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"Montaggio ponteggi: responsabilità per omessa verifica del CSE"

fonte www.insic.it / Sentenze

10/09/2014 - Proseguiamo con l'analisi di alcuni importanti orientamenti giurisprudenziali sulla figura del coordinatore per l'esecuzione in cantiere, attraverso il Commento effettuato da G. De Falco (Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Frosinone) nell'articolo "Sicurezza in cantiere, la Cassazione si esprime sulle responsabilità del CSE" Ambiente&Sicurezza sul Lavoro 6/2014).
Analizziamo la sentenza della Corte di Cassazione penale, IV sezione n. 48511/2013 in cui si è affermata la responsabilità del CSE per omissione delle corrette verifiche circa il corretto montaggio di un ponteggio.

Il fatto


Durante i lavori di tamponatura della facciata di un fabbricato in corso di ristrutturazione, era stato montato dall'impresa appaltatrice un ponteggio costituito da 12 cavalletti e 58 pianali, oltre alle aste di controventatura e parapetti. L'impalcatura era bloccata all'altezza del primo solaio dell'edificio con robusti golfari ad anello chiuso, quattro sul solaio ed uno avvitato in corrispondenza della scala est dell'edificio. Sulla parte in oggetto dell'impalcatura, in corrispondenza della mensola del secondo piano, era stata posizionata una macchina taglia mattoni (clipper), piena di acqua, del peso di kg 450. In occasione dello spostamento di tale macchinario effettuato a mezzo della gru, verso la parte ovest del fabbricato, il ponteggio si era improvvisamente ribaltato, determinando la caduta dei due operai, intenti alle opere di tamponatura del sottotetto, nonché della pesante macchina che rovinava per terra sugli operai. Il consulente del PM aveva accertato che le cause della caduta del ponteggio dovevano rinvenirsi nel non corretto montaggio del medesimo, effettuato in difformità dalle istruzioni e schema di montaggio riportato nella relativa autorizzazione ministeriale e nell'azione esercitata dal peso considerevole della clipper (kg 450), posizionata sulla mensola a sbalzo del ponteggio (se fosse stata collocata nella parte interna avrebbe fatto da contrappeso), tale da vincere la resistenza strutturale dell'impalcatura, resa più debole dal difettoso montaggio.

Il Giudizio della Corte

Secondo la Corte, la responsabilità del CSE è stata affermata per avere egli omesso le necessarie concrete verifiche circa il corretto montaggio del ponteggio, pur avendo lo stesso soggetto prescritto nel piano di sicurezza e coordinamento - redatto quale coordinatore per la progettazione - i criteri di installazione dell'impalcatura. La Cassazione ribadisce dunque come tale figura sia titolare di una autonoma posizione di garanzia che si affianca a quelle degli altri soggetti destinatari delle norme antinfortunistiche, senza sovrapporsi, nell'ottica di un rafforzamento della tutela dell'incolumità dei lavoratori, attraverso la previsione di una figura con compiti di coordinamento e controllo. Inoltre, osserva che in tale veste, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori abbia non soltanto compiti organizzativi e di raccordo tra le imprese che collaborano alla realizzazione dell'opera, ma debba anche vigilare sulla corretta osservanza da parte delle imprese delle prescrizioni del piano di sicurezza e della scrupolosa attuazione delle procedure di lavoro a garanzia dell'incolumità dei lavoratori.

La Corte ha poi precisato che, pur non richiedendo le norme un obbligo di presenza continuativa in cantiere, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, nel corso dei periodici accessi, debba informarsi scrupolosamente sullo sviluppo delle opere, verificando specificamente, per ciascuna fase, l'effettiva realizzazione delle programmate misure di sicurezza e svolgendo una concreta e puntuale azione di controllo sulla loro osservanza. Facendo poi applicazione di tali principi al caso in esame, i giudici hanno ritenuto inidonea ad escludere la responsabilità dell'imputato la circostanza che egli avesse indicato nel verbale di sopralluogo le prescrizioni circa il corretto montaggio dell'impalcatura, date all'impresa appaltatrice, in quanto era obbligo del ricorrente nella sua qualità di verificare che tali prescrizioni impartite fossero state effettivamente attuate. Il CSE, in particolare, avrebbe dovuto vigilare sulla corretta adozione delle misure di sicurezza attraverso una presenza assidua, se non quotidiana, sul cantiere, quantomeno nelle fasi più complesse della lavorazione, tali da esporre i lavoratori a rischi per la loro incolumità. Questa presenza era evidentemente mancata se il ponteggio non era stato montato in conformità delle prescrizioni e se la pesante macchina taglia mattoni era stata appoggiata su una mensola inidonea a reggerne il peso anche in rapporto alla fragilità strutturale di quell'impalcatura, per come montata.
Conclude dunque la Corte come non sia sufficiente prevedere nel piano di sicurezza e coordinamento le corrette modalità di montaggio del ponteggio se a questa previsione non si accompagna la verifica in concreto da parte del CSE dell'osservanza delle prescrizioni, non semplicemente affidata ad un verbale di prescrizioni in sede di sopralluogo. L'asserzione appare coerente con le considerazioni, più volte accennate, che escludono che la vigilanza demandata al CSE debba operarsi continuamente sull'operato dei lavoratori, ma impongono che le modalità con cui le singole lavorazioni (e dunque anche le opere provvisionali funzionali alle stesse) vengono avviate e sviluppate costituiscano oggetto di una congrua verifica, da attuare in concreto e non sulla base di semplici raccomandazioni precedenti all'avvio delle lavorazioni. La presenza in cantiere, che ovviamente va modulata alla luce dei rischi del singolo cantiere, dell'estensione dello stesso, della pluralità delle imprese coinvolte, del numero e della complessità delle lavorazioni, e magari anche in ragione dell'affidabilità concreta delle singole imprese, è dunque strettamente funzionale a tale verifica.

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