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"Interpello: è sanzionabile la mancata vidimazione del registro infortuni?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
14/05/2014 - L’ultimo interpello pubblicato nel mese di marzo 2014 dalla
Commissione per gli Interpelli –
istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011 come previsto
dall’articolo 12, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 – riguarda un altro
chiarimento reso necessario dal ritardo accumulato dal legislatore in
uno dei decreti più annunciati e promessi da
vari dirigenti ministeriali, ma mai realizzati. Stiamo parlando
evidentemente del decreto ministeriale per la realizzazione ed il
funzionamento del Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP).
É con il nuovo decreto che verranno meno le disposizioni relative al
registro infortuni e
qualcuno si è chiesto se nel passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs.
81/2008 che (articolo 8) istituisce il SINP, si applichino o meno le
sanzioni per mancata vidimazione del registro.
Per rispondere al quesito del Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro è stato dunque pubblicato
l’
Interpello n. 9/2014 con parere
del
13 marzo 2014 avente per oggetto “
risposta al quesito relativo all’applicabilità della sanzione per
mancata vidimazione del registro infortuni a seguito dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n. 81/2008”.
Per rispondere al quesito la
Commissione fa alcune
premesse normative.
Innanzitutto si premette che
l'art. 53, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 prevede che “
fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale
di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto
restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai
registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici”.
Ciò premesso la Commissione
fornisce le
seguenti indicazioni.
In attesa dunque dell'emanazione
del nuovo decreto interministeriale (art. 8, comma 4, D.Lgs. 81/2008) istitutivo del SINP che
“disciplinerà le modalità di comunicazione degli infortuni e che, pertanto,
farà venir meno le disposizioni relative al registro infortuni e le relative
disposizioni sanzionatorie”, la Commissione Interpelli dichiara che “sono
soggette alla tenuta del registro infortuni tutte le aziende che ricadono nella
sfera di applicazione dello stesso”.
In particolare il registro deve
essere redatto “conformemente al modello approvato con DM 12 settembre 1958
(come modificato dal DM
5 dicembre 1996), istitutivo dello stesso e tuttora in vigore, vidimato
presso l'ASL competente per territorio, salvo che nelle Regioni che hanno
abolito tale prassi, e conservato a disposizione dell'organo di vigilanza sul
luogo di lavoro”.
E in definitiva
la mancata tenuta o vidimazione del
registro infortuni “comporta per il datore di lavoro l'applicazione della
sanzione amministrativa prevista dall’art. 89, comma 3, del D.Lgs.
626/1994.
Ricordiamo inoltre che nel 2010
il Ministero del Lavoro aveva già fornito un chiarimento circa gli obblighi del
datore di lavoro in ordine alle modalità di tenuta e
vidimazione del registro infortuni.
Il chiarimento, che riportava
quanto indicato dall’interpello 9/2014, precisava anche che, nel caso di
attività di breve durata, caratterizzata da mobilità, o svolta in sedi con
pochi lavoratori e prive di adeguate strutture amministrative, l'obbligo relativo
a tale registro “si ritiene assolto anche nell'ipotesi in cui il registro in
esame sia tenuto nella sede centrale dell'impresa, sempre che tali attività non
siano dislocate oltre l'ambito provinciale”.
Inoltre viene ricordato anche il
Decreto Ministeriale del 10 agosto 1984 che introduce la facoltà per i datori
di lavoro di utilizzare sistemi automatizzati di rilevazione, elaborazione e
registrazione dei dati del registro infortuni mediante l’utilizzo di schede
individuali conformi al modello riportato in allegato al decreto stesso.
Concludiamo infine segnalando che
nella Regione Lombardia la vidimazione del registro è stata abrogata con Legge
regionale Lombardia 2 aprile 2007 - n. 8 - Disposizioni in materia di
attività sanitarie e socio-sanitarie.
RTM
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