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"Sulla non responsabilità del RSPP nel caso di mancata fornitura dei DPI"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
09/06/2014 -
Commento.
La Corte di Cassazione penale con
questa sentenza, nel ribadire che l’obbligo di fornire ai propri dipendenti i dispositivi
di protezione individuale necessari a prevenire i rischi in materia di salute
e sicurezza sul lavoro è specifico del datore di lavoro in virtù
dell’applicazione dell’art. 18 comma 1 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente
il Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ha tenuto a precisare che tale obbligo non
viene escluso nel caso che in azienda sia presente sul luogo di lavoro un
responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Nel caso particolare
posto all’esame della suprema Corte in questa sentenza il datore di lavoro,
amministratore unico di una società, imputato per non avere fornito il
dispositivo di protezione ad un lavoratore, ha addossata la responsabilità al
RSPP presente in azienda al momento dell'accertamento ispettivo. Non si è
dichiarata d’accordo con il ricorrente la Corte suprema precisando che le
disposizioni di legge nella materia specifica richiedono che il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione debba essere solo semplicemente
“sentito” in merito.
Il fatto e il ricorso in Cassazione
Il Tribunale ha condannato
l’amministratore unico di una società, quale datore di lavoro, alla pena
dell'ammenda per il reato di cui all'art. 18, comma 1, lettera d), del D. Lgs.
n. 81 del 2008 per non avere fornito il dispositivo di protezione dal rischio
rumore ad un lavoratore intento a controllare in un cantiere l'operazione di scarico
di calcestruzzo da una betoniera. Avverso la sentenza del Tribunale
l'imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando l'erronea applicazione
della disposizione contestata in quanto nel cantiere, al momento
dell'accertamento ispettivo da parte dell'azienda sanitaria, era presente il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione con funzioni di vigilanza
sul quale quindi incombeva l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari
idonei dispositivi di protezione individuale. La violazione riscontrata, ha
aggiunto ancora l’imputato, era tra l’altro da ascrivere alla negligenza dello
stesso lavoratore il quale non aveva utilizzato il dispositivo di protezione
fornitogli dal datore di lavoro.
Le decisioni della Corte di Cassazione
Il ricorso è stato ritenuto
inammissibile dalla Corte di Cassazione in quanto il ricorrente si era limitato
a formulare generiche critiche alla motivazione della sentenza, basate su due
assunti del tutto indimostrati uno secondo il quale in cantiere era presente il
responsabile del servizio di prevenzione protezione che avrebbe dovuto fornire
i DPI necessari al lavoratore e l’altro secondo il quale il lavoratore stesso era
stato comunque fornito del dispositivo di protezione che lui non aveva utilizzato
per sua esclusiva colpa. Con riferimento alla prima motivazione la suprema
Corte ha posto in evidenza che l’imputato si era limitato solo a segnalare la
presenza in cantiere del responsabile del servizio di protezione e prevenzione,
senza specificare da quale prova testimoniale avrebbe desunto tale conclusione
e senza indicare il nome di tale soggetto e ciò a prescindere dal fatto che
l'art. 18, comma 1, lettera d), del D. Lgs. n. 81 del 2008 “
pone espressamente a carico del datore di
lavoro l'obbligo di fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di
protezione individuale, pur quando vi sia un responsabile del servizio di
prevenzione e protezione, perché prevede che quest'ultimo debba essere
semplicemente «sentito» in merito”.
Con riferimento alla seconda
motivazione la Corte di Cassazione ha evidenziato che la circostanza secondo la
quale il lavoratore avrebbe ricevuto i DPI ha
trovato una puntuale smentita sia nella deposizione del lavoratore stesso, dalla
quale era risultato che il dispositivo di protezione non gli era stato fornito,
sia nei rilievi effettuati dal funzionario accertatore da cui era emerso che
nel cantiere non era stato rinvenuto nessun dispositivo di protezione. Tenuto
conto, infine, della sentenza n. 186 del 13/6/2000 della Corte costituzionale e
rilevato che, nella fattispecie, non sussistevano elementi per ritenere che «
la parte abbia proposto il ricorso senza
versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», la
suprema Corte ha posto, a norma dell'art. 616 c.p.p., a carico dell’imputato
oltre alle spese del procedimento il versamento della somma, in favore della
Cassa delle ammende, fissata in € 1.500,00.
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