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"Rischio rumore: indicazioni operative ai sensi del DLgs. 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Rumore
18/11/2014 -
Pubblichiamo un estratto del documento “
Coordinamento
Tecnico delle Regioni - Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II,
III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad
agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative - Revisione 03
approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti legislativi e normativi al 2013
” (formato PDF, 1.17 MB).
Sul Capo II del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Rumore
Cos’è, come si calcola e come si tiene conto dell’incertezza delle
misure ?
Si definisce incertezza lo scarto
tipo da cui è affetta la misura dell’osservabile. L’incertezza di una misura di rumore deve essere
calcolata sulla base di metodologie statistiche conformi alle norme di buona
tecnica. Il comma 2 dell’art.190 stabilisce che “se a seguito della valutazione
del rischio può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione di cui
all’art.189 sono superati, il datore di lavoro misura i livelli di rumore cui i
lavoratori sono esposti...”. Il successivo comma 4 stabilisce inoltre che
“nell’applicare quanto previsto nel presente articolo, il datore di lavoro
tiene conto dell’incertezza delle misure determinate secondo la prassi
metrologica”.
È evidente che, dato che i valori
limite di esposizione e i valori d’azione sono indicati nella legge in termini
di livello di esposizione giornaliero LEX e di Lpicco,C, ciò di cui dovrà in
realtà tener conto il datore di lavoro nella valutazione del rischio sono le
incertezze su queste quantità. Tali incertezze devono essere calcolate con
opportuni metodi a partire dalle incertezze associate alle misure dei
livelli sonori equivalenti e di picco. La norma UNI EN ISO 9612:2011
all’allegato C indica dei metodi e propone un software per calcolare
l’incertezza sul livello di esposizione giornaliero. Per il calcolo
dell’incertezza sul livello di picco l’unico riferimento normativo è
l’appendice B.3 della UNI 9432:2011.
Di tali incertezze si dovrà tener
conto al fine di stabilire l’eventuale superamento dei valori limite e dei
valori di azione cui è legata l’adozione delle misure di tutela e sicurezza
stabilite dal Capo II. Il metodo suggerito dalla norma UNI 9432:2011 per tener
conto dell’incertezza di misura è quello di sommare al valor medio l’incertezza
estesa (calcolata con intervallo di confidenza del 95%, ovvero pari ad 1,65
volte l’incertezza) e di assumere le azioni di prevenzione e protezione sul
valore così ottenuto.
Quali sono gli obblighi formali delle aziende che occupano sino a 10
occupati dal punto di vista delle documentazioni ?
L’art.190, al comma 5 indica che
la valutazione del rischio rumore è documentata in conformità
all'articolo 28, comma 2 del
DLgs.81/2008 e il comma 5 dell’art.29 del DLgs.81/2008 stabilisce che nelle
aziende fino a 10 occupati il datore di lavoro effettua la valutazione dei
rischi sulla base delle procedure standardizzate recepite con Decreto
Interministeriale 30/11/2012.
Richiamato che la redazione dei
Documenti seguendo le procedure standardizzate è una opportunità e non un
obbligo resta il fatto che anche questa modalità di redazione del Documento il
DM 30/11/2012 stabilisce che “Laddove la legislazione fornisce indicazioni
specifiche sulle modalità di valutazione (ad es. rischi fisici, chimici,
biologici, incendio, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, stress
lavoro-correlato ecc.) si adotteranno le modalità indicate dalla legislazione
stessa, …”.
In definitiva, alle aziende che
occupano fino a 10 lavoratori (e non ricadenti nelle casistiche previste
all’art.21, DLgs.81/2008 – vedi Punto 2.25) ) è richiesto di disporre di un
Documento di valutazione dei rischi con l’approfondimento relativo al rumore
realizzato con le modalità previste dal Capo II del Titolo VIII, DLgs.81/2008.
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