News
"Decreto capannoni: non solo un obbligo burocratico"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
15/10/2014 -
All’interno del decreto
legislativo 81/08, unico testo in materia di igiene e sicurezza del lavoro, uno
degli articoli più spesso “rivisitati” dal Legislatore è certamente il 67,
quello che prevede che, in caso di costruzione e di realizzazione di edifici o
locali da adibire a lavorazioni
industriali, nonché nei casi di ampliamenti e di ristrutturazioni di quelli
esistenti, i relativi lavori, oltre ad essere eseguiti nel rispetto della
normativa di settore debbano essere notificati all’organo di vigilanza
competente per territorio. Tale obbligo si applica ai luoghi di lavoro ove è prevista
la presenza di più di tre lavoratori.
Si tratta del “discendente” del
vecchio articolo 48 inserito nel DPR 303 del 1956 "Norme generali per
l'igiene del lavoro".
Tale obbligo è spesso
interpretato come l’ennesima incombenza burocratica che, oltre a produrre
carta, allunga i tempi di apertura della nuova attività o dell’ampliamento che sia.
A parere di chi scrive, invece,
la prescrizione dell’articolo 67 va interpretata come una formidabile occasione
per interpellare preventivamente l’organo di vigilanza territorialmente
competente circa le caratteristiche dei locali e degli impianti che si
utilizzeranno nelle lavorazioni in fase di attivazione.
Parrebbe sia questo anche
l’orientamento del Legislatore che utilizza nella riscrittura dell’articolo
termini meno perentori e formali: il termine “notifica” resta solo nella
rubrica essendo sostituito nel corpo dell’articolo dal termine “comunica”.
Sarà compito dell’ organo
di vigilanza, all’esame della pratica, evidenziare (sempre preventivamente)
eventuali criticità o non conformità o ancora segnalare o proporre soluzioni
migliorative sul piano prevenzionistico o di protezione. Nell’ottica di una
fattiva collaborazione tra cittadino e pubblica amministrazione, è certamente preferibile
un impianto normativo così strutturato che non quello, da alcune parti suggerito,
di abrogare qualsiasi vincolo normativo all’apertura di nuove attività, rimandando
a successivi controlli la verifica del rispetto degli adempimenti, con conseguenze
tanto immaginabili quanto inevitabili nel caso di constatazione di inosservanze
di legge.
Caso mai, al fine di evitare eventuali
allungamenti dei tempi di risposta, sarebbe stato utile evitare di abrogare
quanto previsto dalle precedenti versioni dell’articolo e cioè il cd tacito
assenso dopo 30 giorni dall’avvenuta notifica.
In ogni caso, nell’ultima
versione dell’articolo emanata con la Legge
98/2013, il Legislatore si prende l’impegno di individuare e approvare un
modello uniforme, ispirato a criteri di semplicità e comprensibilità, da
utilizzarsi ai fini dell’assolvimento degli obblighi di notifica.
L’impegno viene mantenuto con il Decreto 18
aprile 2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione. Tale modello è
reperibile sul sito internet del Ministero del lavoro all’interno della sezione
”Sicurezza nel Lavoro”: http://www.lavoro.gov.it/Lavoro
Il modello unico nazionale per la
notifica allegato al suddetto decreto indica le informazioni da trasmettere
all’organo di vigilanza, indicando che da tale notifica sono esclusi i cantieri
temporanei o mobili di cui al titolo IV del Decreto 81/08 per i quali gli obblighi
di notifica preliminare sono disciplinati dall’articolo 99.
Modello notifiche 1
Con riferimento alle sole aree
interessate all’intervento edilizio, va poi compilato uno schema riportato
sotto il titolo “Lavorazioni aziendali e mansioni” che, in merito al ciclo lavorativo,
ricomprende le seguenti indicazioni:
Modello notifiche 2
P. Gatti (ASL AL)
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 986 volte.
Pubblicità