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"Lavori in quota e sulle coperture: la sicurezza dei ponteggi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
28/05/2014 -
Riceviamo e volentieri pubblichiamo alcuni
materiali didattici realizzati
dall’Ing. Di Bella della
Commissione
formazione dell'
Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Palermo
che possono favorire il
miglioramento delle azioni di prevenzione in molti ambiti lavorativi. Questo
primo contributo affronta il tema dei
lavori
in quota.
Il materiale didattico dal titolo
“
Lavori in quota e sulle coperture -
Regione Sicilia Decreto 5 settembre 2012 – Sicurezza pratica e misure di
sicurezza - DPI dispositivi di protezione individuale”, a cura dell’Ing.
Francesco Di Bella, si sofferma sia sulla normativa nazionale, con particolare
riferimento al Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili) del D. Lgs. 81/2008,
sia sulla normativa regionale e in particolare sul Decreto emanato dalla Regione
Sicilia il 5 settembre 2012 “
Norme
sulle misure di prevenzione e protezione dai rischi di caduta dall’alto da
predisporre negli edifici per l’esecuzione dei
lavori di manutenzione
sulle coperture in condizioni di sicurezza”.
Decreto che ha l’obiettivo di dettare le norme per l’attuazione delle misure di
prevenzione e protezione da adottare nella progettazione e realizzazione di
interventi per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori di manutenzione
sulle coperture in condizioni di sicurezza.
In relazione al corposo documento,
che vi invitiamo a visionare integralmente, ci soffermiamo in particolare sulle
informazioni e indicazioni relative ai
ponteggi
e alle
opere provvisionali.
Si ricorda che nei lavori in
quota “devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate
impalcature o ponteggio o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni
atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose”.
In base alla tipologia degli
elementi caratteristici la
classificazione
del ponteggio può essere fatta con riferimento a:
- “impiego (ponteggio da
costruzione o da manutenzione);
- tipo di materiale (legno o
ferro) ;
- tipologia di costruzione
(mobili, su cavalletti, a sbalzo, sospesi, fissi);
- tipologia degli elementi
costruttivi (ponteggi a tubi e giunti e a telai prefabbricati)”.
L’autore sottolinea inoltre che
queste sono “le opere che causano il maggior:
- numero di infortuni sul
lavoro mortali;
- sanzioni dai controlli
ispettivi”.
Dopo aver riportato un prospetto
relativo ai carichi sui piani di lavoro, anche con riferimento alla Circolare
22831/91 del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, il materiale
didattico segnala che (Art. 123 del D. Lgs. 81/2008) il
montaggio del ponteggio “deve essere eseguito sotto la diretta
sorveglianza di un preposto ai lavori”.
In particolare riguardo ai
ponteggi il personale addetto al montaggio, allo smontaggio e alla
trasformazione deve:
- “essere specializzato per tali
tipi di opere;
- essere nelle condizioni di
salute idonee;
- essere a conoscenza delle norme
di sicurezza che regolamentano la esecuzione delle opere provvisionali;
- avere in dotazione i mezzi di
protezione personali quali: cinture di sicurezza, casco , scarpe
antinfortunistiche”.
Sia il preposto che i lavoratori
“devono aver ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni
previste”.
Inoltre si ricorda che:
- “sulle impalcature è vietato il
deposito di materiali o attrezzature fatta eccezione per quelli temporaneamente
occorrenti ai lavori;
- lo spazio occupato dai
materiali e dalle attrezzature non deve ostacolare i movimenti del personale
che vi opera”;
- “le opere
provvisionali vanno conservate inalterate per l’intera durata del lavoro.
Non è consentito prelevare, anche se momentaneamente e per fabbisogni urgenti,
parte del materiale di cui è costituito”...
E il preposto “deve verificare le
condizioni di
conservazione dei ponteggi:
a) periodicamente;
b) dopo eventi meteorologici
violenti;
c) dopo lunghe interruzioni dei
lavori”.
E durante l'esecuzione e l'uso si
dovrà verificare anche: 1) la verticalità dei montanti; 2) il serraggio dei
giunti; 3) l’efficienza degli ancoraggi.
Dopo aver ricordato i principali
elementi costitutivi dei ponteggi, l’autore sottolinea che (Titolo IV, D. Lgs.
81/2008) “chiunque intende impiegare ponteggi metallici deve farsi rilasciare
dal fabbricante
copia della
autorizzazione rilasciata dal Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali. L’autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni dieci anni per
verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico”.
E unitamente alla autorizzazione
Ministeriale il fabbricante “deve fornire una
relazione tecnica completa dei seguenti elementi:
a) calcolo del ponteggio secondo
le varie condizioni di impiego;
b) istruzioni per le prove di
carico del ponteggio;
c)istruzioni per il montaggio,
impiego e smontaggio del ponteggio;
d) schemi-tipo di ponteggio con
l’indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di
larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l’obbligo del calcolo per
ogni singola applicazione”.
Detto documento, continua
l’autore, “è il “libretto” del ponteggio.
Il documento si sofferma anche
sull’articolo 135 del TU: gli elementi dei ponteggi devono portare impressi, a
rilievo o a incisione, e comunque in modo visibile ed indelebile il
marchio del fabbricante.
Si indica che il marchio “deve
essere unico per tutti i pezzi. Quando i marchi non sono più leggibili: se si
vuole continuare ad utilizzarli, lo si potrà fare, purché venga stilata una
relazione tecnica firmata, che attesti l'idoneità all'uso di tali elementi nel
ponteggio”.
Ricordando che il materiale
riporta informazioni su diversi elementi per la prevenzione
della cadute in quota, concludiamo con alcune indicazioni sul
progetto specifico.
Deve essere fatto per i ponteggi:
- “di altezza superiore a 20 m;
- realizzati secondo schemi
diversi da schemi-tipo contemplati nel ‘libretto’, ed in altri casi”...
E il progetto deve contenere:
Disegno esecutivo; Relazione di calcolo.
Tali copie, con il libretto,
devono essere “tenute ed esibite, a richiesta nei cantieri”.
Riportiamo infine i riferimenti
di due articoli di PuntoSicuro relativi al PIMUS (Piano di montaggio, uso e
smontaggio dei ponteggi):
“ Lavori
in quota e sulle coperture - Regione Sicilia Decreto 5 settembre 2012 –
Sicurezza pratica e misure di sicurezza - DPI dispositivi di protezione
individuale”, a cura dell’Ing. Francesco Di Bella - Commissione formazione
dell'Ordine degli ingegneri di Palermo (formato PDF, 15.1 MB).
Tiziano Menduto
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