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"Obblighi formativi del RSPP: quali sanzioni per il datore di lavoro? "
fonte www.insic.it / Responsabilità sociale
02/09/2014 - Gli
artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, che sono alla base degli
obblighi formativi del datore di lavoro
nei confronti dei suoi dipendenti, non chiamano mai in causa il RSPP;
questo è assolutamente logico, poiché il datore di lavoro (ed è un
obbligo no delegabile) deve, innanzitutto,
istituire il SPP
nominando (e quindi scegliendo) il RSPP e gli ASPP che già al momento
della nomina devono possedere i requisiti richiesti dall'art. 34 ,
successivamente dovrà compiere tutti i successivi passi in
collaborazione con il SPP.
I compiti del SPP sono stabiliti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, che al comma 1 lettera a) recita testualmente "proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ...".
Da quanto detto sopra si evince che i l datore di lavoro non deve tanto formare il RSPP, ma piuttosto sceglierlo correttamente e con tutti i requisiti del caso; dunque, il datore di lavoro ha 3 possibilità:
1) scegliere un professionista esterno, in tal caso può "macchiarsi" di una culpa in eligendo e questa è un ipotesi che potrebbe essere interpretata come mancata designazione e, quindi, il datore di lavoro rischia arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;
2) assolvere in prima persona al ruolo di RSPP, in tal caso se non frequenta gli appositi corsi rischia arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;
3) nominare un suo dipendente che abbia le qualità previste, se cosi non fosse ci ritroveremmo nel caso 1.
È necessario precisare che i casi 1 e 3 non sono espressamente previsti dal TU e quindi sono frutto di un processo deduttivo.
I compiti del SPP sono stabiliti dall'art. 33 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, che al comma 1 lettera a) recita testualmente "proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ...".
Da quanto detto sopra si evince che i l datore di lavoro non deve tanto formare il RSPP, ma piuttosto sceglierlo correttamente e con tutti i requisiti del caso; dunque, il datore di lavoro ha 3 possibilità:
1) scegliere un professionista esterno, in tal caso può "macchiarsi" di una culpa in eligendo e questa è un ipotesi che potrebbe essere interpretata come mancata designazione e, quindi, il datore di lavoro rischia arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;
2) assolvere in prima persona al ruolo di RSPP, in tal caso se non frequenta gli appositi corsi rischia arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro;
3) nominare un suo dipendente che abbia le qualità previste, se cosi non fosse ci ritroveremmo nel caso 1.
È necessario precisare che i casi 1 e 3 non sono espressamente previsti dal TU e quindi sono frutto di un processo deduttivo.
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