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"Infortunio in cantiere e responsabilità del capo cantiere e direttore tecnico "
fonte www.insic.it / Sentenze
25/11/2014 -
La vicenda
Con sentenza del 3 aprile 2012 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in un processo che riguardava un capo cantiere ed un tecnico di cantiere, resisi responsabili di infortunio occorso ad un lavoratore durante i lavori presso un ospedale a seguito di una caduta dal lucernaio posto sul lastrico del primo livello del nosocomio.
I due imputati non avevano verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza quale piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, nonchè nell'inosservanza della normativa antinfortunistica (di cui al d.p.r. 547/1955, art. 10, d.p.r. 164/1956, art. 68 e d.lgs. 494/1996, art. 5, comma 1, art. 6, comma 2 e art. 11) Non avevano provvisto di solida copertura o di normali parapetti l'apertura (il lucernario) esistente sul lastrico di copertura di primo livello di un ospedale in cui stavano operando, e non avevano neanche adottato idonee precauzioni atte ad evitare la caduta delle persone dalla apertura, priva peraltro di recinzioni e di apposite segnalazioni di pericolo.
I due avevano sostenuto la mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta posizione di garanzia del capo cantiere che non avrebbe rivestito la posizione di responsabile della sicurezza, sostenevano che il comportamento del lavoratore che aveva dato luogo all'incidente era stato imprevedibile e che il capo cantiere era assente al momento dell'accaduto.
Secondo la Corte
La Corte di Cassazione chiarisce innanzitutto sulla prescrizione, dichiarando che sebbene i fatti risalgano al 21 febbraio 2002, la prescrizione è da individuarsi nel termine in quindici anni sia in base alla disciplina della prescrizione precedente la novella intervenuta con la cd. legge ex Cirielli sia in base alla disciplina attualmente vigente, un termine comunque non decorso.
Riguardo la responsabilità del capo cantiere, secondo la Corte, egli anche in presenza di una pluralità di posizioni di garanzia è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche.
Pertanto la Corte censura la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso la responsabilità - in ordine al reato di omicidio colposo - dell'imputato, rilevando che, in presenza di più posizioni di garanzia, non poteva pretendersi da un sottoposto, quale il capo cantiere, l'esercizio di compiti di controllo spettanti a più qualificati professionisti e omettendo di verificare, se, in concreto, fosse esigibile da parte del predetto capo cantiere, il controllo sulla adeguatezza del piano di sicurezza, rispetto alle opere da realizzare.
Quanto al comportamento del lavoratore poi deceduto, che avrebbe autonomamente deciso di agire, salendo sul lucernaio, sollecitato dall'esterno da un dipendente dell'ospedale per controllare delle infiltrazioni di acqua e conseguentemente l'incidente, secondo la Corte non siamo di fronte ad un comportamento abnorme improvviso ed imprevisto del lavoratore.
Nel caso in esame infatti, il lavoratore ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso il cantiere (a nulla rilevando che la necessità dell'intervento gli fosse eventualmente stata effettivamente sollecitata dall'esterno), cantiere dove peraltro i lavori non erano in alcun modo cessati - come sostenuto dagli imputati -, ma solo sospesi per le forti piogge e dove lucernari erano stati lasciati scoperti da almeno una settimana, con conseguente facile prevedibilità da parte degli imputati sia delle possibili infiltrazioni che avrebbero richiesto un intervento di copertura almeno provvisorio, sia dei conseguenti pericoli per i lavoratori
Quanto invece alla posizione del tecnico di cantiere, secondo la Corte questi rivestiva la qualità di direttore di cantiere con il compito di controllo tecnico della qualità dell'opera sotto i diversi profili della qualità e della sicurezza del lavoro, ed era dunque titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4.).
Il direttore tecnico di cantiere è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e responsabilità che, per quel che qui interessa, riguarda anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere. Tale livello di responsabilità è stato in concreto, seppur malamente, gestito nei modi che si sono visti, né rileva che al momento dell'infortunio il C. non fosse presente sul posto.
La sentenza pone in luce, secondo la Corte, che da un lato l'incidente è stato determinato dalla mancata protezione delle aperture, e dall'altro che gli imputati avevano il compito istituzionale di vigilare sulla sicurezza del cantiere.
Dunque, l'attenzione dei garanti doveva essere adeguatamente focalizzata sulla specifica situazioneper la quale si richiedeva una particolare vigilanza che invece è mancata. Da tale assunto si desume l'esistenza, con evidenza, sia della colpa che del nesso causale e si desume che se gli imputati avessero esercitato le loro funzioni istituzionali di vigilanza e direzione, sarebbero state adottate misure di protezione delle aperture, che con certezza avrebbero evitato la caduta.
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Riferimenti normativi:
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2014, n. 974
La Corte di Cassazione con
sentenza del 13 gennaio 2014, n. 974
afferma la responsabilità del capo cantiere e del direttore tecnico di
cantiere per la morte di un lavoratore, per non aver provvisto di solida
copertura o di normali parapetti l'apertura (il lucernario) esistente
sul lastrico di copertura di primo livello dell'ospedale e, di
conseguenza, non aver adottato idonee precauzioni atte ad evitare la
caduta delle persone dalla predetta apertura, priva peraltro di
recinzioni e di apposite segnalazioni di pericolo.
La vicenda
Con sentenza del 3 aprile 2012 la Corte d'Appello di Napoli confermava la sentenza del Tribunale di Napoli, in un processo che riguardava un capo cantiere ed un tecnico di cantiere, resisi responsabili di infortunio occorso ad un lavoratore durante i lavori presso un ospedale a seguito di una caduta dal lucernaio posto sul lastrico del primo livello del nosocomio.
I due imputati non avevano verificato l'idoneità del piano operativo di sicurezza quale piano complementare e di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento, nonchè nell'inosservanza della normativa antinfortunistica (di cui al d.p.r. 547/1955, art. 10, d.p.r. 164/1956, art. 68 e d.lgs. 494/1996, art. 5, comma 1, art. 6, comma 2 e art. 11) Non avevano provvisto di solida copertura o di normali parapetti l'apertura (il lucernario) esistente sul lastrico di copertura di primo livello di un ospedale in cui stavano operando, e non avevano neanche adottato idonee precauzioni atte ad evitare la caduta delle persone dalla apertura, priva peraltro di recinzioni e di apposite segnalazioni di pericolo.
I due avevano sostenuto la mancanza ed illogicità della motivazione quanto alla ritenuta posizione di garanzia del capo cantiere che non avrebbe rivestito la posizione di responsabile della sicurezza, sostenevano che il comportamento del lavoratore che aveva dato luogo all'incidente era stato imprevedibile e che il capo cantiere era assente al momento dell'accaduto.
Secondo la Corte
La Corte di Cassazione chiarisce innanzitutto sulla prescrizione, dichiarando che sebbene i fatti risalgano al 21 febbraio 2002, la prescrizione è da individuarsi nel termine in quindici anni sia in base alla disciplina della prescrizione precedente la novella intervenuta con la cd. legge ex Cirielli sia in base alla disciplina attualmente vigente, un termine comunque non decorso.
Riguardo la responsabilità del capo cantiere, secondo la Corte, egli anche in presenza di una pluralità di posizioni di garanzia è destinatario diretto dell'obbligo di verificare che le concrete modalità di esecuzione delle prestazioni lavorative all'interno del cantiere rispettino le normative antinfortunistiche.
Pertanto la Corte censura la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha escluso la responsabilità - in ordine al reato di omicidio colposo - dell'imputato, rilevando che, in presenza di più posizioni di garanzia, non poteva pretendersi da un sottoposto, quale il capo cantiere, l'esercizio di compiti di controllo spettanti a più qualificati professionisti e omettendo di verificare, se, in concreto, fosse esigibile da parte del predetto capo cantiere, il controllo sulla adeguatezza del piano di sicurezza, rispetto alle opere da realizzare.
Quanto al comportamento del lavoratore poi deceduto, che avrebbe autonomamente deciso di agire, salendo sul lucernaio, sollecitato dall'esterno da un dipendente dell'ospedale per controllare delle infiltrazioni di acqua e conseguentemente l'incidente, secondo la Corte non siamo di fronte ad un comportamento abnorme improvviso ed imprevisto del lavoratore.
Nel caso in esame infatti, il lavoratore ha patito l'infortunio mentre svolgeva la sua ordinaria attività di lavoro presso il cantiere (a nulla rilevando che la necessità dell'intervento gli fosse eventualmente stata effettivamente sollecitata dall'esterno), cantiere dove peraltro i lavori non erano in alcun modo cessati - come sostenuto dagli imputati -, ma solo sospesi per le forti piogge e dove lucernari erano stati lasciati scoperti da almeno una settimana, con conseguente facile prevedibilità da parte degli imputati sia delle possibili infiltrazioni che avrebbero richiesto un intervento di copertura almeno provvisorio, sia dei conseguenti pericoli per i lavoratori
Quanto invece alla posizione del tecnico di cantiere, secondo la Corte questi rivestiva la qualità di direttore di cantiere con il compito di controllo tecnico della qualità dell'opera sotto i diversi profili della qualità e della sicurezza del lavoro, ed era dunque titolare di una autonoma posizione di garanzia in considerazione del suo ruolo (D.P.R. n. 547 del 1955, art. 4.).
Il direttore tecnico di cantiere è direttamente portatore di un proprio livello di gestione e responsabilità che, per quel che qui interessa, riguarda anche l'organizzazione generale della sicurezza del cantiere. Tale livello di responsabilità è stato in concreto, seppur malamente, gestito nei modi che si sono visti, né rileva che al momento dell'infortunio il C. non fosse presente sul posto.
La sentenza pone in luce, secondo la Corte, che da un lato l'incidente è stato determinato dalla mancata protezione delle aperture, e dall'altro che gli imputati avevano il compito istituzionale di vigilare sulla sicurezza del cantiere.
Dunque, l'attenzione dei garanti doveva essere adeguatamente focalizzata sulla specifica situazioneper la quale si richiedeva una particolare vigilanza che invece è mancata. Da tale assunto si desume l'esistenza, con evidenza, sia della colpa che del nesso causale e si desume che se gli imputati avessero esercitato le loro funzioni istituzionali di vigilanza e direzione, sarebbero state adottate misure di protezione delle aperture, che con certezza avrebbero evitato la caduta.
La sentenza è disponibile sulla nostra Banca dati Sicuromnia, di cui è possibile richiedere una settimana di accesso gratuito
Riferimenti normativi:
Cassazione Penale, Sez. 4, 13 gennaio 2014, n. 974
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