News
"Pubblicato il decreto per la sicurezza nei palchi e luoghi di spettacolo"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
02/09/2014 - Perdita di
stabilità della struttura per cedimento ed errori durante le operazioni di
montaggio e smontaggio. Sono queste alcune delle principali cause che hanno
causato in questi anni diversi incidenti, anche mortali, durante l'
allestimento di strutture per spettacoli e
per manifestazioni fieristiche.
Ed era infatti attesa da tempo la
definitiva pubblicazione del Decreto
interministeriale sulla sicurezza dei palchi e degli allestimenti fieristici
previsto dall’art. 88, comma 2-bis del D. Lgs. n. 81/2008 - introdotto dal cosiddetto
“Decreto del Fare” convertito con legge
n. 98/2013 - secondo il quale le disposizioni di cui al Titolo IV del D.
Lgs. n. 81/2008 sui cantieri temporanei o mobili “
si applicano agli spettacoli musicali, cinematografici e teatrali e
alle manifestazioni fieristiche tenendo conto delle particolari esigenze
connesse allo svolgimento delle relative attività, individuate con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
della salute, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e
sicurezza sul lavoro”.
Pubblicazione che è avvenuta,
come spesso capita per le modifiche alla normativa sulla sicurezza (vedi, ad
esempio, il D.Lgs. 106/2009 o la stessa legge n. 98/2013), nel mese di agosto.
E precisamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'
8 agosto 2014.
Il
Decreto interministeriale del 22 luglio 2014, relativo alle “disposizioni
che si applicano agli spettacoli
musicali, cinematografici e teatrali e alle manifestazioni fieristiche
tenendo conto delle particolari esigenze connesse allo svolgimento delle
relative attività”, si presenta di particolare interesse per tutte le imprese
impegnate in tali attività, per i vari operatori della sicurezza, per i
committenti e per coloro ai quali è affidato il coordinamento
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori.
Con riferimento al Capo I del provvedimento
(“Spettacoli musicali, cinematografici, teatrali”), il decreto si applica (
articolo 1, comma 2), ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, alle “
attività di montaggio e smontaggio di opere
temporanee, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio,
luci e scenotecnici, realizzate per spettacoli musicali, cinematografici,
teatrali e di intrattenimento”.
Le disposizioni di cui al Capo I
del decreto interministeriale e quelle di cui al Capo I del Titolo IV del
d.lgs. 81/2008, fatte salve le altre disposizioni dello stesso d.lgs. 81/2008,
non operano invece per le attività:
a) “che si svolgono al di fuori
delle fasi di montaggio e smontaggio di opere temporanee” di cui al comma 2;
b) “di montaggio e smontaggio di
pedane di altezza fino ai 2 m rispetto a un piano stabile, non connesse ad
altre strutture o supportanti altre strutture;
c) di montaggio e smontaggio di
travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri con sollevamento
manuale o motorizzato, il cui montaggio avviene al suolo o sul piano del palco
e la cui altezza finale rispetto a un piano stabile, misurata all'estradosso,
non superi 6 m nel caso di stativi e 8 m nel caso di torri;
d) di montaggio e smontaggio
delle opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un
unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i
carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva rispetto a
un piano stabile, compresi gli elementi di copertura direttamente collegati
alla struttura di appoggio, non superi 7 m”.
Ma quali sono le
particolari esigenze che caratterizzano
le attività di lavoro tipiche di tali spettacoli?
Ne riporta alcune l’
articolo 2:
a) “compresenza di più imprese
esecutrici nelle aree di lavoro, con permanenza di durata variabile;
b) compresenza di un elevato
numero di lavoratori, autonomi o dipendenti, nelle aree di lavoro, con
permanenza di durata variabile e con svolgimento di mansioni diverse tra loro;
c) frequente presenza di imprese
e lavoratori di diverse nazionalità nelle aree di lavoro;
d) necessità di completamento dei
lavori in tempi brevi, compatibili con lo svolgimento programmato degli
spettacoli;
e) necessità di realizzazione dei
lavori in spazi ristretti;
f) possibilità di operare in
contesti caratterizzati da vincoli architettonici o ambientali;
g) rischi derivanti dalle
condizioni meteorologiche e ambientali in relazione alle attività da svolgersi
in luoghi aperti”.
L’
articolo 3 e 4 riportano dunque le indicazioni specifiche sull’
applicazione del Capo I e II del Titolo IV
del D.Lgs. 81/2008.
Ad esempio riguardo al
Capo I del Titolo IV del Testo Unico si
sottolinea che “non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo
90, commi 10 e 11 e articolo 91, comma 1, lettera b) del d.lgs. n. 81 del 2008”.
Dunque nei “
cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche
non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza con l’impresa
esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all’affidamento
dell’incarico di progettazione, designa il coordinatore
per la progettazione” (articolo 90, comma 3, D.Lgs. 81/2008) e tale
disposizione si applica anche ai
lavori
privati non soggetti a permesso di costruire in base alla normativa vigente e
comunque di importo inferiore ad euro 100.000 (in quanto non si applica il comma
11 dello stesso articolo 90).
Per l’applicazione del
Capo II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008:
a) “ai fini degli articoli 111 e
122 del d.lgs. n. 81 del 2008, la costruzione delle opere temporanee può essere
effettuata senza l'impiego di opere provvisionali distinte quando le opere
temporanee costituiscono idoneo sostegno per i lavoratori;
b) i lavoratori che impiegano sistemi
di accesso e di posizionamento mediante funi, incaricati delle attività di cui
all'articolo 1, comma 2, fermi restando gli obblighi di cui all'articolo 116
del d.lgs. n. 81 del 2008, devono ricevere a cura del datore di lavoro una
eventuale ulteriore formazione, informazione e addestramento adeguati e
specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette attività in modo idoneo e
sicuro;
c) i lavoratori incaricati delle
attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee, hanno l'obbligo di
formazione di cui all'allegato XXI del d.lgs. n. 81 del 2008 prevista per gli
addetti al montaggio e
smontaggio di ponteggi; il datore di lavoro provvede inoltre affinché detti
lavoratori, ricevano una eventuale ulteriore formazione, informazione e
addestramento adeguati e specifici, tali da consentire lo svolgimento di dette
attività in modo idoneo e sicuro”.
Accenniamo brevemente anche al
campo di applicazione del Capo II del Decreto interministeriale sulla sicurezza
dei palchi e degli allestimenti fieristici, relativo alle
manifestazioni fieristiche.
Le disposizioni di cui al Capo II
di tale decreto si applicano “alle
attività
di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o
opere temporanee per manifestazioni fieristiche, fatte salve alcune
esclusioni:
a) “strutture allestitive che
abbiano un'altezza inferiore a 6,50 m rispetto a un piano stabile;
b) strutture allestitive
biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano
superiore fino a 100 m2;
c) tendostrutture e opere
temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un
unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i
carichi massimi, previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva, compresi
gli elementi di copertura direttamente collegati alla struttura di appoggio,
non superi 8.50 m di altezza rispetto a un piano stabile”.
L’
articolo 8 e l’
articolo 9
riportano le specifiche, per le manifestazioni fieristiche, relative all’applicazione
del Capo I e II del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
Ricordiamo inoltre che il testo
definitivo del Decreto, che presenta alcune modifiche rispetto alla bozza pubblicata
dal nostro giornale nel mese di febbraio, riporta anche ulteriori indicazioni
relative alla formazione del personale delle imprese, alla elaborazione dei piani
di sicurezza e di coordinamento e dei fascicoli dell’opera, ai contenuti
minimi dei PSC e del documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
(Duvri).
A questo proposito ricordiamo
alcuni degli
allegati presenti nel Decreto
interministeriale del 22 luglio 2014:
- Allegato I — Informazioni minime sul sito di installazione dell'opera
temporanea;
- Allegato II — Modello di dichiarazione di idoneità tecnico professionale
delle imprese esecutrici straniere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f);
- Allegato III — Contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano
operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento;
operativo di sicurezza per gli spettacoli musicali, cinematografici, teatrali e di intrattenimento;
- Allegato III.1— Elenco indicativo e non esauriente degli elementi
essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2. dell'allegato
XV del D.Lgs. n. 81 del 2008;
- Allegato IV — Informazioni minime sul quartiere fieristico;
- Allegato V — Contenuti minimi del documento unico di valutazione dei
rischi, di cui all'articolo
26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche;
26 del d.lgs. n. 81 del 2008 per le manifestazioni fieristiche;
- Allegato VI - Contenuti minimi del piano di sicurezza e di
coordinamento e del piano
operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche;
operativo di sicurezza per le manifestazioni fieristiche;
- Allegato VI.1 — Elenco indicativo e non esauriente degli elementi
essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC di cui al punto 2.1.2.
Concludiamo segnalando che (articolo 10) entro 24 mesi dall’entrata in
vigore del Decreto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
provvederà, d’intesa con il Ministero della Salute, al “monitoraggio
dell’applicazione di quanto previsto dal medesimo decreto rielaborandone
eventualmente i contenuti”.
Tiziano Menduto
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1375 volte.
Pubblicità