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"Sulla sanzione unica per più violazioni relative al luogo di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
26/05/2014 -
Commento a cura di G. Porreca.
Rileva la Corte di Cassazione in questa sentenza una
mancata applicazione da
parte del Tribunale di una disposizione di legge contenuta
nell’articolo 68 comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 relativa alla
sanzione da applicare nel caso di inadempimento a
più precetti riconducibili ad una categoria omogenea di requisiti di
sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all’allegato IV dello
stesso decreto legislativo e riguardanti gli spogliatoi e gli armadi per
il vestiario nonché l’ illuminazione naturale o artificiale dei
luoghi di lavoro nel qual caso comunque, ha rammentato anche la Corte
suprema, il legislatore ha disposto con lo stesso comma 2 dell’articolo
68 che in ogni caso l’organo di vigilanza debba provvedere a precisare
in sede di contestazione i diversi precetti violati.
La contravvenzione, il ricorso e le
decisioni della Corte di Cassazione
Il Giudice dell'udienza preliminare
del Tribunale, con sentenza emessa a seguito di giudizio abbreviato, ha
condannato il datore di lavoro di un’azienda alla pena di complessivi euro
5.400,00 di ammenda per il reato di cui all'art. 64, comma 1, del D. Lgs. n.
81/2008, in relazione all'art. 63, comma 1 dello stesso decreto, per non avere
provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero conformi ai requisiti di cui al
punto 1.12 dell'Allegato IV allo stesso decreto in quanto nella sua azienda non
esisteva un locale appositamente destinato
a spogliatoio ed, inoltre, sempre per la violazione delle medesime
disposizioni, per non aver provveduto affinché i luoghi di lavoro fossero
conformi ai requisiti di cui al punto 1.10.1 dell’Allegato stesso, in quanto
l'area di lavoro, trovandosi interamente al disotto di un soppalco, non
beneficiava dell'apporto della luce naturale diretta proveniente dalle
finestrature del soffitto.
Avverso tale pronuncia il datore di
lavoro ha proposto
ricorso per
cassazione tramite il proprio difensore adducendo come unico motivo di
ricorso la violazione dell'art. 68, commi 1 lett. b) e 2 del D. Lgs. n.
81/2008, in quanto il giudice del merito, nel quantificare la pena finale,
avrebbe proceduto alla somma aritmetica delle sanzioni applicate per ciascuna
contravvenzione, non considerando che, in base al secondo comma della
disposizione richiamata, esse
dovevano
considerarsi come unica violazione punita con la pena prevista dal comma 1
lett. b) dei medesimo articolo.
Il
ricorso è stato ritenuto fondato dalla Corte di Cassazione che ha
pertanto annullata la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione
della pena con rinvio al Tribunale di provenienza. L'art. 68 del D. Lgs. n.
81/2008, ha ricordato la suprema Corte, nella sua originaria formulazione è
stato sostituito ad opera dell'art. 41 del D.
Lgs. 3/8/2009 n. 106, recante «
Disposizioni
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro», in
vigore dal 20.8.2009.
Lo stesso art. 68, ha precisato
inoltre la Corte di Cassazione, ha stabilito al secondo comma che «
la violazione di più precetti riconducibili
alla categoria omogenea di requisiti di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro
di cui all'allegato IV, punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9,
1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 2.1, 2.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 e 6.6, è
considerata una unica violazione ed è punita con la pena prevista dal comma 1,
lettera b). L'organo di vigilanza è tenuto a precisare in ogni caso, in sede di
contestazione, i diversi precetti violati» fissando, nel citato comma 1
lett. b), per la violazione dell’art. 64 comma 1 la sanzione nell'arresto da
due a quattro mesi o nell'ammenda da 1.000,00 a 4.800,00 euro.
Tenuto presente quanto sopra indicato,
ha aggiunto la Sez. III, emerge chiaramente che le violazioni
contestate al ricorrente hanno riguardato alcuni requisiti di sicurezza
ricompresi tra quelli contemplati dalla disposizione richiamata e più
precisamente quelli di cui ai punti 1.12 (capo a) e 1.10.1 (capo b)
dell'Allegato IV al D. Lgs. n. 81/2008 relativi, rispettivamente, agli
spogliatoi e armadi per il vestiario ed all'illuminazione naturale ed
artificiale dei luoghi di lavoro per cui era da applicare anche nel caso in
esame pacificatamente il disposto di cui al comma 2 dell'art. 68 del D. Lgs. n.
81/2008 così come correttamente argomentato nel ricorso. Di conseguenza il giudice del merito avrebbe
dovuto applicare la pena di cui al comma 1 lett. b) dell’art. 68 cosa che non è
avvenuta perché, come si legge nella motivazione del provvedimento impugnato,
le due violazioni sono state considerate separatamente, applicando per il reato
indicato al capo a) dell'imputazione la pena di euro 3.600,00 di ammenda, poi
ridotta per il rito ad euro 2.400,00 e, per quello contestato al capo b), la
pena dell'ammenda di euro 4.500,00 ridotta, sempre per il rito, ad euro
3.000,00, pervenendo ad una pena finale di complessivi euro 5.400,00 che
risulta superiore al limite edittale massimo di euro 4.800,00 indicato
dall'art. 68 comma 1, lett. b).
Per quanto sopra detto, in
conclusione, la Corte di Cassazione ha ritenuto sussistente la violazione di
legge da parte del Tribunale ed ha quindi
annullata
la sentenza impugnata rinviando la stessa al giudice del merito per la
rideterminazione della pena tenendo
conto di quanto dalla stessa evidenziato.
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