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"Sulla sanzione unica per più violazioni relative al luogo di lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

26/05/2014 -
Cassazione Penale Sez. III - Sentenza n. 7342 del 17 febbraio 2014 - Ric. omissis.  
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
Rileva la Corte di Cassazione in questa sentenza una  mancata applicazione da parte del Tribunale di una disposizione di legge contenuta nell’articolo 68 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativa alla  sanzione da applicare nel caso di inadempimento a più precetti riconducibili ad una categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV dello stesso decreto legislativo e riguardanti gli spogliatoi e gli armadi per il vestiario nonché l’ illuminazione naturale o artificiale dei luoghi di lavoro nel qual caso comunque, ha rammentato anche la Corte suprema, il legislatore ha disposto con lo stesso comma 2 dell’articolo 68 che in ogni caso l’organo di vigilanza debba provvedere a precisare in sede di contestazione i diversi precetti violati.

La contravvenzione, il ricorso e le decisioni della Corte di Cassazione
 
Il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha condannato il datore di lavoro di un’azienda alla pena di complessivi euro 5.400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 64, comma 1, del D. Lgs. n. 81/2008, in relazione all'art. 63, comma 1 dello stesso decreto, per non avere provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui al punto 1.12 dell'Allegato IV allo stesso decreto in quanto nella sua azienda non esisteva un locale appositamente destinato a spogliatoio ed, inoltre, sempre per la violazione delle medesime disposizioni, per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui al punto 1.10.1 dell’Allegato stesso, in quanto l'area di lavoro, trovandosi interamente al disotto di un soppalco, non beneficiava dell'apporto della luce naturale diretta proveniente dalle finestrature del soffitto.
 
Avverso tale pronuncia il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione tramite il proprio difensore adducendo come unico motivo di ricorso la violazione dell'art. 68, commi 1 lett. b) e 2 del D. Lgs. n. 81/2008, in quanto il giudice del merito, nel quantificare la pena finale, avrebbe proceduto alla somma aritmetica delle sanzioni applicate per ciascuna contravvenzione, non considerando che, in base al secondo comma della disposizione richiamata, esse dovevano considerarsi come unica violazione punita con la pena prevista dal comma 1 lett. b) dei medesimo articolo.
 
Il ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che ha pertanto annullata la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena con rinvio al Tribunale di provenienza. L'art. 68 del D. Lgs. n. 81/2008, ha ricordato la suprema Corte, nella sua originaria formulazione è stato sostituito ad opera dell'art. 41 del D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», in vigore dal 20.8.2009.
 
Lo stesso art. 68, ha precisato inoltre la Corte di Cassazione, ha stabilito al secondo comma che « la violazione di più precetti riconducibili alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, è considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1, lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di contestazione, i diversi precetti violati» fissando, nel citato comma 1 lett. b), per la violazione dell’art. 64 comma 1 la sanzione nell'arresto da due a quattro mesi o nell'ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro.
 
Tenuto presente quanto sopra indicato, ha aggiunto la Sez. III, emerge chiaramente che le violazioni contestate al ricorrente hanno riguardato alcuni requisiti di sicurezza ricompresi tra quelli contemplati dalla disposizione richiamata e più precisamente quelli di cui ai punti 1.12 (capo a) e 1.10.1 (capo b) dell'Allegato IV al D. Lgs. n. 81/2008 relativi, rispettivamente, agli spogliatoi e armadi per il vestiario ed all'illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro per cui era da applicare anche nel caso in esame pacificatamente il disposto di cui al comma 2 dell'art. 68 del D. Lgs. n. 81/2008 così come correttamente argomentato nel ricorso.  Di conseguenza il giudice del merito avrebbe dovuto applicare la pena di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 68 cosa che non è avvenuta perché, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato, le due violazioni sono state considerate separatamente, applicando per il reato indicato al capo a) dell'imputazione la pena di euro 3.600,00 di ammenda, poi ridotta per il rito ad euro 2.400,00 e, per quello contestato al capo b), la pena dell'ammenda di euro 4.500,00 ridotta, sempre per il rito, ad euro 3.000,00, pervenendo ad una pena finale di complessivi euro 5.400,00 che risulta superiore al limite edittale massimo di euro 4.800,00 indicato dall'art. 68 comma 1, lett. b).
 
Per quanto sopra detto, in conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la violazione di legge da parte del Tribunale ed ha quindi annullata la sentenza impugnata rinviando la stessa al giudice del merito per la rideterminazione della pena tenendo conto di quanto dalla stessa evidenziato.
 
 
 
 

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