News
"Carrelli elevatori e sicurezza: manutenzione e ambiente di lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature
26/11/2014 -
Sono diversi i
fattori di rischio correlati all’uso dei
carrelli
elevatori nel mondo del lavoro. Tuttavia i pericoli potenziali per i
lavoratori aumentano ancor più se le attrezzature non sono efficienti, se
l’ambiente di lavoro non è predisposto o se non vengono rispettate le corrette
procedure di lavoro.
Un capitolo del documento è
dedicato al
mantenimento in efficienza
del carrello elevatore.
Per avere alcune informazioni su
questi aspetti, torniamo a parlare della “
Lista
di controllo Carrelli Industriali Semoventi”, presentata sul sito dell’ ASL
Monza e Brianza in relazione al Piano Mirato di Prevenzione “ Carrelli
elevatori e viabilità sicura in azienda”.
Il documento, curato dalla Regione Toscana,
vuole aiutare i datori di lavoro nella valutazione dei rischi per queste
attrezzature e nell’individuazione di problemi e soluzioni attraverso una serie
di domande per verificare i principali requisiti di sicurezza dei carrelli
industriali semoventi.
Il carrellista deve infatti
eseguire i
controlli giornalieri
previsti nei manuali di uso e manutenzione e deve essere a conoscenza della
procedura da seguire in caso vengano riscontrate delle anomalie. Il documento
segnala che “ogni carrellista, ad inizio turno di lavoro, seguendo la lista
riportata dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione, deve eseguire i
controlli giornalieri e quindi segnalare l’esistenza di eventuali anomalie al
datore di lavoro, al capo reparto o altro referente definito nelle procedure
aziendali”.
Inoltre il carrello
elevatore deve essere
sottoposto a
manutenzione periodica secondo le
indicazioni del costruttore. Il D.Lgs. 81/2008 al paragrafo 3.1.2 dell’allegato
VI –in relazione alle disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di
lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi - prescrive che
le funi e le catene debbono essere
sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da
parte del fabbricante.
La lista indica che “considerando
che nei carrelli
elevatori i manuali indicano il controllo delle catene e relativa
periodicità, di norma ne consegue che l’unico riferimento per la tempistica
diventa il manuale di uso e manutenzione. La tempistica viene indicata quasi
sempre in ore di lavoro o in periodi di tempo tenendo come limite quella delle
due scadenze che cade prima. In caso di carrelli usati in modo molto saltuario
in ambienti non aggressivi o insudicianti la tempistica potrà essere
modificata, mantenendo comunque non meno di un controllo all’anno, su eventuali
indicazioni del costruttore o del suo servizio di assistenza autorizzato. In
ogni caso il conta ore deve essere presente e funzionante per programmare e verificare
le manutenzioni in modo efficiente”.
La manutenzione viene eseguita da
personale qualificato in modo
specifico e viene documentata?
Il documento segnala che gli interventi
di manutenzione, riparazione, ecc. devono essere eseguiti:
- “da personale interno in
possesso delle attrezzature necessarie, di esperienza e di competenze
professionali e tecniche adeguate per individuare ed eliminare, in condizioni
di sicurezza, gli eventuali guasti e per garantire al carrello una manutenzione
secondo la regola dell’arte;
- oppure da una ditta
specializzata”.
E la normativa vigente prevede
che il datore di lavoro “debba prendere le misure organizzative necessarie
affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione da parte di
personale qualificato in modo specifico. La strada più semplice per garantire
il rispetto di questa prescrizione è quella di stipulare un contratto di
manutenzione con ditta qualificata. Nel caso il carrello sia fornito dal
costruttore con il libretto dei tagliandi lo stesso deve essere mantenuto
aggiornato”.
Si ricorda poi la necessità di
effettuare
controlli periodici e/o
straordinari per assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza
ai fini della sicurezza. I carrelli
elevatori devono infatti essere “sottoposti a controlli periodici, secondo
indicazioni fornite dal costruttore ovvero, in assenza di queste, dalle
pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida”.
Riportiamo qualche indicazione
tratta dalle domande della lista di controllo in merito a
organizzazione, comportamento e ambiente di lavoro:
-
i carrellisti devono indossare indumenti di lavoro e dispositivi di
protezione adeguati: “il conducente deve indossare indumenti aderenti,
privi di punti che possono impigliarsi con i comandi o parti del carrello. Deve
inoltre indossare scarpe
antinfortunistiche”;
-
per il carico e lo scarico dei camion deve essere adottata una
procedura di sicurezza nota al guidatore dello stesso: “durante le fasi di carico
e scarico dei camion il conducente dello stesso non deve sostare in cabina di
guida ma si deve allontanare dalla zona di movimentazione merci. Devono essere
stabilite regole per l’esecuzione di queste operazioni ed essere indicate, ad
esempio, zone di sosta, percorsi per allontanarsi dal mezzo, zone di attesa,
disposizioni / procedure per la ripresa del mezzo, ecc.”;
-
nei luoghi di lavoro è necessario controllare la sicurezza delle vie di
circolazione interne e esterne aziendali: “le vie di circolazione devono
essere possibilmente: piane, senza buche, ostacoli o asperità; adeguate in
relazione alle caratteristiche del mezzo secondo indicazioni del costruttore;
dimensionate in modo adeguato; idonee a sopportare i carichi dinamici massimi
prevedibili; gli eventuali ostacoli devono essere segnalati in modo adeguato
(strisce giallo-nere); ben illuminate; i punti critici devono essere segnalati
secondo le regole del traffico stradale; nei posti senza visuale devono essere
applicati specchi, segnali, ecc.; le installazioni devono essere protette
contro eventuali urti dei veicoli (guardrail o paraurti); i luoghi in cui i
veicoli potrebbero cadere nel vuoto devono essere dotati di protezione quali,
ad esempio, guardrail, parapetti, bordi rialzati, ecc.; le pendenze
transitabili devono essere compatibili con i dati forniti dal fabbricante del
carrello; devono essere definite le zone di parcheggio dei veicoli”;
-
deve essere controllata e valutata anche la sicurezza della baia di
carico: “la banchina di carico deve essere protetta con parapetti normali
(amovibili nella zona di raccordo con il veicolo) al fine di evitare le cadute
accidentali di mezzi e/o lavoratori. Il sistema di carico/scarico deve essere
organizzato in modo tale da evitare il rischio di allontanamento del veicolo in
fase di carico/scarico merci”. In particolare la banchina “deve essere dotata
di paracolpi, in gomma rigida, sporgenti almeno 130 mm dal bordo. Se la
banchina di carico è provvista di rampe di raccordo ai pianali dei camion,
queste devono avere: pavimentazione
antisdrucciolo; i margini di rampa evidenziati con strisce giallo / nere;
gonne laterali parapiedi anticesoiamento; larghezza minima tale da lasciare
almeno 350 mm per lato dal bordo esterno carrello e bordo rampa; una targa di
identificazione posta in zona visibile con l’indicazione della portata massima
(concentrata e uniformemente distribuita); il sistema di raccordo al pianale
del camion; comandi di azionamento ad uomo presente”. E le rampe, quali
attrezzature di lavoro, “devono essere mantenute in efficienza secondo manuale
di uso e manutenzione fornito dal costruttore”;
-
le zone operative e di transito dei carrelli elevatori devono essere
separate dalle vie di circolazione e transito dei pedoni: “uno dei maggiori
pericoli nell’uso dei carrelli elevatori è l’uso in condizioni di promiscuità.
Per quanto tecnicamente possibile si devono separare le zone operative delle
macchine semoventi dalle zone destinate ai pedoni. La separazione può essere di
tipo strutturale (ambienti separati, barriere metalliche, ecc.), di tipo
organizzativo (turni di lavoro, procedure di carico e scarico merci o soluzioni
equivalenti) o di tipo tecnico (segnalatori - rilevatori di presenza). Nelle
zone di interferenza inevitabile (passaggi, attraversamenti, settori in parziale
promiscuità di presenze, ecc.) si devono attuare le dovute precauzioni
(semafori, strisce pedonali, procedure aziendali, distanze, ecc.);
-
i carrellisti devono conoscere il peso delle merci da movimentare:
“il carrellista è tenuto ad informarsi e ad essere informato circa le
caratteristiche della merce (pesi, baricentri, tipo di imballo, stato fisico
liquido – solido, ecc.), presupposto senza il quale non si può movimentare un
carico in condizioni di sicurezza”;
-
i carrelli elevatori endotermici (cioè con motore a combustione
interna)
sono usati solo all’esterno?
I carrelli a motore endotermico “possono essere utilizzati in ambienti interni
solo in modo saltuario e sempreché sia assicurato un adeguato ricambio
dell’aria”;
-
i carrelli che vengono utilizzati, anche saltuariamente, su strada
pubblica devono essere immatricolati presso la motorizzazione civile: per
circolare su strada pubblica, anche saltuariamente, le macchine operatrici,
compreso i carrelli elevatori, devono essere immatricolate/targate.
Riguardo all’immatricolazione dei
carrelli, anche in relazione alle novità apportate successivamente
all’elaborazione del documento dalla Circolare prot. 14906 del 10 giugno 2013,
rimandiamo alla lettura dell’articolo di PuntoSicuro “ Carrelli
elevatori: la circolazione per brevi spostamenti su strada”.
Ricordiamo anche che la lista di
controllo è precedente all’emanazione dell’ Accordo
Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio
2012. E il carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le
attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione
degli operatori.
Segnaliamo, per concludere, che
alla lista di controllo è allegata la scheda “Pianificazione delle Misure di
Sicurezza Carrello Elevatore”, per annotare i problemi individuati e
programmare gli interventi corrispondenti.
Regione Toscana, “ Lista di controllo Carrelli Industriali Semoventi”, a cura
di Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale Diritti di
Cittadinanza e Coesione Sociale, Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario
Regionale Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,
elaborata da un gruppo di lavoro coordinato dal Dott. Alberto Lauretta,
versione febbraio 2012 (formato PDF, 3.55 MB).
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1191 volte.
Pubblicità