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"Gli obblighi di sicurezza nella pubblica amministrazione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
10/11/2014 -
Dato l’interesse
dimostrato dai lettori sull’argomento trattato nell’articolo di Nicoletto
Raimondo “ Le
responsabilità del datore di lavoro della pubblica amministrazione”,
pubblichiamo il testo integrale di Antonietta
Di Martino
pubblicato su
“Dirigere la scuola” n. 11/2014
IL CASO DEL LICEO DARWIN DI RIVOLI: ASPETTI
D’INTERESSE GENERALE PER I DATORI DI LAVORO DELLA SCUOLA E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Diversi articoli ospitati in questa rivista
hanno esaminato e commentato le motivazioni relative alla sentenza di appello
riguardo il processo sul doloroso caso del liceo Darwin di Rivoli (TO), in cui
ha perso la vita lo studente Vito Scafidi.
Con tale sentenza è stato assolto l’addetto
al servizio edilizia scolastica della Provincia di Torino, mentre sono stati
condannati tre dirigenti della provincia di TO, che si sono succeduti nel
Servizio Edilizia Scolastica e tre RSPP che si sono succeduti nel liceo Darwin
(che in primo grado erano stati assolti).
L’attenzione si è spesso concentrata sul
perché siano stati chiamati in causa i Responsabili del Servizio di Prevenzione
e Protezione dai Rischi (RSPP), piuttosto che il datore di lavoro. Al riguardo
si richiamano gli articoli dell’Avvocato dello Stato Lorenzo Capaldo
(Dirigere
la scuola n.7 e n. 9 /2014) che spiegano dettagliatamente ed esaustivamente
come il RSPP, pur in assenza di sanzioni penali a suo specifico carico nel
sistema prevenzionistico normato dal Dlgs 81/08, può essere ritenuto
responsabile, in concorso con il datore di lavoro od anche a titolo esclusivo,
del verificarsi di un infortunio,
“ogni qual volta questo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di
conoscere e segnalare, dovendosi presumere che alla segnalazione avrebbe fatto
seguito l'adozione, da parte del datore di lavoro, delle iniziative idonee a
neutralizzare tale situazione”
(1)
Se questo dato ormai risulta chiaro e indubbiamente
sorretto da un consolidato orientamento giurisprudenziale, altri aspetti
possono suscitare interrogativi e questioni di non facile e immediata risposta,
tali da essere soggetti a contrastanti interpretazioni, come dimostrano le due
differenti pronunce delle sentenze di primo grado (di assoluzione per 6 dei 7
imputati, tra cui i RSPP della scuola) e di appello (di condanna per 6 dei 7
imputati, tra cui i RSPP della scuola).
ASPETTI D’INTERESSE GENERALE PER I DATORI
DI LAVORO DELLE SCUOLE E DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Con questo contributo non si vuole entrare
nel merito delle singole posizioni di garanzia, o di dettagli tecnici e
strutturali propri del caso in discussione che gli esperti del settore hanno il
compito di evidenziare affinché la Magistratura definisca il quadro complessivo
delle responsabilità. S’intendono invece estrapolare (pur con la necessaria
sinteticità), le interpretazioni del Dlgs 81/08 d’interesse generale, che
meritano attenzione in quanto, se confermate dalla sentenza di Cassazione,
potranno costituire precedente giurisprudenziale di rilievo tale rendere
opportuna una riflessione sulla definizione delle competenze dei datori di
lavoro delle scuole e di tutte quelle realtà che, nella Pubblica
Amministrazione, si trovano a gestire come luoghi di lavoro edifici di
proprietà di altri soggetti (quali gli Enti Locali), obbligati per effetto di
norme o convenzioni alla loro fornitura e manutenzione.
Tali aspetti generali riguardano i seguenti
due argomenti: la condotta omissiva degli imputati relativa alla mancata
adeguata valutazione di tutti i rischi e l’esigibilità di tale condotta da
parte degli RSPP della scuola.
1) LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI
Secondo la sentenza di appello la colpa
degli imputati risiede in condotte omissive rispetto agli obblighi cui erano
tenuti in virtù del ruolo ricoperto.
In particolare
non hanno ottemperato
all’obbligo “primigenio” di un’adeguata valutazione di tutti i rischi, in
relazione:
- alle attività di
manutenzione, che gravano sui dirigenti della Provincia di Torino
- al Documento di Valutazione dei Rischi,
gravante sui RSPP della scuola Darwin
Per quanto riguarda la Provincia:
Essa è tenuta ad adempiere agli obblighi
d’intervento strutturale e di manutenzione necessari per assicurare la
sicurezza dei locali. Per far fronte a tale obbligo “
non può soltanto
attendere la segnalazione della scuola, ma deve autonomamente assumere
l’iniziativa,
attraverso azioni di controllo, di manutenzione preventiva e
di riparazione, atti a garantire la sicurezza dei locali e degli edifici”
(2). Il servizio
Gestione Manutentiva Edifici Scolastici della Provincia di Torino, nell’ambito
dell’Area Edilizia, non ha mai definito una mirata procedura operativa,
mediante mappature e adeguati protocolli scritti, per l’effettuazione di
sopralluoghi nei vari edifici scolastici, tra cui il liceo
Darwin di Rivoli. Gli imputati avrebbero quindi dovuto prescrivere
specificamente che si effettuassero rilievi puntuali dei locali, ed anche
prescrivere l’apertura della botola di ispezione al fine di prendere contezza
dei rischi sovrastanti e adottare le misure di prevenzione.
Per quanto riguarda gli RSPP della scuola
Il RSPP “
deve fornire al datore di
lavoro tutte le indicazioni preordinate ad assicurare la sicurezza dei locali e
degli edifici, proprio per poter individuare gli interventi da segnalare e
poter richiedere all’ente proprietario….per poter conoscere e quindi poter
individuare e segnalare situazioni di rischio, nell’edificio della scuola, il
RSPP, quale garante interno della sicurezza,
è tenuto ad effettuare prima di
tutto i sopralluoghi necessari presso tutti i locali della scuola…ivi compreso
il vano tecnico… Il detto accesso,
previa apertura della botola, per
gli imputati, nei rispettivi ambiti, non costituiva eccesso di scrupolo, ma una
doverosa necessità, nell’ambito della prioritaria, nei rispettivi ruoli,
valutazione dei rischi, onde adempiere agli obblighi giuridici connessi alle
rispettive funzioni”
(2)
2) L’ESIGIBILITÀ DELLA CONDOTTA DA PARTE
DEGLI RSPP DELLA SCUOLA
Il Dlgs 81/08 prevede che le capacità e i
requisiti professionali dei RSPP debbano essere adeguati alla natura dei rischi
presenti sul luogo di lavoro. L’art. 31 c. 3 della citata norma prescrive che,
nell’ipotesi di utilizzo di un Servizio di Prevenzione e Protezione interno, il
datore di lavoro possa avvalersi di persone esterne in possesso delle
conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l’azione di
prevenzione e protezione e il comma 4 aggiunge che “il ricorso a servizi
esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che all’interno siano in
possesso dei requisiti di cui all’art. 32.”
Secondo la sentenza di appello i tre RSPP,
in quanto ingegneri e architetti abilitati all’esercizio della professione
possedevano competenze specifiche di gran lunga superiori a quelle degli altri
RSPP, in materia edilizia, e qualora fosse stato necessario coinvolgere
competenze proprie di figure professionali più qualificate, quali la figura
dell’ingegnere strutturista, “
sarebbero stati comunque nella doverosa
condizione di segnalare, qualora presenti, proprie carenze al datore di lavoro,
onde consentire il ricorso a persone più competenti”
(2)
RIFLESSIONI SUGLI OBBLIGHI DEI DATORI DI
LAVORO DELLA SCUOLA E DELLA P.A.
Dalle motivazioni della sentenza di appello
sopra esposte ne discende che i datori di lavoro della scuola ( Dirigenti
Scolastici), e della P.A. in genere, laddove, come detto nella premessa,
gestiscano locali di proprietà degli Enti locali, sarebbero tenuti, al pari dei
tecnici della Provincia/Comune, e ai fini della valutazione del rischio (3) a ispezionare anche
i locali che non sono direttamente accessibili alla normale ispezione o
sopralluogo (come ad es. i solai e vani tecnici(4)) che possono
richiedere azioni in quota o azioni che presuppongono il possesso di competenze
e/o attrezzature tecniche di alto profilo
Tale incombenza dovrebbe essere affidata al
proprio RSPP, nel caso in cui possieda le competenze tecniche per farlo, o a
esperti o ditte esterne appositamente nominate/appaltate per integrare l’azione
del SPP.
Si prospetterebbe dunque la situazione
seguente:
- laddove il ruolo
di RSPP è ricoperto da personale dipendente, docenti o ATA, che si trovi in
possesso solamente della formazione prevista per legge (art. 32 Dlgs 81/08)
s’imporrebbe il ricorso, in aggiunta alla nomina del RSPP, di esperti esterni
qualificati per ottemperare all’adempimento della valutazione di tutti i rischi
in tutti i locali, come prima esemplificati.
- oppure si dovrebbero nominare
direttamente RSPP altamente qualificati e in grado di effettuare, ad esempio,
anche verifiche di staticità strutturale (possibilità questa, da attuarsi solo
in assenza di personale interno disponibile al ruolo di RSPP ai sensi dell’art.
32 c. 8 e 9, del Dlgs 81/08)
- in entrambi i casi, la scuola dovrebbe essere nelle
condizioni di possedere le attrezzature o risorse necessarie per le
effettuazioni delle ispezioni in quota o altre verifiche tecnico-specialistiche
Giova ricordare che
le motivazioni della
sentenza di primo grado, precisavano invece quanto segue:
L'art.18 comma 3 del D. Lgs n 81/2OO8 (e
prima l'art. 4 c. 12 del D.Lgs 626/94) impone all'ente proprietario di
effettuare gli interventi strutturali e di manutenzione necessari ad assicurare
la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed
educative.L'art.33 del D.Lgs 81/08 (e prima l'art. 9 del D.Lgs 626/94) impone
ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione l’ individuazione dei
fattori di rischio, la valutazione dei rischi e l’ individuazione delle misure
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro. Si tratta
all'evidenza di norme elastiche che non forniscono schemi rigidi e
predeterminati di comportamento, posto che si attribuisce un dovere di
effettuare la manutenzione o la verifica finalizzata all’individuazione dei
fattori di rischio, senza chiarire in quale modo le stesse debbano essere
concretamente effettuate…….E' necessario, pertanto, brevemente ricordare che il
sistema di controllo sugli edifici si incentra su più organi ciascuno dotato di
qualifiche, competenze, mansioni e, infine, di conseguente peculiare
responsabilità.……..In sintesi, dal dato normativo (ex art. 32 D.Lgs 81/2OO8)
relativo alle capacità ed ai requisiti professionali dei responsabili e degli addetti
ai servizi di prevenzione e protezione, emerge con certezza che per ricoprire
l’ incarico è ritenuto sufficiente un qualunque diploma di scuola superiore,
nonché la frequenza di corsi di approfondimento di varia durata ricompresa tra
12 e 68 ore (per il settore "istruzione", 24 ore). La norma non
richiede dunque, alcuna specifica ed elevata competenza di settore, tanto che
prevede che anche il Preside possa svolgere in proprio l’incarico. Da ciò
consegue che ben difficilmente il legislatore può essersi prefisso lo scopo di
far svolgere al RSPP funzioni - proprie di un ingegnere strutturista - di
garante della sicurezza strutturale degli edifici se non in presenza di segni
di dissesto agevolmente riconoscibili
.
(5)
LA DIFFERENTE INTERPRETAZIONE
La differente interpretazione data dalle
due sentenze dipende in parte dalla mancata esplicitazione nel corpus normativo
(se non in modo generico), delle diverse responsabilità e competenze dei due
soggetti Scuola ed Ente Proprietario, di cui il primo tenuto alla valutazione
di tutti i rischi, l’altro tenuto alla manutenzione degli edifici scolastici,
che comprende anche quella di tipo preventivo, ovvero le ispezioni e i
controlli strutturali.
Potremmo ipotizzare, da parte delle scuole,
una valutazione dei rischi nei locali non direttamente accessibili, o che
richieda competenze e strumentazioni di alto profilo, ad es. la valutazione
della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, la valutazione del
rischio fulminazione, la valutazione del rischio agenti cancerogeni (amianto) o
eventualmente cancerogeni (fibre artificiali vetrose), che si avvalga degli
esiti documentati dell’attività di manutenzione preventiva effettuata dai
tecnici degli enti proprietari e in base alla presenza di eventuali anomalie
riconoscibili al riscontro visivo nei locali direttamente accessibili. In
questo modo si realizzerebbe un’integrazione delle competenze tra i due
soggetti.
Oppure, potremmo ritenere che tale attività
di manutenzione preventiva sia estesa anche alla scuola ai fini della
valutazione del rischio, cioè i sopralluoghi e i rilievi tecnici dovrebbero
essere svolti da entrambi i soggetti, Scuola ed Ente Proprietario, con il
possibile effetto di una duplicazione di competenze e d’interventi (fatto che
di per sé potrebbe anche essere positivo aumentando il numero dei controlli),
ma anche di costi a carico della collettività. In questo caso si renderebbe
indispensabile l’assegnazione alle scuole di risorse dedicate e destinate sia
all’integrazione del SPP con personale esperto di alto profilo, di volta in
volta nominato in base al rischio da valutare, sia alla strumentazione
necessaria per le ispezioni in quota o per altre rilevazioni
tecnico-specialistiche.
In conclusione
Si ritiene che per poter realizzare appieno
l’attività di prevenzione, traendo insegnamento dal caso Darwin
che è costato la vita ad uno studente, e che ci auguriamo non abbia a
ripetersi, la specificità degli istituti scolastici (estensibile come si è
detto ad altre P.A.), che sono un luogo di lavoro che vede la ripartizione di
competenze tra la Scuola e l’Ente proprietario dei locali, debba essere oggetto
di approfondimento da parte del MIUR e trovare puntuale esplicitazione nel
Decreto di attuazione di cui all’art. 3 del Dlgs 81/08 e, se necessario, con
appositi interventi legislativi, che distinguano le competenze e responsabilità
dei due soggetti sopra richiamati, non in modo generico, ma precisando nel
concreto le azioni esigibili da ciascuno.
(1) Cass penale., sez. IV.
20/8/2010 n. 32195
(2) Stralci della motivazione
della Sentenza pronunciata il 28/10/2013 dalla Corte d’Appello di Torino
(3) Riferimento: art. 17 c. 1 l.a
del Dlgs 81/08
(4) Per una disamina più
approfondita sul tema si rimanda all’articolo di A. Di Martino “
Valutazione
dei rischi strutturali in locali non direttamente accessibili alla normale
ispezione o sopralluogo” Dirigere la scuola n. 3/2014
(5)
Stralci della motivazione della Sentenza pronunciata il 15/7/2011 dal Tribunale
di Torino
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