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"Interpello: è sanzionabile la mancata vidimazione del registro infortuni?"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

14/05/2014 - L’ultimo interpello pubblicato nel mese di marzo 2014 dalla  Commissione per gli Interpelli – istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 come previsto dall’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 – riguarda un altro chiarimento reso necessario dal ritardo accumulato dal legislatore in uno dei decreti più  annunciati e promessi da vari dirigenti ministeriali, ma mai realizzati. Stiamo parlando evidentemente del decreto ministeriale per la realizzazione ed il funzionamento del  Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
 
É con il nuovo decreto che verranno meno le disposizioni relative al  registro infortuni e qualcuno si è chiesto se nel passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008 che (articolo 8) istituisce il SINP, si applichino o meno le sanzioni per mancata vidimazione del registro.

Per rispondere al quesito del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è stato dunque pubblicato l’ Interpello n. 9/2014 con parere del 13 marzo 2014 avente per oggetto “ risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008”.
 
Per rispondere al quesito la Commissione fa alcune premesse normative.
 
Innanzitutto si premette che l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “ fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.
 
Ciò premesso la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
In attesa dunque dell'emanazione del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP che “disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto, farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative disposizioni sanzionatorie”, la Commissione Interpelli dichiara che “sono soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella sfera di applicazione dello stesso”.
 
In particolare il registro deve essere redatto “conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958 (come modificato dal DM 5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato presso l'ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul luogo di lavoro”.
 
E in definitiva la mancata tenuta o vidimazione del registro infortuni “comporta per il datore di lavoro l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs. 626/1994.
 
Ricordiamo inoltre che nel 2010 il Ministero del Lavoro aveva già fornito un chiarimento circa gli obblighi del datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e vidimazione del registro infortuni.
 
Il chiarimento, che riportava quanto indicato dall’interpello 9/2014, precisava anche che, nel caso di attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo relativo a tale registro “si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non siano dislocate oltre l'ambito provinciale”.
Inoltre viene ricordato anche il Decreto Ministeriale del 10 agosto 1984 che introduce la facoltà per i datori di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.
 
Concludiamo infine segnalando che nella Regione Lombardia la vidimazione del registro è stata abrogata con Legge regionale Lombardia 2 aprile 2007 - n. 8 - Disposizioni in materia di attività sanitarie e socio-sanitarie.
 
 
 
 
 
RTM
 

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