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"Cantieri edili: le attività di demolizione e i lavori speciali"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
12/11/2014 - Tra le diverse attività lavorative ad elevato rischio per la
sicurezza dei lavoratori nel comparto delle costruzioni è bene
sottolineare, oltre alle attività di scavo e ai lavori in quota, anche
le
attività di demolizione e ristrutturazione. Attività che, a livello di incidenti mortali, sono rappresentate da un grande numero di casi presenti nell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.
Per raccogliere spunti sulla
prevenzione nei lavori di demolizione e anche in alcuni
lavori speciali nel comparto edile, è possibile riprendere qualche informazione dalla “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it e realizzata dall’ AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
Riguardo ai
lavori di demolizione, la guida riporta diverse indicazioni con
riferimento agli articoli dal 150 al 155 del Decreto legislativo 81/2008:
-
rafforzamento delle strutture: “prima dell’inizio di lavori di
demolizione è fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilità delle varie strutture da demolire. In relazione al
risultato di tale verifica devono essere eseguite le opere di rafforzamento e
di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la demolizione, si
verifichino crolli intempestivi”. Dunque i lavori di demolizione debbono essere
preceduti “da accurate verifiche sulle condizioni di conservazione e stabilità
delle varie strutture da demolire. Successivamente dovranno essere adottate le
opportune misure di rafforzamento e di puntellamento necessarie”;
-
ordine delle demolizioni: “i lavori
di demolizione devono procedere con cautela e con ordine, devono essere
eseguiti sotto la sorveglianza di un preposto e condotti in maniera da non
pregiudicare la stabilità delle strutture portanti o di collegamento e di
quelle eventuali adiacenti. La successione dei lavori deve risultare da
apposito programma contenuto nel POS, tenendo conto di quanto indicato nel PSC,
ove previsto, che deve essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza”.
Il documento riporta (Tav. n. 38) che “per le demolizioni di notevole estensione
deve essere predisposto un adeguato programma riportante l'ordine delle varie
operazioni”;
-
misure di sicurezza: “la demolizione dei muri effettuata con
attrezzature manuali deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall’opera in demolizione. È vietato lavorare e fare lavorare gli
operai sui muri in demolizione”. Tali obblighi non sussistono quando trattasi
di muri di altezza inferiore ai due metri. Inoltre (Tav. n. 38) “è vietato
demolire muri superiori a metri 5 di altezza senza l'uso di ponti di servizio
indipendenti dall'opera in demolizione. Per le demolizioni da metri 2 a metri 5
di altezza è obbligatorio l'uso della cintura
di sicurezza”;
-
convogliamento del materiale di demolizione: “il materiale di
demolizione non deve essere gettato dall’alto, ma deve essere trasportato
oppure convogliato in appositi canali, il cui estremo inferiore non deve
risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. I
canali suddetti devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel
tronco successivo; gli eventuali raccordi devono essere adeguatamente
rinforzati. L’imboccatura superiore del canale deve essere realizzata in modo
che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi
pesanti od ingombranti, il materiale di demolizione deve essere calato a terra
con mezzi idonei. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre
il sollevamento della polvere, irrorando con acqua le murature ed i materiali
di risulta”;
-
sbarramento della zona di demolizione: “nella zona sottostante la
demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona
stessa con appositi sbarramenti. L’accesso allo sbocco dei canali di scarico
per il caricamento ed il trasporto del materiale accumulato deve essere
consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall’alto”. La Tavola
39 del documento riporta che “prima di iniziare i lavori di demolizione, è
fatto obbligo di segregare la zona da demolire mediante steccato, in modo da
evitare il passaggio di persone. Inoltre, se per fattori oggettivi (altezza,
spazio per l'esecuzione dei lavori, ecc.) aumenta la pericolosità, si devono
adottare misure di sicurezza tali da garantire l'incolumità dei lavoratori e
dei passanti con mezzi tipo: mantovane, ponteggi, graticci, canali appositi
(costruiti a regola d'arte) per lo smaltimento del materiale ecc.”. Controllare
preventivamente “che le condutture elettriche, del gas e dell'acqua siano
disattivate onde evitare danne causati da esplosioni o folgorazioni”;
-
demolizione per rovesciamento: “salvo l’osservanza delle leggi e
dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di parti di strutture aventi
altezza sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta. La trazione o la spinta deve essere
esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita soltanto su
elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in
demolizione in modo da non determinare crolli intempestivi o non previsti di
altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni necessarie per la
sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e
mezzo l’altezza del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli
operai dalla zona interessata. Il rovesciamento per spinta può essere
effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3 metri,
con l’ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.
Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito
alla caduta delle strutture o di grossi blocchi possano derivare danni o
lesioni agli edifici vicini o ad opere adiacenti pericolose per i lavoratori
addetti”.
Inoltre l’articolo 148 del D.Lgs.
81/2008, dedicato ai
lavori speciali,
indica che “prima di procedere alla esecuzione di
lavori su lucernari, tetti, coperture e simili, fermo restando
l’obbligo di predisporre misure di protezione collettiva, deve essere accertato
che questi abbiano resistenza sufficiente per sostenere il peso degli operai e
dei materiali di impiego. Nel caso in cui sia dubbia tale resistenza, devono
essere adottati i necessari apprestamenti atti a garantire la incolumità delle
persone addette, disponendo, a seconda dei casi, tavole sopra le orditure,
sottopalchi e facendo uso di idonei dispositivi
di protezione anticaduta”.
Il documento fa riferimento alle
norme UNI EN 516 e 517 riguardo ad alcuni accessori prefabbricati per
coperture: installazioni per l’accesso al tetto, passerelle, piani di
camminamento, scalini posapiede e ganci di sicurezza da tetto.
Ricordiamo, a questo proposito,
che le norme UNI EN 516:2006 e UNI EN 517:2006 hanno sostituito le equivalenti UNI
EN 516:1998 e UNI EN 517:1998.
La guida si sofferma poi sulle “
opere speciali prefabbricati” con
riferimento anche alla circolare ministeriale del 20 gennaio 1982, n.13 e in
relazione a:
- istruzioni scritte (articolo
21);
- piano antinfortunistico
(articolo 22);
- protezione contro la caduta di
persone (articolo 23);
- protezioni lucernari con reti
fisse;
- protezione della testa.
La circolare ricorda ad esempio
“ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. 27 gennaio 1956, n. 164, nelle operazioni
di montaggio
di strutture prefabbricate, quando esiste pericolo di caduta di persone,
deve essere attuata almeno una delle seguenti misure di sicurezza atte ad
eliminare il predetto pericolo:
a) impiego di impalcature,
ponteggio o analoga opera provvisionale;
b) adozione di cinture di
sicurezza con bretelle collegate a fune di trattenuta di lunghezza tale da
limitare l’eventuale caduta a non oltre 1,5 metri;
c) adozione di reti di sicurezza;
d) adozione di altre precauzioni
discendenti da quanto indicato dall’articolo 28 del D.P.R. 7 gennaio 1956, n.
164 ed espressamente citate nelle procedure di sicurezza e nelle istruzioni
scritte di cui all’articolo 21 e 22 delle presenti istruzioni”.
E “nella costruzione di edifici,
in luogo delle misure di cui al precedente comma, punto a), possono essere
adottate difese applicate alle strutture prefabbricate a piè d’opera ovvero
immediatamente dopo il loro montaggio, costituite da parapetto normale con
arresto al piede come previsto dall’articolo 26 del D.P.R. 27 aprile 1955, n.
547, ovvero dal parapetto normale, arretrato di 30 cm. rispetto al filo esterno
della struttura alla quale è affiancato, e sottostante mantovana, in
corrispondenza dei luoghi di stazionamento e di transito accessibili”.
Ricordiamo, per concludere, che
la guida riporta diversi “schemi di montaggio”.
AUSL di Reggio Emilia, Regione
Emilia Romagna, “ Guida
pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio
2011, (formato PDF, 7.68 MB).
Tiziano Menduto
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