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"Rumore: cosa deve riportare la Relazione Tecnica"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Rumore
05/09/2014 -
Pubblichiamo un estratto del documento “
Coordinamento Tecnico delle Regioni - Decreto Legislativo
81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione
dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro -
Indicazioni operative - Revisione 03 approvata il 13/02/2014 – con
aggiornamenti legislativi e normativi al 2013
” (formato PDF,
1.17 MB).
Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Rumore
Alla luce delle indicazioni del DLgs.81/2008, Capo II, come deve essere
strutturata e che cosa deve riportare la Relazione Tecnica?
Premesso che le modalità di
presentazione dei risultati della valutazione
del rumore da parte del personale qualificato sono libere, si forniscono le
seguenti indicazioni sul contenuto minimo richiesto.
Nel caso di valutazione con
misurazioni la Relazione tecnica dovrà indicare:
- Premessa (ditta, date,
personale qualificato, eventuale strumentazione …)
- Layout (piantina e nomenclatura:
produzione, macchine, mansioni …)
- Descrizione del ciclo di lavoro
(almeno di quelle fasi in cui non è possibile ritenere la presenzadel rischio trascurabile)
- Valutazione della presenza
delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (rumoriimpulsivi, ototossici,
vibrazioni, …)
- Indicazione delle condizioni
espositive (lavorazioni/sorgenti e tempi di esposizione) riferite alla giornata/settimana/settimana
ricorrente a massimo rischio oggetto di valutazione
- Risultati delle misurazioni di rumore (LAeq,
LCeq, Lpicco,C)
- Calcolo dei LEX (giornalieri/settimanali)
- Valutazione dell’efficienza e
dell’efficacia dei DPI-u (…per LEX > 80 dB(A) e/o Lpicco,C
> 135 dB(C))
- Proposte concrete per la
riduzione del rischio (… per LEX > 85 dB(A) / Lpicco,C >
137 dB(C);
*
- Valutazione del rispetto dei
VLE (…per LEX > 87 dB(A) / Lpicco,C > 140 dB(C))
- Conclusioni (quadro sinottico
del rischio con i dati acustici -LEX e LC,picco - degli
esposti ad oltre80 dB(A) o 135 dB(C), con
indicate le condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 - rumori impulsivi, ototossici,
vibrazioni, …-, aree con LAeq > 85 dB(A) e/o Lpicco,C >
137 dB(C))
Nel caso di valutazione senza
misurazioni la Relazione Tecnica dovrà indicare:
- Premessa (ditta, date,
personale qualificato, strumentazione …)
- Layout (piantina e
nomenclatura: produzione, macchine, esposti …)
- Valutazione della presenza
delle condizioni di rischio indicate all’art.190, comma 1 (rumori impulsivi, ototossici,
vibrazioni, …)
- Indicazione delle motivazioni
che escludono il superamento dei valori di azione inferiori nellagiornata/settimana/settimana
ricorrente a massimo rischio.
- Conclusioni con eventuali
indicazioni specifiche per la riduzione
del rischio.
*Come deve essere fatto il programma delle misure tecniche e
organizzative ex art.192, comma 2, quando si superano gli 85 dB(A) / 137 dB(C)?
Il programma delle misure
tecniche ed organizzative ex art.192, comma 2, deve essere presente nel Documento
di valutazione di tutte le aziende che hanno esposti al di sopra dei valori
superiori di azione (85 dB(A) e/o 137 dB(C)).
Si tratta del dispositivo più
importante introdotto dalla Direttiva 2003/10/CE perché è indirizzato alla
riduzione del rischio con le misure di carattere tecnico ed organizzativo che,
come noto (vedi art.15, lettera i, DLgs.81/2008), devono essere privilegiate
rispetto a quelle di carattere individuale.
È quindi anche il dispositivo da
presidiare con maggiore attenzione in fase di vigilanza.
Come indicazione operativa si
consiglia che tale programma contenga almeno i seguenti elementi:
- elenco delle attività per le
quali vi è il superamento dei valori superiori di azione, descritti tanto con i
livelli r.m.s. e di picco presenti che per i tempi di esposizione a tali
livelli;
- misure tecniche e/o
organizzative che si intendono adottare;
- risultati attesi a seguito
delle suddette misure in termini di LEX,8h e/o Lpicco,C;
- tempi di attuazione di ogni
singola misura;
- funzione aziendale e/o persona
incaricata dell’attuazione di ogni singola misura;
- modalità di verifica dei
risultati;
- data e risultati della
verifica.
La UNI/TR 11347/2010 propone nel
dettaglio gli elementi tecnici ed il formati con i quali redigere un PARE (Piano
Aziendale di Riduzione dell’Esposizione a rumore).
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