela del consumatore e pubblico ministero nel processo.
Ne abbiamo approfittato anche per
capire quali potrebbero essere le conseguenze della sentenza sul processo
Eternit e le novità nell’attività della Procura in materia di salute e
sicurezza sul lavoro.
Quella del 24 aprile è una sentenza che ha sollevato diverse
contestazioni specialmente tra i familiari dei sette operai morti ma che ha
tuttavia accolto una parte delle vostre tesi sostenute nel ricorso...
Accoglimento che vi permetterebbe di proporre - al nuovo processo d’Appello
richiesto dalla Cassazione per rideterminare le pene – anche pene più severe
per gli imputati...
Raffaele Guariniello: Dal dispositivo (della sentenza, ndr)
che noi abbiamo, si capisce che la Corte d’Assise d’Appello dovrà rideterminare
le pene per ciascuno dei tre reati per cui la condanna è resa ormai definitiva
e irrevocabile. D’altra parte viene ad essere riconosciuta l’
autonomia del reato di disastro rispetto al
reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche e questo accoglie
la nostra impostazione che invece non era stata accolta in grado d’Appello
dalla prima corte. E ciò può influire sulla determinazione delle pene: invece
di un solo reato ce ne saranno due distinti.
Inizialmente il reato di disastro colposo era stato
assorbito in quello di rimozione dolosa di cautele antinfortunistiche...
RG: Sì, era stato assorbito... Noi invece avevamo sostenuto che
invece erano reati autonomi e la Corte di Cassazione ci ha dato ragione...
Questo è il motivo per cui noi chiederemo un aumento della pena.
Si
è parlato in questi giorni tuttavia del principio del divieto della ‘reformatio
in peius’ secondo cui sarà possibile la rimodulazione delle singole pene, ma il
cumulo totale delle pene non potrà essere superiore alla condanna pronunciata
al termine del processo di secondo grado...
RG: No, noi sosterremo che non ha nessuna valenza. Essendo stato
accolto il nostro ricorso sull’assorbimento, abbiamo due reati autonomi,
bisognerà rideterminare la pena per ciascuno.
Dopo la sentenza sono state espresse della preoccupazioni di rischio di
prescrizione di uno dei reati...
RG: No,
non c’è nessun
pericolo di prescrizione. No, perché esplicitamente nel dispositivo viene
dichiarata la irrevocabilità di tutti quei capi di sentenze che stabiliscono la
responsabilità penali degli imputati. E questo è un altro degli elementi molto
positivi di questa sentenza. Con questa sentenza viene resa definitiva tutta la
nostra impostazione che puntava a sottolineare che quell’evento non era un
evento episodico, ma costituiva il
frutto
di una politica aziendale della sicurezza addebitabile al vertice supremo
dell’impresa. Bisogna saper cogliere tutti gli aspetti positivi di questa
sentenza che riconosce, ad esempio, che gli imputati hanno previsto l’evento e,
d’altra parte, per quello che riguarda il dolo eventuale si è arrivati ad
escluderlo sulla base di una interpretazione che le Sezioni Unite danno ma che
è del tutto innovativa rispetto al passato. Perché in passato si è sempre
ritenuto, ancora ultimamente con alcune sentenze di varie Sezioni della
Cassazione, che per avere il dolo eventuale bastasse la accettazione del
rischio del verificarsi dell’evento. Ora con una formula del tutto innovativa,
che si desume dalla massima provvisoria elaborata dal presidente delle Sezioni
Unite,
non è più sufficiente
l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento, ma occorre la adesione
all’evento. Che è una formula del tutto nuova, insomma. In qualche modo
questo caso ha fatto cambiare giurisprudenza alla Cassazione.
Questo renderà più difficile in futuro dimostrare il dolo eventuale.
RG: Praticamente credo che sarà molto difficile, ma non solo nella
sicurezza sul lavoro, in qualsiasi campo, provare il dolo eventuale. Perché si
sconfina, con questa formula, in quello che noi chiamiamo il dolo diretto.
Un altro aspetto della sentenza è il respingimento del ricorso della
Thyssen come persona giuridica, immagino con riferimento al Decreto
legislativo n. 231 del 2001.
RG: Sì, questa è un’altra cosa importantissima. Abbiamo la conferma
di una responsabilità amministrativa. Quindi l’importanza dei modelli di
organizzazione e di gestione, che siano realmente idonei. È il futuro della
giurisprudenza in materia di sicurezza sul lavoro. Perché in futuro diventerà
più importante questa responsabilità delle società rispetto alla stessa
responsabilità penale delle persone fisiche.
Quali sono i tempi per il prossimo dibattimento?
RG: Mah, adesso ci sono i tempi per la presentazione delle
motivazioni della Cassazione. Dopo di che poi si torna qua... La Corte d’Assise
d’Appello dovrà solo discutere della pena, quindi un’udienza credo che basti e
avanzi. Quindi i tempi non credo che i tempi non siano molto lunghi... In ogni
caso è un aspetto positivo il fatto che ormai il processo è refrattario a
qualsiasi prescrizione.
Tornando alla sentenza della Cassazione mi pare di aver capito che sia
stata annullata una circostanza aggravante.
RG: Più che annullata, siccome hanno messo il disastro come reato
autonomo non ci sta più nell’omissione dolosa di cautele antinfortunistiche. Se
no, verrebbe valutato due volte...
Parliamo ora di altre sentenze. Riguardo alla Eternit quali sono i
tempi per la sentenza della Corte di Cassazione?
RG: Il 24 novembre è fissata l’udienza.
E questa sentenza del 24 aprile potrebbe influire sul processo Eternit?
RG: Mah,... Sicuramente sull’autonomia del disastro rispetto
all’omissione. Però insomma stiamo su un terreno un po’ diverso. Bisogna anche
vedere cosa verrà scritto nella motivazione della sentenza Thyssenkrupp.
Concludiamo dando qualche informazione riguardo ad altri temi su cui
secondo lei è utile soffermarsi, magari anche in relazione al vostro lavoro in
Procura...
RG: Diciamo che l’attenzione in questo momento è molto puntata
sulla responsabilità amministrativa degli enti. Stiamo preparando un protocollo
operativo per le Asl in modo che si applichi molto più tassivamente di quanto
non accada oggi nel paese. Dobbiamo puntare molto su questa responsabilità,
anche sull’applicazione delle misure interdittive già nella fase delle indagini
preliminari.
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