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"Rischio alcol: le procedure aziendali per prevenire infortuni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
26/05/2014 - Se il 10% degli infortuni sul lavoro che avvengono può essere
realmente riconducibile, come riportano indagini di alcune
organizzazioni internazionali,
all’
assunzione di bevande alcoliche, è evidente che necessitano precise e urgenti azioni di prevenzione.
Azioni che riguardano non solo una corretta valutazione del
rischio, una puntuale informazione e formazione dei lavoratori e una
idonea sorveglianza sanitaria, ma anche la predisposizione di specifiche
procedure per
fronteggiare i casi di lavoratori che hanno assunto bevande alcoliche e
che presentano comportamenti inadeguati a causa di tale assunzione.
A parlarne è un documento, già
presentato da PuntoSicuro nei mesi scorsi, elaborato dal CPT di Torino e
dal titolo “ Indicazioni
per l’applicazione delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati”.
Il documento, che ha l’obiettivo di favorire una corretta stima di questo
fattore di rischio e di adottare adeguate misure preventive, fa particolare
riferimento alle disposizioni della Regione Piemonte correlate alla Deliberazione
della Giunta Regionale (DGR) del 22 ottobre 2012, n. 21-4814 in materia di
assunzione di bevande alcoliche e di verifica dell’assenza di condizioni di
alcol dipendenza nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni.
Riguardo alle
procedure aziendali, il documento del
CPT sottolinea che la presenza di lavoratori in evidente stato di
ebbrezza/intossicazione acuta da alcol “rappresenta una
situazione di emergenza; tale situazione deve poter essere
affrontata con una procedura aziendale, semplice e chiara, che consenta di
allontanare immediatamente i lavoratori dalla mansione a rischio anche nel caso
in cui gli stessi si oppongano al provvedimento”.
Procedura che “dovrà essere
concordata con RLS/RLST e dovrà prevedere:
- i soggetti che devono
provvedere all’allontanamento del lavoratore in stato di ebbrezza o
intossicato; in genere dovrebbero essere incaricati gli addetti al primo
soccorso o altri soggetti (es. preposti) a conoscenza delle modalità di
comportamento e comunicazione in queste situazioni;
- le modalità con cui il
lavoratore deve essere immediatamente allontanato dalla mansione a rischio;
- altri provvedimenti ritenuti
necessari come ad esempio la richiesta dell’intervento del pronto soccorso
pubblico o le modalità per l’accompagnamento in un luogo sicuro del
lavoratore”.
Si segnala inoltre che a scopo
precauzionale “il lavoratore che presenta i sintomi di uno stato di ebbrezza o
intossicazione acuta da alcol deve essere temporaneamente allontanato dalla
mansione a rischio, almeno sino alla giornata successiva”. E “qualora,
nell’ambito dello svolgimento delle mansioni a rischio, sussistano elementi che
facciano pensare ad un possibile consumo di alcol in forma acuta, il caso deve
essere segnalato al medico competente in forma scritta dal datore di lavoro o
da un suo delegato, anche su segnalazione di preposti o lavoratori”.
Il documento riporta poi alcuni
elementi, che possono consentire di individuare i casi a rischio e favorire la
richiesta al medico competente di accertamento mirato, tratti da un allegato
approvato con
DGR del 22 ottobre 2012.
L’
Allegato 5 “Elementi indicativi per possibile assunzione acuta di
alcol che determini una condizione di rischio nello svolgimento delle attività
incluse nell’allegato 1 dell’Intesa Stato – Regioni (ragionevole dubbio)”
riporta
tre diverse fasce:
-
Fascia A: “alito ‘alcolico’; ha portato alcolici in azienda; è
stato visto bere alcolici sul lavoro od in pausa pranzo; difficoltà di
equilibrio; evidente incapacità a guidare un mezzo; si addormenta sul posto di
lavoro senza riuscire a restare sveglio anche se richiamato; tremori agli arti
superiori;
-
Fascia B: incapacità a comprendere un ordine semplice; ha
difficoltà a parlare; instabilità emotiva; ha provocato incidenti-infortuni con
modalità ripetute; assenteismo; almeno tre assenze dal lavoro al rientro dal
week-end;
-
Fascia C: ridotta capacità ad eseguire lavorazioni fini; calo del
rendimento; disattenzione; ripetuti allontanamenti dalla postazione lavorativa;
litigiosità con i colleghi di lavoro; frequenti ritardi all’entrata”.
In particolare l’
accertamento mirato “verrà richiesto al
medico competente dal datore di lavoro, anche su segnalazione di preposti o
altri lavoratori, qualora un lavoratore presenti almeno una situazione
ricadente della fascia A, 2 della fascia B o 3 della fascia C”.
Il documento si sofferma poi sui
programmi di
informazione e formazione
dei lavoratori e sulla
sorveglianza
sanitaria con particolare riferimento a:
- verifica dell’assunzione di
bevande alcoliche;
- verifica di situazioni di alcol
dipendenza.
E si sottolinea che il
documento di valutazione dei rischi
deve contenere in riferimento ai rischi connessi all’ assunzione
di alcol:
- le misure di prevenzione
previste;
- le procedure aziendali;
- l’elenco dei soggetti
sottoposti a sorveglianza sanitaria.
Concludiamo la presentazione
delle “
Indicazioni per l’applicazione
delle norme in materia di alcol e problemi alcolcorrelati” con una
sintesi sulle azioni da intraprendere
secondo gli obblighi imposti dalle norme e con riferimento al DGR del 22
ottobre 2012 della Regione Piemonte e alle attività
lavorative a rischio che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro:
- “integrazione del DVR con
l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio da sottoporre a
sorveglianza sanitaria”;
- “integrazione del DVR con le
azioni preventive e di promozione della salute da attuare in riferimento ai
rischi connessi all’assunzione di alcol”;
- “elaborazione delle procedure
aziendali per interventi semplici e chiari nei casi con problematiche
alcol-correlate”;
- “invio al medico competente
l’elenco dei lavoratori adibiti alle mansioni a rischio da sottoporre a
sorveglianza sanitaria”;
- “esecuzione dell’aggiornamento
della formazione degli addetti al primo soccorso in materia di problematiche
alcol-correlate e/o formazione degli addetti all’applicazione delle procedure
aziendali”;
- “attuazione dell’informazione e
della formazione”;
- “divieto di somministrazione e
assunzione di bevande
alcoliche e superalcoliche”;
- “attivazione della sorveglianza
sanitaria per la verifica dell’assunzione di bevande alcoliche (e quindi il
rispetto del divieto) e per la verifica di situazioni di alcol dipendenza”.
Comitato Paritetico Territoriale
per la prevenzione infortuni l’igiene e l’ambiente di lavoro di Torino e provincia,
“ Indicazioni per l’applicazione delle norme in materia di alcol
e problemi alcolcorrelati” (formato PDF, 627 kB).
RTM
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