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"Interpello: la nomina di RLS per le aziende con più di 15 lavoratori"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
15/10/2014 - Concludiamo con la
presentazione dell’interpello n. 20/2014 la serie di chiarimenti che la
Commissione Interpelli, prevista
dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, è stata sollecitata a dare in questi
giorni su vari aspetti correlati alla figura del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS).
RTM
Interpello che risponde, in
questo caso, al dubbio relativo alla possibilità per le aziende con più di 15
lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle
rappresentanze sindacali aziendali.
Ricordiamo che gli altri
interpelli, che PuntoSicuro ha già presentato nei giorni scorsi, rispondevano
ad altri quesiti relativi ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza:
- l’ Interpello
n. 16/2014:
come regolarsi
per la nomina, revoca e durata in carica degli RLS in alcune particolari
situazioni (mandati scaduti, mancanza di contrattazione collettiva, ...)?
- l’ Interpello
n. 17/2014:
è possibile
istituire un RLS anche a livello dell’insieme di aziende facenti riferimento ad
un gruppo e non esclusivamente alla singola azienda?
Veniamo invece all’
Interpello n. 20/2014 del
6 ottobre 2014 che risponde ad un
quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro.
In particolare il Consiglio
Nazionale ha inoltrato istanza di interpello per conoscere il parere della
Commissione in merito alla corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del
D.Lgs. n. 81/2008.
Riportiamo interamente l’articolo
in questione, anche per fare il punto di quanto indicato dal D.Lgs. 81/2008
riguardo alla figura del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza:
Articolo 47 -
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
1. Il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto,
aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la
sicurezza avviene secondo le modalità di cui al comma 6.
2. In tutte le aziende, o unità
produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
3. Nelle aziende o unità
produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto
produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
4. Nelle aziende o unità
produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
5. Il numero, le modalità di
designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l’espletamento delle funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
6. L’elezione dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva,
avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e
sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la
salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali44, sentite le confederazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale. Con il medesimo decreto sono disciplinate le modalità di
attuazione del presente comma.
7. In ogni caso il numero
minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente: a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
b) tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000
lavoratori; c) sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità
produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei
rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi
interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
8. Qualora non si proceda alle
elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli
articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale. |
Il Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, autore in passato di varie istanze
d’interpello anche su altri temi, chiede di sapere "
[...] se per le imprese con più di 15
lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa
riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del
diritto di voto)".
La Commissione a questo proposito
sottolinea, con riferimento alla normativa, che “la scelta operata dal
legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, è
quella di individuare il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali
aziendali”.
E dunque, ciò premesso, indica che
“come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto
in parola l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti
alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza
sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70”, cioè della legge 20 maggio
1970, n. 300 relativa alle “Norme sulla tutela della libertà e dignità del
lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel luoghi di
lavoro e norme sul collocamento” (Statuto dei Lavoratori).
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