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"Delega di funzioni: requisiti di validità dell’istituto della subdelega"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
23/10/2014 -
Concludiamo l’analisi dell’avvocato Dubini sul tema della delega di funzioni
prevenzionistiche e di protezione dei lavoratori, pubblicando la terza parte del
suo articolo dedicata all’istituto della subdelega. Nella prima
parte e nella seconda
parte l’articolo si era soffermato sui requisiti giuridici della delega di
funzioni: data certa, requisiti di professionalità ed esperienza, attribuzione
al delegato dei necessari poteri di organizzazione, gestione e controllo,
autonomia di spesa del delegato, accettazione scritta, pubblicità alla delega,
obbligo di vigilanza del datore di lavoro delegante.
Come già ricordato dall’avvocato Dubini l’ articolo 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 disciplina i requisiti di sostanza e di forma che la delega dei compiti di prevenzione deve contenere per essere efficace:
Come già ricordato dall’avvocato Dubini l’ articolo 16 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 disciplina i requisiti di sostanza e di forma che la delega dei compiti di prevenzione deve contenere per essere efficace:
Articolo 16 - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non
espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed
esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione,
gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni
delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria
allo svolgimento delle funzioni delegate.
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e
tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al
datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato
delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al primo periodo si intende
assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e
controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta, previa intesa con il
datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e 2. La
delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di vigilanza
in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle funzioni
trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui al
presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate.
2 La
subdelega
Il D.Lgs. n. 196/2009 ha aggiunto all'art. 16 del
D.Lgs. n. 81/2008 il nuovo comma 3-bis, che costituisce una sorta di
riconoscimento legislativo all'
istituto
della subdelega:
“3-bis. Il soggetto delegato può, a sua volta,
previa intesa con il datore di lavoro delegare specifiche funzioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro alle medesime condizioni di cui ai commi 1 e
2. La delega di funzioni di cui al primo periodo non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al delegante in ordine al corretto espletamento delle
funzioni trasferite. Il soggetto al quale sia stata conferita la delega di cui
al presente comma non può, a sua volta, delegare le funzioni delegate”.
La
disposizione in questione non solo riconosce esplicitamente
la
praticabilità della subdelega, ma prevede anche un limite ben preciso:
il datore di lavoro può esercitare la facoltà di delegare i propri compiti
prevenzionistici e protezionistici, esclusi quelli indelegabili di cui
all'articolo 17 del D.Lgs. m. 81/2008, e il (suo) soggetto delegato, previa
intesa col datore di lavoro, che può risultare anche dal testo della delega
originaria medesima,
può a sua volta subdelegare (solo) alcuni dei propri
compiti (“specifiche funzioni”), rispettando al contempo le condizioni di
validità ed efficacia della delega di cui ai primi due commi dell'articolo 16
del D.Lgs. n. 81/2008, ovvero:
a)
che essa risulti da atto scritto recante data
certa;
b)
che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
c)
che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d)
che essa attribuisca al delegato l’ autonomia
di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.
e)
che la delega sia accettata dal delegato per iscritto
f) che alla delega sia data
adeguata e tempestiva pubblicità.
Il Supremo Collegio, in una delle più argomentate sentenze in
materia di subdelega per quel che
riguarda le funzioni antinfortunistiche, ha anticipato e chiarito il contesto
della disposizione di cui al nuovo comma 3 bis del D.Lgs. n. 81/2008,
sottolineando che
«
in tema di
lesioni colpose per violazione di norme antinfortunistiche qualora la Corte di
Cassazione, ai fini dell’accertamento della responsabilità del direttore dello
stabilimento ovvero del caporeparto subdelegato, abbia richiesto al giudice di
rinvio di accertare se il predetto direttore aveva il potere di organizzare
diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi finanziari, ed il
giudice di rinvio abbia accertato che tali mezzi economici erano nella
disponibilità del direttore dello stabilimento (per i poteri attribuitigli dal
regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione institoria),
escludendo che il sub delegato godesse di capacità di spesa e disponibilità
finanziaria,
è irrilevante accertare
quali fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa
per l’indisponibilità di mezzi finanziari, ovvero
verificare l’adempimento di specifici obblighi del direttore, il cui
inadempimento sarebbe sufficiente a configurarne la colpa, dal momento che
la responsabilità di quest’ultimo deriva dall’art. 2087 c.c. e dall’art. 4
D.P.R. 27 aprile1955, n.547»
[Cass.
pen., sez. III,15 dicembre1997, n.1769, Rv210260. Si veda altresì Cass. pen.,
sez. IV,1° giugno 2005, n. 20604: la Corte riconosce che la subdelega sia
«generalmente ammessa sia pure entro limiti
rigorosi dalla giurisprudenza, nonostante il principio civilistico, secondo cui
“delegatus non potest delegare”»]
Sull' obbligo del
delegato di vigilare il subdelegato si è stabilito, con riferimento a
decisione
conforme inedita, in
relazione alla validità delle subdeleghe, mette in evidenza
«
l’irrilevanza del
fatto che esse, pur se ritenute valide,
non esimevano l’imputato
dall’obbligo di controllare che gli eventuali subdelegati rispettassero la
normativa in materia di prevenzione degli infortuni» [Cass.
pen., sez. IV, 26.5.2004, n. 39060].
In tema di lesioni colpose per violazione di
norme antinfortunistiche, ai fini dell’accertamento della responsabilità del
direttore dello stabilimento ovvero del capo reparto sub delegato, ha richiesto
al Giudice di rinvio di accertare
se il predetto direttore aveva il potere
di organizzare diversamente il lavoro, disponendo dei necessari mezzi
finanziari, ed il Giudice di rinvio ha accertato che tali mezzi economici
erano nella disponibilità del direttore dello stabilimento (
per i poteri
attribuitigli dal regolamento aziendale e per l’ampiezza della preposizione
institoria), ed ha perciò escluso che il subdelegato godesse di capacità di
spesa e disponibilità finanziaria, giudicando così irrilevante accertare quali
fossero i compiti del capo reparto, la cui responsabilità resta esclusa per
l’indisponibilità dei mezzi finanziari [Cass. Pen., sez. III, 15/12/1997, n.
1769].
Occorre sottolineare i
requisiti di validità della subdelega:
- Previa autorizzazione scritta (nell’atto di
delega del datore di lavoro al suo delegato) del datore di lavoro: il DL
(delegante di I livello) deve essere d'accordo con la distribuzione di funzioni
gestionali da parte del proprio delegato (primo periodo del citato comma
3-bis), e quindi, volendo, può anche precisare quali siano i compiti subdelegabili,
e quali non lo siano;
- Continenza della subdelega nella delega,
ovvero non può il delegato attribuire al subdelegato poteri più ampi dei propri
(ad esempio quelli economici);
- Specificità delle funzioni subdelegate: le funzioni oggetto di
subdelega devono essere indicate in modo analitico e specifico e in nessun
caso possono coincidere e rivestire la stessa ampiezza di quelle che il datore
di lavoro ha conferito al proprio delegato.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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