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"Impianti e reti Gas infiammabili: chiarimenti VVF sulle attestazioni antincendio"
fonte www.insic.it / Rischio incendio
15/09/2014 -
Le attività 2 e 6 riguardano:
-Attività 2: Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
-Attività 6: Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.
Secondo i VVF, con particolare riferimento al D.M. 17 aprile 2008 ("Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
- le Distanze di sicurezza: (non inferiori a 100 m) nei confronti di luoghi di concentrazione di persone (punto 2.5.3 dell'Allegato A al D.M. 17 aprile 2008) devono intendersi come riferite a quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non presentino tale condizione. Se il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza di cui sopra farà riferimento all'affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo.
- Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati:(punto 2.5.1 All. A del DM 17 aprile 2008): i VVF ritengono di poter escludere dalla applicazione delle distanze di sicurezza quei manufatti monopiano caratterizzati dall'assenza di una o più pareti verticali o parti di esse, prive di serramenti, da aperture poste anche in corrispondenza della copertura e dalla presenza di persone solo occasionale e di breve durata.
- Modifiche di attività esistenti: per le attività n.6 che erano soggette ai controlli di prevenzione incendi una tantum, le eventuali modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, caso per caso, ai sensi dell'art.4, commi 6, 7 e 8, del D.M. 7 agosto 2012, anche qualora per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte; non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza.
Riferimenti normativi:
Circolare prot. n. 10694 del 05/09/2014
D.P.R.151/11. Attività n.2 e n.6 dell'Allegato I - Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti
-Attività 2: Impianti di compressione o di decompressione dei gas infiammabili e/o comburenti con potenzialità superiore a 50 Nm3/h, con esclusione dei sistemi di riduzione del gas naturale inseriti nelle reti di distribuzione con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa
-Attività 6: Reti di trasporto e di distribuzione di gas infiammabili, compresi quelli di origine petrolifera o chimica, con esclusione delle reti di distribuzione e dei relativi impianti con pressione di esercizio non superiore a 0,5 MPa.
Secondo i VVF, con particolare riferimento al D.M. 17 aprile 2008 ("Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8)
- le Distanze di sicurezza: (non inferiori a 100 m) nei confronti di luoghi di concentrazione di persone (punto 2.5.3 dell'Allegato A al D.M. 17 aprile 2008) devono intendersi come riferite a quei luoghi nei quali, oltre ai lavoratori, sia prevista la presenza di pubblico con un affollamento presumibile superiore a 100 persone, con esclusione, pertanto, delle attività produttive che non presentino tale condizione. Se il luogo di concentrazione di persone sia costituito da più edifici, fisicamente separati tra di loro, la distanza di cui sopra farà riferimento all'affollamento del singolo edificio più vicino e non alla somma degli affollamenti di tutti gli edifici costituenti il luogo.
- Distanze di sicurezza nei confronti di fabbricati:(punto 2.5.1 All. A del DM 17 aprile 2008): i VVF ritengono di poter escludere dalla applicazione delle distanze di sicurezza quei manufatti monopiano caratterizzati dall'assenza di una o più pareti verticali o parti di esse, prive di serramenti, da aperture poste anche in corrispondenza della copertura e dalla presenza di persone solo occasionale e di breve durata.
- Modifiche di attività esistenti: per le attività n.6 che erano soggette ai controlli di prevenzione incendi una tantum, le eventuali modifiche apportate nel tempo, ivi compresa la variazione delle condizioni della fascia di rispetto/sicurezza ad opera di soggetti terzi, dovranno costituire oggetto di valutazione, caso per caso, ai sensi dell'art.4, commi 6, 7 e 8, del D.M. 7 agosto 2012, anche qualora per lo sviluppo edilizio successivo alla posa delle condotte; non risultino più soddisfatte le condizioni relative alle prescritte distanze di sicurezza.
Riferimenti normativi:
Circolare prot. n. 10694 del 05/09/2014
D.P.R.151/11. Attività n.2 e n.6 dell'Allegato I - Attestazioni di rinnovo periodico di conformità antincendio. Chiarimenti
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