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"Visite mediche e loro svolgimento fuori dall'orario di lavoro "
fonte www.insic.it / Salute
24/10/2014 - Proseguiamo con l'analisi degli interpelli in materia di sicurezza, emanati il 6 ottobre scorso: con
l'interpello n. 18/2014
(in allegato) si risponde alla Unione Sindacale di Base dei VV.F. sulle
Visite mediche svolte al di fuori degli orari di servizio.
Il quesito
L'unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco chiedeva la corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell' idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio.
Inoltre, l'Unione sindacale chiedeva se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.
Secondo il Ministero del Lavoro
La Commissione interpelli presso il Ministero ricorda che l'art. 18 del Testo unico di Sicurezza (che riconduce la sorveglianza sanitaria fra gli obblighi del datore di lavoro, ha contenuto tassativo e non lascia spazio a deroghe. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica.
L'art. 41 del TUS non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa ma, secondo il Ministero, è di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.
Con riferimento anche all' art. 15, comma 2 del TUS, che espressamente prevede "Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori", la Commissione interpelli ritiene che i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento.
Il quesito
L'unione sindacale di Base dei Vigili del Fuoco chiedeva la corretta interpretazione dell'art. 41 del D.Lgs. n. 81/2008 e in particolare se nell'effettuazione delle visite periodiche per il rinnovo dell' idoneità psicofisica all'impiego, come da art. 41 D.Lgs. 81/08, detta visita va svolta in orario di lavoro o se il datore di lavoro ha facoltà di inviare il lavoratore a visita anche quando esso sia fuori dal normale orario di servizio.
Inoltre, l'Unione sindacale chiedeva se il tempo impiegato dal lavoratore per effettuare detta visita qualora si svolga al di fuori dell'orario di servizio deve o meno essere retribuito come ore di lavoro straordinario.
Secondo il Ministero del Lavoro
La Commissione interpelli presso il Ministero ricorda che l'art. 18 del Testo unico di Sicurezza (che riconduce la sorveglianza sanitaria fra gli obblighi del datore di lavoro, ha contenuto tassativo e non lascia spazio a deroghe. Le visite mediche in esame non possono, in considerazione della particolarità del bene tutelato, per nessun motivo essere omesse o trascurate dal soggetto obbligato, di contro il lavoratore non può esimersi dal sottoporsi all'effettuazione della visita medica.
L'art. 41 del TUS non indica espressamente che la visita medica debba essere eseguita durante l'attività lavorativa ma, secondo il Ministero, è di tutta evidenza che l'effettuazione della visita medica è funzionale all'attività lavorativa e pertanto il datore di lavoro dovrà comunque giustificare le motivazioni produttive che determinano la collocazione temporale della stessa fuori dal normale orario di lavoro.
Con riferimento anche all' art. 15, comma 2 del TUS, che espressamente prevede "Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori", la Commissione interpelli ritiene che i controlli sanitari debbano essere strutturati tenendo ben presente gli orari di lavoro e la reperibilità dei lavoratori. Laddove, per giustificate esigenze lavorative, il controllo sanitario avvenga in orari diversi, il lavoratore dovrà comunque considerarsi in servizio a tutti gli effetti durante lo svolgimento di detto controllo anche in considerazione della tutela piena del lavoratore garantita dall'ordinamento.
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