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"Gestione emergenze: la formazione per Addetti antincendio a rischio alto-elevato"
fonte www.insic.it / Rischio incendio
23/10/2014 -
IL QUESITO
Secondo la Bozza in previsione di uscire (che sostituirà il D.M. 10/3/1998), sembra che tutte le attività inserite in classe C dal decreto 151/2011 vengano considerate a rischio elevato/alto e che quindi gli addetti all'antincendio debbano fare un corso per rischio alto/elevato di 16 ore. È questo per caso l'indirizzo dei VV.F. e quindi alle aziende di queste caratteristiche deve essere indicato il corso degli addetti a rischio alto/elevato?
SECONDO L'ESPERTO
In linea di massima, è certamente ipotizzabile che le attività classificate nella Categoria C del D.P.R. n° 151 del 1 agosto 2011, essendo considerate attività con livello di rischio elevato ai fini antincendio, siano comprese nelle attività per le quali gli addetti alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze debbano frequentare Corsi di formazione da 16 ore (Corsi di tipo C) con conseguimento dell'attestato di idoneità, così come attualmente indicato agli allegati IX e X del D.M. 10/03/98 tuttora in vigore.
Tuttavia, esperienze precedenti insegnano che, fintanto che non viene ufficialmente pubblicato un nuovo Decreto che sostituisca il precedente D.M. 10/03/98, non è consigliabile dare per certo un orientamento che potrebbe essere smentito in fase di pubblicazione del provvedimento stesso. In sostanza, pur condividendo le aspettative del lettore in merito a quanto sarà pubblicato, si consiglia di non prendere impegni certi in merito a quanto sopra esposto.
Secondo la Bozza in previsione di uscire (che sostituirà il D.M. 10/3/1998), sembra che tutte le attività inserite in classe C dal decreto 151/2011 vengano considerate a rischio elevato/alto e che quindi gli addetti all'antincendio debbano fare un corso per rischio alto/elevato di 16 ore. È questo per caso l'indirizzo dei VV.F. e quindi alle aziende di queste caratteristiche deve essere indicato il corso degli addetti a rischio alto/elevato?
SECONDO L'ESPERTO
In linea di massima, è certamente ipotizzabile che le attività classificate nella Categoria C del D.P.R. n° 151 del 1 agosto 2011, essendo considerate attività con livello di rischio elevato ai fini antincendio, siano comprese nelle attività per le quali gli addetti alla lotta antincendio ed alla gestione delle emergenze debbano frequentare Corsi di formazione da 16 ore (Corsi di tipo C) con conseguimento dell'attestato di idoneità, così come attualmente indicato agli allegati IX e X del D.M. 10/03/98 tuttora in vigore.
Tuttavia, esperienze precedenti insegnano che, fintanto che non viene ufficialmente pubblicato un nuovo Decreto che sostituisca il precedente D.M. 10/03/98, non è consigliabile dare per certo un orientamento che potrebbe essere smentito in fase di pubblicazione del provvedimento stesso. In sostanza, pur condividendo le aspettative del lettore in merito a quanto sarà pubblicato, si consiglia di non prendere impegni certi in merito a quanto sopra esposto.
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