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"Interpello: le visite esterne per l'idoneità psicofisica sono retribuite?"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
14/10/2014 - Non è la prima volta che
Commissione per gli interpelli -
prevista dall’articolo 12 comma 2 del Testo Unico in materia di salute e
sicurezza nel lavoro – interviene su temi inerenti la
sorveglianza sanitaria nei luoghi di lavoro.
Si è soffermata ad esempio con l’ Interpello n. 8/2013 del 24 ottobre 2013 sulla necessità della visita medica preventiva dopo un breve periodo di cessazione del rapporto di lavoro, o con l’ Interpello n. 1/2013 del 2 maggio 2013 per rispondere sull’eventuale obbligo di visite mediche nei confronti di studenti minorenni partecipanti a stage formativi.
Tuttavia la Commissione Interpelli è tornata a parlare di sorveglianza sanitaria con il parere fornito il
6 ottobre 2014 nell’
Interpello n. 18/2014 per rispondere ad un semplice quesito:
le
visite periodiche per il rinnovo dell'idoneità psicofisica possono
essere svolte al di fuori dell’orario di lavoro? E devono comunque
essere retribuite come ore di lavoro?
Vediamo nel dettaglio il
quesito.
A inoltrare l’stanza d’interpello
è stata l' Unione
Sindacale di Base dei Vigili del Fuoco (USB) che ha chiesto il parere della
Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n.
81/2008. In particolare l’USB chiede di sapere:
- “
se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo
dell'idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta
visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di
inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario
di servizio;
-
se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita
qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere
retribuito come ore di lavoro straordinario”.
In merito all’istanza si osserva
che la sorveglianza sanitaria
“rientra fra gli obblighi del datore di lavoro di cui all'art. 18 del D.Lgs. n.
81/2008 con l'obiettivo della tutela dello stato di salute e sicurezza dei
lavoratori attraverso la valutazione della compatibilità tra condizioni di
salute e compiti lavorativi”. E, tra l’altro, come previsto dall'art. 20 lett.
i) del D.Lgs. n. 81/2008, il sottoporsi ai controlli sanitari “rientra fra gli
obblighi del lavoratore quale soggetto attivo del processo di sicurezza”.
Tutto ciò premesso la Commissione
fornisce le seguenti
indicazioni.
Ci si sofferma in particolare sul
“contenuto tassativo e la ‘
ratio’
dell'art. 18, comma 1, lett. a), del decreto in parola volto alla tutela della
integrità fisica e psichica del lavoratore”.
Articolo 18 - Obblighi del
datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che
esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi
conferite, devono:
a) nominare il medico
competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti
dal presente decreto legislativo.
(...) |
I vari riferimenti della
normativa sulla sicurezza “non lasciano spazi o deroghe circa la osservanza
dell'obbligo prescritto dalla norma di salute e sicurezza. Le visite
mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del
bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto
obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi
all'effettuazione della visita medica”.
Articolo 20 - Obblighi dei
lavoratori
1. Ogni lavoratore deve
prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai
mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in
particolare:
(...)
i) sottoporsi ai controlli
sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal
medico competente. |
In particolare - continua il
parere della Commissione Interpelli – “se è pur vero che l'art. 41 non indica
espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività
lavorativa, è di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale
all'attività lavorativa e pertanto
il
datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che
determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di
lavoro”.
E comunque non si può ignorare
quanto previsto dall'art. 15, comma 2, che “espressamente prevede” ‘
Le misure relative alla sicurezza,
all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori’.
Ciò posto, la Commissione ritiene
“che, in attuazione al disposto normativo sopra richiamato, i controlli
sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e
la reperibilità dei lavoratori.
Laddove,
per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari
diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli
effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione
della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento”.
Tiziano Menduto
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