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"Scale portatili e sorveglianza sanitaria: aggiornate le linee guida"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
15/05/2014 - La Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha approvato con
Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 il documento “
Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili”, documento che sostituisce le precedenti linee guida approvate dalla Regione Lombardia con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011.
La normativa regionale sottolinea
che si è ritenuto di aggiornare il precedente
documento “Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri
temporanei e mobili”, già approvato nel 2011, a seguito di confronto interno al
Laboratorio di Approfondimento “Costruzioni”.
Si è ritenuto in particolare di
dover necessariamente procedere ad “una coerenziazione ed adeguamento delle
citate Linee ai contenuti di cui alle normative nazionali in materia di
idoneità e sorveglianza sanitaria degli
addetti, anche nell’ottica del perseguimento dell’obiettivo di riduzione
degli infortuni mortali e delle malattie professionali di cui al Piano
Regionale 2014-2018 del 20 dicembre 2013, n. X/1104”.
Ricordiamo che il documento parte
dalla considerazione che nei lavori edili la caduta
dall’alto rappresenti “la modalità di accadimento di infortunio che, con
maggiore frequenza, genera infortuni gravi e mortali. Nelle numerose analisi
statistiche disponibili in letteratura, la percentuale dei casi attribuiti a
caduta dall’alto sul totale degli infortuni gravi
varia dal 30 al 40%, quanto a numero di casi; è costantemente
intorno al 40%, quanto a numero di giornate perse; è attorno al 50%, quanto a
gradi di invalidità permanente riconosciuti”. E dunque le iniziative di
prevenzione del rischio di caduta dall’alto devono assumere “una priorità
assoluta in termini di energie e di risorse dedicate, trattandosi di un rischio
che con elevata probabilità genera un danno grave e con un impatto elevato
anche rispetto a parametri di natura socio – economica”.
Le
Linee Guida forniscono ai diversi soggetti operanti nel cantiere
uno strumento semplice ed operativo da consultare nel corso delle diverse
tipologie del lavori che di volta in volta richiedono l’utilizzo di scale
portatili. E sono strutturate in modo tale da consentire il rapido esame
delle indicazioni: è presente una
parte
generale (definizioni, riferimenti normativi, misure generali di sicurezza,
concetti di base in materia di sorveglianza sanitaria, ...) e una
parte specifica redatta in forma di “
schede di attività” riguardanti 11
possibili utilizzi in cantiere delle scale portatili:
- “opere di scavo di pozzi,
cunicoli, trincee ecc.;
- posizionamento di manufatti per
il getto di pilastri e travature con successiva messa in opera
di solai prefabbricati e non,
ossia il cosiddetto ‘banchinaggio’;
- realizzazione dei pilastri in
C.A.;
- superamento di dislivelli per
passaggio da solaio a solaio;
- movimentazione di monoblocchi
di cantiere quali baracche, casseri e ferri da armatura;
- lavori di assistenza ai fini
della realizzazione di impianti;
- esecuzione e manutenzione di
impianti;
- attività di smontaggio e
smantellamento di strutture ed impianti (strip out);
- apertura e chiusura della
copertura superiore degli automezzi telonati;
- esecuzione di finiture ed
intonaci;
- posa e disarmo dei casseri di
armatura”.
E le Linee Guida sono, inoltre,
corredate da sintetiche “
check-list”
ad uso dell’utilizzatore della
scala.
In relazione agli aggiornamenti
riprendiamo brevemente quanto riportato dal documento in materia di
idoneità sanitaria.
Intanto il documento sottolinea
che l’
attuazione di sorveglianza
sanitaria mirata per i lavoratori che utilizzano scale portatili in
cantiere “trova piena giustificazione se si considera che il lavoro
in quota, indipendentemente dal contesto in cui viene eseguito, ha tali
peculiarità di rischio, nonché gravità di danni potenzialmente derivanti che
essa può, a ben diritto, essere ritenuta misura di tutela della sicurezza dei
lavoratori. Rientra, dunque, tra gli obblighi del datore di lavoro, che,
secondo l’art.18, comma c) del D.Lgs.81/08, ‘nell’affidare i compiti ai
lavoratori deve tener conto delle loro capacità e condizioni in rapporto alla
loro salute e sicurezza’. D’altra parte, tutti i lavoratori del comparto delle
costruzioni sono soggetti alla sorveglianza sanitaria per tutti gli altri
rischi specificamente normati (come da Decreto Direttore Generale Sanità n°5408
19/06/2012 Linee Guida Regionali per la Sorveglianza Sanitaria in Edilizia:
Aggiornamento del Decreto Direttore Generale Giunta Regionale del 31 ottobre
2002 – n. 20647)”.
Uno degli
obiettivi delle presenti Linee Guida è dunque quello di
“qualificare la sorveglianza sanitaria già effettuata anche in modo mirato a
questo tipo di attività”, ricordando che le
finalità della sorveglianza sanitaria sono sostanzialmente due:
- “la valutazione del possesso
dei requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della mansione. A questo
riguardo possiamo ritenere che il lavoro in quota richieda capacità di muoversi
in sicurezza in situazioni difficili; capacità cognitive, di giudizio e
comportamentali adeguate alle situazioni da affrontare; assenza di disturbi
dell’equilibrio; sufficiente funzionalità dell’apparato sensitivo; assenza di
controindicazioni all’uso dei dispositivi
di protezione individuale contro la caduta dall’alto;
- l’accertamento di condizioni
cliniche che controindichino lo svolgimento di lavoro in altezza”.
Il documento, che vi invitiamo a
visionare, riporta poi precise indicazioni sul
protocollo di sorveglianza sanitaria con riferimento agli
accertamenti di primo e di secondo livello,
“questi ultimi da effettuarsi qualora quelli di primo livello abbiano
evidenziato necessità di approfondimenti”.
Ad esempio in sede di
valutazione di idoneità periodica si
propone:
- “visita medica con periodicità
annuale/biennale;
- esami di laboratorio come sopra
ed esami strumentali sulla base della valutazione del rischio e dell'età del
lavoratore (di norma triennale/quinquennale), quali la determinazione
dell'acuità visiva per lontano, con tavola optometrica, ECG, Spirometria, esame
audiometrico, valutazione del senso dell'equilibrio”.
Concludiamo questa breve
presentazione ricordando le
condizioni
ostative all’idoneità.
Vengono infatti indicate nel
documento le seguenti patologie “da considerarsi ostative all’idoneità
specifica a lavoro in
quota:
- tutte le gravi insufficienze
d’organo, comunque determinate;
- la grave obesità (BMI > 40);
- le alterazioni del senso
dell’equilibrio e le turbe della coordinazione motoria, l’epilessia e le
alterazioni dello stato di coscienza (di natura organica e/o psichica);
- gli episodi sincopali; le
aritmie cardiache; le coronaropatie, le valvulopatie rilevanti
emodinamicamente; le forme gravi di ipertensione arteriosa non controllata
dalla terapia farmacologica;
- il diabete in mediocre compenso
o con storia di crisi ipoglicemiche ripetute;
- le forme gravi di
reumoartropatie e di osteoartrosi”.
Inoltre i lavori su scala
portatile con posizionamento ad altezza superiore a 2 m sono da vietare:
- “agli adolescenti così come
definiti dalla Legge 17 Ottobre 1967 n° 977 modificata dal D.Lgs 4 Agosto 1999
n° 345 “Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti”;
- alle lavoratrici durante il
periodo di gravidanza e fino ai 7 mesi di età del figlio, potendosi considerare
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, anche se non espressamente citati
nell’allegato A del D.Lgs n.151 del 26 marzo 2001 ‘Testo Unico delle
disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e
della paternità, a norma dell’art.15 della legge 8 marzo 2000, n. 53’”.
E si ricorda, infine, che “al
pari delle altre attività di cantiere,
vige
il divieto di assunzione e somministrazione di alcol”.
RTM
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