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"Pubblicato il decreto per la sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

02/09/2014 - Perdita di stabilità della struttura per cedimento ed errori durante le operazioni di montaggio e smontaggio. Sono queste alcune delle principali cause che hanno causato in questi anni diversi incidenti, anche mortali, durante l' allestimento di strutture per spettacoli e per manifestazioni fieristiche.
Ed era infatti attesa da tempo la definitiva pubblicazione del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 - introdotto dal cosiddetto “Decreto del Fare” convertito con legge n. 98/2013 - secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “ si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro”.
 
Pubblicazione che è avvenuta, come spesso capita per le modifiche alla normativa sulla sicurezza (vedi, ad esempio, il D.Lgs. 106/2009 o la stessa legge n. 98/2013), nel mese di agosto. E precisamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell' 8 agosto 2014.

Il Decreto interministeriale del 22 luglio 2014, relativo alle “disposizioni che si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle relative attività”, si presenta di particolare interesse per tutte le imprese impegnate in tali attività, per i vari operatori della sicurezza, per i committenti e per coloro ai quali è affidato il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
 
Con riferimento al Capo I del provvedimento (“Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali”), il decreto si applica ( articolo 1, comma 2), ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle “ attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento”.
Le disposizioni di cui al Capo I del decreto interministeriale e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del d.lgs. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 81/2008, non operano invece per le attività:
a) “che si svolgono al di fuori delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee” di cui al comma 2;
b) “di montaggio e smontaggio di pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso, non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 7 m”.
 
Ma quali sono le particolari esigenze che caratterizzano le attività di lavoro tipiche di tali spettacoli?
Ne riporta alcune l’ articolo 2:
a) “compresenza di più imprese esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi in luoghi aperti”.
 
L’ articolo 3 e 4 riportano dunque le indicazioni specifiche sull’ applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
 
Ad esempio riguardo al Capo I del Titolo IV del Testo Unico si sottolinea che “non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008”.
Dunque nei “ cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione” (articolo 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008) e tale disposizione si applica anche ai lavori privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (in quanto non si applica il comma 11 dello stesso articolo 90).
 
Per l’applicazione del Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008:
a) “ai fini degli articoli 111 e 122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
b) i lavoratori che impiegano sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116 del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro;
c) i lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo di formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli addetti al montaggio e smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e sicuro”.
 
Accenniamo brevemente anche al campo di applicazione del Capo II del Decreto interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici, relativo alle manifestazioni fieristiche.
 
Le disposizioni di cui al Capo II di tale decreto si applicano “alle attività di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve alcune esclusioni:
a) “strutture allestitive che abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio, non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile”.
L’ articolo 8 e l’ articolo 9 riportano le specifiche, per le manifestazioni fieristiche, relative all’applicazione del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
 
Ricordiamo inoltre che il testo definitivo del Decreto, che presenta alcune modifiche rispetto alla bozza pubblicata dal nostro giornale nel mese di febbraio, riporta anche ulteriori indicazioni relative alla formazione del personale delle imprese, alla elaborazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e dei fascicoli dell’opera, ai contenuti minimi dei PSC e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (Duvri).
 
A questo proposito ricordiamo alcuni degli allegati presenti nel Decreto interministeriale del 22 luglio 2014:
- Allegato I — Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea;
- Allegato II — Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
- Allegato III — Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento;
- Allegato III.1— Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- Allegato IV — Informazioni minime sul quartiere fieristico;
- Allegato V — Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei rischi, di cui all'articolo
26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche;
- Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano
operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche;
- Allegato VI.1 — Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
 
Concludiamo segnalando che (articolo 10) entro 24 mesi dall’entrata in vigore del Decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali provvederà, d’intesa con il Ministero della Salute, al “monitoraggio dell’applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone eventualmente i contenuti”.
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto
 

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