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"Interpello: è possibile istituire un RLS per un gruppo di aziende?"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
13/10/2014 - Vari interpelli pubblicati il 6 ottobre 2014 e
forniti
dalla Commissione Interpelli - istituita con Decreto Direttoriale del
28 settembre 2011 e prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008
– riguardano la designazione e l’attività dei
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza:
- l’
Interpello n. 16/2014 – che PuntoSicuro ha già presentato – approfondisce il tema della nomina, revoca e durata in carica dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- l’
Interpello n. 17/2014 si
sofferma sulla figura del Rappresentante dei lavoratori di gruppo;
- l’
Interpello n. 20/2014 approfondisce invece il
tema della elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
nelle imprese con più di 15 lavoratori.
Visti i molti quesiti e dubbi sul
tema degli RLS, ci soffermiamo sull’
Interpello
n. 17/2014 del
6 ottobre 2014 che
risponde, come accennato, ad un quesito relativo all’istituzione di RLS anche a
livello dell’insieme di aziende
facenti riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda.
In particolare l' Associazione
Bancaria Italiana e le Segreterie Nazionali dei Sindacati firmatari del
contratto collettivo del credito (Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil,
Uilca/Uil, Sinfub, Ugl/Credito) hanno avanzato
istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione in
merito alla “possibilità di prevedere nell'ambito del nuovo
Accordo sindacale di settore in tema di Rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza (RLS):
1.
l'istituzione di RLS anche a livello dell'insieme di aziende facenti
riferimento ad un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda;
2.
che i rappresentanti cosi istituiti siano legittimati ad esercitare
tutte le prerogative e le attribuzioni che il D.Lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.
riconosce agli RLS nell'ambito delle imprese del Gruppo bancario individuato,
quindi anche per quelle aziende che, all'interno del Gruppo medesimo,
soprattutto a causa delle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una
propria specifica rappresentanza”.
La richiesta – indica l’istanza
di interpello - trae origine dalla “necessità di
ridisegnare la disciplina contrattuale di riferimento — in
attuazione di un preciso impegno assunto in occasione del rinnovo del Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 gennaio 2012 — in coerenza tanto con il
dettato legislativo di cui al D.Lgs. n. 81/2008 quanto con i mutati assetti
organizzativi delle imprese del settore
bancario caratterizzato, per alcune importanti realtà, dal crescente
rilievo della dimensione interaziendale di gruppo”.
Per fornire il suo parere, la
Commissione osserva innanzitutto come la questione debba essere “esaminata alla
luce delle norme di legge che regolano le
modalità
di istituzione del RLS e di funzionamento delle relative prerogative. Tale
normativa, in attuazione del criterio fissato nella legge delega (art. 1, lett.
g), Legge n. 123 del 2007), è volta ad assicurare la presenza del RLS in ogni
luogo di lavoro in base a principi inderogabili di legge e per mezzo di un
ampio rinvio alla regolamentazione contrattuale quanto alle modalità di
elezione o designazione del RLS e alle prerogative del medesimo”.
A tale riguardo, come per
l’Interpello 16/2014, viene richiamato l'art. 47, comma 1, del D.Lgs. n.
81/2008 ai sensi del quale "
il
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza é istituito a livello
territoriale o di comparta, aziendale e di sito produttivo". E il
comma 5 dell'art. 47 affida inoltre alla "
contrattazione collettiva" il compito di determinare il
numero, le modalità di designazione o di elezione dei RLS.
Ora nella istanza di interpello è
“evidenziata la volontà delle Parti sindacali firmatarie del contratto
collettivo del credito di definire la figura del
RLS operante non solo nella singola azienda di credito ma nel diverso
contesto del gruppo bancario, al fine di consentire che in tutte le aziende del
gruppo sia presente la figura del rappresentante
dei lavoratori per la salute e sicurezza sul lavoro. In tal modo si
assicurerebbe, in tutte le aziende che fanno parte di gruppi bancari, una ‘
copertura totale’ anche a favore di
quelle aziende che, all'interno del gruppo medesimo, per ragioni spesso legate
alle ridotte dimensioni, potrebbero rimanere prive di una propria specifica
rappresentanza. L'obiettivo di tale individuazione contrattuale sarebbe,
quindi, di garantire la rappresentanza in materia di salute e sicurezza
nell'ambito delle più complesse e articolate realtà interaziendali di gruppo”.
Il
parere della Commissione Interpelli è che “la scelta di
individuare, nel nuovo Accordo sindacale del settore del credito, la
figura del RLS di gruppo, come
figura che assolve le funzioni del RLS per tutte le aziende che fanno parte del
gruppo medesimo, sia riservata alle parti che stipulano il contratto collettivo
di lavoro e corrisponda alle facoltà attribuite dal D.Lgs. n. 81/2008 alle
parti medesime per quanto concerne la regolamentazione — in via pattizia —
delle prerogative dei RLS.
Essa appare,
quindi, compatibile con il vigente quadro normativo di riferimento”.
La Commissione sottolinea altresì
che “l'esercizio di
tale facoltà è pur
sempre condizionato all'integrale rispetto delle disposizioni inderogabili
(nel senso che rispetto ad esse non é possibile che le disposizioni
contrattuali operino in funzione modificativa)
del D.Lgs. n. 81/2008 in materia. In particolare, l'opzione per il
RLS di gruppo va necessariamente attuata facendo comunque salvo il numero
minimo di RLS stabiliti dall'art. 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2008 applicando
i criteri ivi previsti a ciascuna delle aziende che compongono il gruppo e
senza che sia possibile limitare in via contrattuale le attribuzioni del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, quali descritte all'art. 50 del
D.Lgs. n. 81/2008”.
Ricordiamo, per concludere, che
gli interpelli costituiscono
criteri
interpretativi e direttivi per l’esercizio delle attività di vigilanza e
che i quesiti di ordine generale sull’applicazione della normativa in materia
di salute e sicurezza del lavoro possono essere inoltrati alla Commissione per
gli interpelli dagli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti
territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonché dalle organizzazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale e dai consigli nazionali degli ordini o
collegi professionali.
Tiziano Menduto
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