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"Quaderni tecnici Inail per i cantieri: i parapetti provvisori"
fonte www.puntosicuro.it / Edilizia
17/11/2014 - Il miglioramento della prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri temporanei o mobili passa anche attraverso l’
adozione di parapetti provvisori.
Parapetti che permettono di ridurre gli effetti di una possibile caduta
e ben esprimono il concetto di protezione collettiva. Inoltre la
classificazione introdotta dalla norma tecnica di prodotto UNI EN 13374:
2013 – come vedremo – “contribuisce in maniera incisiva al processo di
valutazione del rischio in quanto mette in relazione i requisiti
prestazionali e geometrici che i parapetti devono possedere con quelli
relativi alla superficie di lavoro, esprimibili attraverso la pendenza e
l’altezza di caduta”.
Ad esprimersi in questi termini, in relazione all’uso dei parapetti nei cantieri, è un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili
dal
titolo “
Parapetti provvisori”
e realizzato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza
degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’ Inail.
Il Quaderno – che fa riferimento alla ricerca
Le problematiche
delle PMI dei cantieri temporanei o mobili riguardanti l’evoluzione
legislativa e normativa connessa all’innovazione tecnologica (responsabile Luca Rossi - DIT) – ricorda che i parapetti provvisori sono “
dispositivi di protezione collettiva (DPC)
destinati alla protezione di persone e/o cose contro le cadute
dall’alto. Sono costituiti da almeno due montanti sui quali vengono
fissati il corrente principale, il corrente intermedio e la tavola
fermapiede realizzabili con diversi materiali (ad es. legno, acciaio
ecc)”.
Devono essere utilizzati nelle lavorazioni “in cui c’è il rischio di caduta dall’alto e
cioè nei lavori in quota (attività lavorative che espongono il
lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a
2 m rispetto ad un piano stabile) e nei lavori di scavo (attività
lavorative che espongono il lavoratore al rischio di seppellimento e/o
di caduta all’interno dello scavo ad una quota posta ad una profondità
superiore a 2 m rispetto al piano di campagna)”.
Veniamo dunque alla
norma tecnica UNI EN 13374: 2013 (
Sistemi temporanei di protezione dei bordi -
Specifiche di prodotto, metodi di prova) che può essere molto utile per la
scelta del tipo di parapetto.
La
scelta del tipo di parapetto e del relativo sistema di ancoraggio
da adottare in una specifica realizzazione dipende innanzitutto “dai rischi da
eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione
dei rischi. Essa deve avvenire in relazione alle istruzioni contenute nel
manuale fornito dal fabbricante e comunque tenendo conto di:
- tipo di intervento da eseguire
(costruzione, demolizione, manutenzione);
- inclinazione della superficie di
lavorazione da proteggere (piana, a debole inclinazione, a forte inclinazione);
- tipo di struttura a cui si potrà
ancorare il parapetto provvisorio (cemento armato, muratura, acciaio, legno);
- altezza di caduta del lavoratore”.
Tuttavia la norma
UNI EN 13374 suggerisce la
classe di parapetto “da utilizzare per
diversi angoli di inclinazione della superficie di lavoro e per diverse altezze
di caduta Hf. Essa è definita come la distanza verticale fra il punto in cui
una persona sta in piedi e il punto più basso del parapetto”.
Ad esempio la
classe A dei parapetti può essere utilizzata fino ad inclinazioni
di 10°. Mentre la
classe B “può
essere utilizzata: fino ad inclinazioni di 30°, senza limitazione dell’altezza
di caduta; fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i due
metri. La
classe C può essere
utilizzata: fino ad inclinazioni di 45°, senza limitazione dell’altezza di
caduta; fino ad inclinazioni di 60° se l’altezza di caduta non supera i cinque
metri”.
Nel documento, che vi invitiamo a
visionare integralmente, sono presenti diagrammi e immagini esplicative, anche
con riferimento alle classi di utilizzo per inclinazioni e altezze di caduta
diverse.
Il quaderno si sofferma poi sulla
classificazione dei parapetti provvisori.
I parapetti provvisori vengono, come
abbiamo visto, “divisi in tre classi (A, B, C) in base ai requisiti
prestazionali che soddisfano:
-
Classe A: sostenere una persona che si appoggi alla protezione e
fornire una presa quando la persona cammini a fianco alla protezione;
trattenere una persona che cammini o cada nella direzione della protezione;
-
Classe B: sostenere una persona che si appoggi alla protezione e
fornire una presa quando la persona cammini a fianco alla protezione;
trattenere una persona che cammini o cada nella direzione della protezione;
trattenere la caduta
di una persona che scivoli o cada lungo una superficie inclinata;
-
Classe C: trattenere la caduta di una persona che scivoli o cada
lungo una superficie molto inclinata”.
Per ogni classe il documento riporta
anche i requisiti dimensionali dei parapetti provvisori.
Ricordiamo, tuttavia, che i
parapetti provvisori possono essere classificati anche in base alla
metodologia di costruzione:
-
tradizionali: “costruiti in cantiere, in legno o in acciaio”. Sono
molto diffusi “in quanto il materiale necessario al loro assemblaggio è
generalmente disponibile in cantiere”;
-
prefabbricati: costruiti in fabbrica e assemblati in cantiere,
generalmente in acciaio”. Sono molto versatili “per la possibilità di
montaggio, con vari sistemi di fissaggio, su diverse tipologie di supporto” e
sono generalmente facili da installare.
Rimandiamo alla lettura del
documento, in relazione alla marcatura dei parapetti, al loro montaggio,
smontaggio e manutenzione, e concludiamo questa breve presentazione riportando
le
risposte alle domande più frequenti
(FAQ - Frequently asked questions) presenti sul Quaderno Tecnico.
D.
Un parapetto completamente in legno, realizzato in cantiere, può essere
utilizzato come dispositivo di protezione collettiva contro le cadute
dall’alto?
R. Sì, purché idoneo.
D.
Cosa si intende per idoneo?
R. Che deve possedere i requisiti
dimensionali e le caratteristiche di resistenza adeguate per tener conto delle
particolarità della superficie di lavoro, delle azioni trasmesse dai lavoratori
in caso di appoggio, caduta, scivolamento, rotolamento o urto contro lo stesso.
D.
In che modo può essere dimostrata l’idoneità del parapetto?
R. A discrezione del datore di
lavoro, ad esempio dimostrando che esso resiste alle sollecitazioni previste
nella norma UNI EN 13374 per l’uso specifico.
D.
Oltre che alle caratteristiche di resistenza e dimensionali a cosa
bisogna prestare la massima attenzione prima di installare un parapetto
provvisorio?
R. Alla struttura sulla quale viene
fissato il parapetto e al sistema di ancoraggio.
D.
Un ponteggio può essere utilizzato come dispositivo di protezione
collettiva contro le cadute dall’alto per i lavoratori che svolgono la loro
attività sulle coperture e quindi in posizione diversa dall’ultimo impalcato
del ponteggio?
R. Si, purché per ogni singola
realizzazione e a seguito di adeguata valutazione dei rischi venga eseguito uno
specifico progetto del ponteggio firmato da ingegnere o architetto abilitato ( Circolare
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 29/2010).
D.
La norma UNI EN 13374 è applicabile ai ponteggi e ai trabattelli?
R. No, la norma UNI EN 13374 esclude
l’applicazione ai ponteggi e ai trabattelli.
D.
Un parapetto provvisorio prefabbricato deve essere marcato CE?
R. No, in quanto non esiste una
direttiva di prodotto.
D.
Che cos’è un parapetto normale?
R. È un parapetto che soddisfa le
seguenti condizioni (D.Lgs 81/08, All. IV 1.7.2.1): a) sia costruito con
materiale rigido e resistente in buono stato di conservazione; b) abbia
un’altezza utile di almeno un metro; c) sia costituito da almeno due correnti
di cui quello intermedio posto a circa metà distanza fra quello superiore e il
pavimento; d) sia costruito e fissato in modo da poter resistere, nell’insieme
e in ogni sua parte, al massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto
conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.
D.
Che cos’è un parapetto normale con arresto al piede?
R. È un parapetto normale con fascia
continua poggiante sul piano di calpestio e alta almeno 15 centimetri (D.Lgs
81/08 All. IV 1.7.2.2).
D.
In assenza della direttiva di prodotto il fabbricante a cosa deve fare
riferimento?
R. Per i prodotti non coperti da
direttiva si applica il D.Lgs 206/05 (Codice del consumo), parte IV, titolo I -
Sicurezza dei prodotti.
D.
Un parapetto provvisorio prefabbricato deve essere marcato UNI EN
13374?
R. Non necessariamente, in quanto la
norma tecnica non è obbligatoria ma volontaria.
D.
Secondo la UNI EN 13374
a che tipo di sollecitazioni deve resistere un parapetto
provvisorio prefabbricato?
R. La norma UNI EN 13374 divide i
parapetti provvisori prefabbricati in tre classi: A, B e C. Un parapetto di
classe A deve resistere a sollecitazioni dovute ad azioni statiche orizzontali
e verticali; un parapetto di classe B deve resistere a sollecitazioni dovute ad
azioni statiche, orizzontali e verticali e superare dei test dinamici; un
parapetto di classe C deve superare solo dei test dinamici.
D.
Secondo il D.Lgs 81/08 qual è l’altezza minima della tavola fermapiede
nei parapetti provvisori?
R. Il D.Lgs 81/08 non prevede
un’altezza minima per i parapetti provvisori. Per i ponteggi in legname
richiede che sia maggiore o uguale a 20 cm (2.1.5.1 dell’Allegato XVIII); per i
ponteggi in materiale diverso dal legname è previsto un limite minimo di 15 cm (art.138 comma 5 lett.
c).
D.
Secondo la UNI EN 13374 qual è l’altezza minima della tavola
fermapiede?
R. 15 cm.
D.
Come può un fabbricante di parapetti provvisori prefabbricati
dimostrare che i suoi prodotti soddisfano i requisiti essenziali di sicurezza
previsti dal D.Lgs 206/05?
R. Rispettando i livelli di priorità
richiesti dal D.Lgs 206/05 che richiede, quando non esista una legislazione
europea o nazionale, di riferirsi alla norma europea se disponibile: in questo
caso la UNI EN 13374.
D.
È necessario che i componenti di un parapetto provvisorio (montante,
correnti) siano rivestiti con materiale idoneo alla riduzione del rischio
d’urto contro gli stessi?
R. No. Ci possono essere dei casi in
cui è necessario e dei casi in cui non lo è, dipende dalla valutazione del
rischio.
D.
In assenza di indicazioni precise nel D.Lgs 81/08 riguardanti il
corretto montaggio di un parapetto provvisorio in che modo può operare il
datore di lavoro?
R. In molti modi, ad esempio
redigendo una propria specifica tecnica di prodotto a cui far riferimento. In
questo caso il fabbricante dovrà dimostrare il soddisfacimento dei requisiti
essenziali. Il modo più rapido tuttavia è quello di utiizzare un parapetto
provvisorio costruito secondo quanto previsto dalla UNI EN 13374 e attenendosi
al libretto di uso e manutenzione del fabbricante che fornisce le indicazioni
per il corretto montaggio.
D.
Il lavoratore che utilizza un parapetto provvisorio deve avere
particolari requisiti?
R. I parapetti provvisori vengono
utilizzati come dispositivo di protezione collettiva durante i lavori in quota.
In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che il loro uso sia
riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto informazione,
formazione ed addestramento adeguati.
D.
Il lavoratore che effettua la manutenzione di un parapetto provvisorio
deve avere particolari requisiti?
R. I parapetti provvisori vengono
utilizzati come dispositivo di protezione collettiva durante i lavori
in quota. In relazione all’elevato rischio si ritiene opportuno che la loro
manutenzione sia riservata ai lavoratori allo scopo qualificati in maniera
specifica. Le indicazioni relative alla manutenzione del prodotto sono indicate
dal fabbricante nel libretto di uso e manutenzione.
D.
Cosa significa che il lavoratore deve essere qualificato?
R. Che il lavoratore:
- sia in possesso della necessaria
idoneità tecnico professionale,
- abbia partecipato a tutti gli
addestramenti obbligatori (come previsti, ad esempio, per i DPI contro le
cadute dall’alto, i lavori su fune, l’utilizzo di PLE ecc.),
- prima di procedere nell’attività
sia stato affiancato da persona esperta,
- sia in possesso della
documentazione attestante quanto sopra.
Il processo di qualifica è interno
all’azienda visto che il datore di lavoro stabilisce le necessarie competenze.
L’
indice del documento:
1. Denominazione
2. Documenti di riferimento
3. Cosa sono
4. Destinazione d’uso
5. Classificazione
5.1 Classificazione secondo la UNI
EN 13374: 2013
5.2 Classificazione per tipologia
6. Marcatura
7. Indicazioni essenziali per la
scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio
7.1 Scelta
7.2 Montaggio
7.3 Uso
7.4 Smontaggio
8. Indicazioni essenziali di
manutenzione
9. FAQ (Frequently asked questions)
Inail, Dipartimento innovazioni
tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Parapetti
provvisori”, Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili a cura di
Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa
(DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT), edizione
2014 (formato PDF, 1.68 MB).
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parapetti provvisori nei cantieri temporanei o mobili”.
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