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"Il DUVRI nelle imprese a basso rischio"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
10/09/2014 -
A cura di
Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
La notizia
fornita dalla Commissione europea in risposta ad una segnalazione relativa a una
presunta non conformità delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008, così
come modificato con la legge n. 98/2013 di conversione del Decreto del Fare di
cui al D. L. n. 69/2013, alla direttiva
europea 89/391/CEE, concernente l’attuazione delle misure volte a
promuovere il miglioramento della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, ci spinge
ad elaborare un approfondimento in merito e a formulare delle osservazioni sull’argomento.
La Commissione
europea con una nota del 30/7/2014 ha fatto sapere di avere effettuato degli
accertamenti e di avere chiesto dei chiarimenti alle autorità italiane competenti sulla questione
sollevata con la denuncia riguardante la documentazione relativa alla
valutazione dei rischi, a norma della direttiva 89/391/CEE, in caso di
interferenza tra attività a basso rischio di incidente effettuate
simultaneamente nello stesso posto di lavoro, e di essere pervenuta, a seguito
dell'analisi delle osservazioni trasmesse dalle stesse autorità italiane, alla
conclusione di non aver individuato alcun motivo per concludere sull’esistenza
di una violazione in Italia della direttiva 89/391/CEE stessa.
La Commissione
europea ha fatto presente in particolare che, così come è emerso dalle
informazioni fornite dalle competenti autorità italiane, alla luce delle
disposizioni di legge attualmente vigenti in Italia “
ogni singola impresa è tenuta a rispettare sempre le disposizioni che
impongono a quest'ultima di elaborare il proprio documento di valutazione dei
rischi ("il DVR") e, in particolare, gli obblighi di cui agli
articoli 17,28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008, che dovrebbe trattare
tutti i rischi ed essere aggiornato in caso di cambiamenti”. La stessa Commissione
ha posto, altresì, in evidenza che, secondo ancora quanto indicato dalle autorità
italiane nella loro risposta, “
anche in
situazioni come quelle di cui all'articolo 26, comma 3 e comma 3-bis del
summenzionato decreto legislativo, il diritto nazionale garantisce che vi sia
una valutazione di tutti i rischi, compresi quelli derivanti dalle interferenze
tra diverse attività, e che tali valutazioni siano documentate: attraverso il
DUVRI (qualora il datore di lavoro/l'appaltatore scelga di redigere un documento
di questo tipo) o nei documenti di valutazione dei rischi delle singole imprese
operanti nello stesso posto di lavoro (DVR) qualora il datore di
lavoro/l'appaltatore scelga di designare una persona responsabile o se la
situazione rientra tra i casi di cui al comma 3-bis del decreto legislativo”.
Quindi,
secondo la Commissione europea, alla luce di quanto emerso dagli accertamenti
svolti, l’affermazione fatta nella denuncia secondo la quale la possibilità di
optare per un'esenzione dall' obbligo
di elaborare il Duvri, come disposto dall'articolo 26 comma 3 e comma 3-bis
del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato dal decreto legge 21/6/2013 n. 69
convertito in legge dalla legge 9/8/2013 n. 98, non sia conforme con la
direttiva 89/391/CEE, non può essere giustificata per cui la Commissione stessa
ha concluso comunicando che “
non vi sono
motivi per l'apertura di una procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia
in merito al punto sopraindicato” per cui, in assenza di nuovi elementi
pertinenti di informazione, da far pervenire entro quattro settimane dalla risposta
data, procederà ad archiviare la denuncia.
Sull’argomento
lo scrivente ha già formulato delle sue osservazioni in un suo precedente approfondimento,
elaborato subito dopo la emanazione della legge n. 98/2013, nel quale ha
avuto modo di mettere in evidenza
l’inopportunità
di abrogare il Duvri, sia pure limitatamente alle imprese a basso rischio di
infortuni e di malattie professionali, in quanto lo stesso rappresenta, nel
caso degli appalti e subappalti, un importante documento di prevenzione ed è fondamentale
per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro nel rapporto fra le imprese committenti
e appaltatrici.
Nel Duvri,
infatti, vengono indicati per ogni singolo appalto i rischi interferenziali ai
quali possono essere sottoposti i lavoratori sia del committente che delle
imprese alle quali sono stati affidati i lavori in appalto, o anche i
lavoratori autonomi nel caso di affidamento di prestazioni d’opera, e nello
stesso documento vanno indicate le misure per eliminare tali rischi o comunque
per ridurli al minimo possibile. Lo scrivente ha avuto modo altresì di evidenziare
fra le sue osservazioni la inopportunità di sostituire il Duvri,
anche se solo per le attività a basso rischio di infortuni e di malattie
professionali, con la nomina di un incaricato il quale sostanzialmente verrebbe
a trovarsi ad operare con i lavori affidati in appalto o subappalto già in corso
di esecuzione, senza che gli sia stato messo a disposizione una documentazione
dalla quale risultino i rischi che è chiamato a gestire. L’incaricato, quindi, si
potrebbe trovare in seria difficoltà perché deve controllare dei rischi da lui
non conosciuti e fra l’altro con i lavori già in corso senza il supporto di una
informazione sugli stessi e di una prevenzione programmata, la stessa
difficoltà, per ricorrere ad una analogia, alla quale andrebbe incontro un
coordinatore per la sicurezza in un cantiere edile allorquando viene nominato già
a lavori in corso con l’impegno di dover programmare la sicurezza per i lavori
ancora da effettuare senza essere in possesso di un PSC da consultare.
La
decisione presa dalla Commissione europea di non riscontrare nessuna difformità
alla direttiva europea 89/391/CEE nella modifica apportata dal Decreto
del Fare riguardante la sicurezza sul lavoro nella esecuzione delle opere affidate
in appalto è comunque in verità del tutto condivisibile se si pensa che gli
accertamenti dalla stessa effettuati sono stati finalizzati ad assicurarsi che
le imprese interessate all’appalto ed al subappalto provvedessero ad effettuare
la valutazione dei rischi cosa che in genere le stesse fanno allorquando
redigono il loro DVR. Le perplessità sollevate dallo scrivente riguardano invece
non la mancata valutazione dei rischi da parte delle singole imprese impegnate nell’esecuzione
dell’appalto ma la mancata individuazione, prima dell’inizio dei lavori, di quelli
interferenti che possono essere presenti nell’esecuzione dell’appalto e quindi la
mancata individuazione delle misure che si dovrebbero adottare per eliminarli o
ridurli al minimo possibile, cosa che normalmente
viene fatta appunto con la elaborazione del Duvri che si vorrebbe abrogare.
In verità
si è del parere che quell’”
ovvero” che
compare nel comma 3 dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, così come modificato
dal Decreto del Fare, sia pure limitato ai settori di attività a basso rischio
di infortuni e di malattie professionali, dovrebbe essere sostituito più
opportunamente con una “
e” nel senso che sarebbe
necessario che si realizzino entrambe le cose. Non si comprende poi perché
richiedere la presenza di questo incaricato in eventuale alternativa alla elaborazione del
Duvri, solo “
limitatamente ai settori di attività a basso rischio
infortunistico” quando sarebbe più opportuno invece imporre l’obbligo della
sua presenza sempre e in tutte le aziende anche in quelle quindi non a basso
rischio nelle quali, anzi ed a maggior ragione, sarebbe necessaria la presenza
dello stesso perché provveda a coordinare le ditte appaltatrici ed a
controllare l’applicazione delle misure indicate nel Duvri. Adottando quest’ultima
soluzione si introdurrebbe, a parere dello scrivente, in tutte le aziende ed in tutti gli appalti un
sistema analogo a quello che è stato imposto per le attività svolte nei
cantieri temporanei o mobili e cioè un sistema in base al quale il committente,
in collaborazione con l’appaltatore o con il lavoratore autonomo, predisponga dapprima
il Duvri, nel quale siano individuati tutti i rischi interferenziali che
possono essere presenti nella esecuzione dell’appalto e delle prestazioni
d’opera e siano altresì individuate tutte le misure preventive per eliminare o
ridurre al minimo i rischi medesimi, e provveda quindi poi a nominare
l’incaricato al controllo che andrebbe a svolgere per conto del committente una
azione di coordinamento dell’appaltatore in esecuzione. Si instaurerebbe sostanzialmente
una sorta di “
coordinatore dell’appalto interno” al quale sarebbe
affidato l’incarico appunto di verificare in esecuzione la realizzazione
puntuale di quanto previsto nel Duvri elaborato che in fondo corrisponde nei
contenuti e negli obiettivi all’insieme del PSC e del POS nei cantieri edili.
Già ci immaginiamo
le osservazione che possono pervenire dagli accaniti sostenitori della necessità
di semplificare le norme in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per
quanto sopra detto e proposto ma a costoro c’è da rispondere che ogni
semplificazione nella materia della sicurezza sul lavoro ha un limite preciso superando
il quale si rischia di abbassare un po’ troppo il grado di sicurezza sul lavoro
e di compromettere quindi le condizioni generali di salute e di sicurezza nei
luoghi di lavoro.
C’è da
fare infine un’ultima considerazione. Essendo la semplificazione introdotta dal
Decreto del Fare indirizzata alle imprese a basso rischio di infortuni e di
malattie professionali, non è che l’elaborazione del Duvri è già di per sé in
tali casi semplificata e non ha senso quindi la sua abolizione? Conservare
l’obbligo della sua elaborazione avrebbe, d’altro canto, l’effetto di “condizionare”
i datori di lavoro a prendere comunque in considerazione i rischi
interferenziali e ad adottare le relative misure di sicurezza.
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