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"Carrelli elevatori e sicurezza: manutenzione e ambiente di lavoro"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza Macchine ed Attrezzature

26/11/2014 -
Sono diversi i fattori di rischio correlati all’uso dei carrelli elevatori nel mondo del lavoro. Tuttavia i pericoli potenziali per i lavoratori aumentano ancor più se le attrezzature non sono efficienti, se l’ambiente di lavoro non è predisposto o se non vengono rispettate le corrette procedure di lavoro.
 
Per avere alcune informazioni su questi aspetti, torniamo a parlare della “ Lista di controllo Carrelli Industriali Semoventi”, presentata sul sito dell’ ASL Monza e Brianza in relazione al Piano Mirato di Prevenzione “ Carrelli elevatori e viabilità sicura in azienda”.
Il documento, curato dalla Regione Toscana, vuole aiutare i datori di lavoro nella valutazione dei rischi per queste attrezzature e nell’individuazione di problemi e soluzioni attraverso una serie di domande per verificare i principali requisiti di sicurezza dei carrelli industriali semoventi.
 
Un capitolo del documento è dedicato al mantenimento in efficienza del carrello elevatore.
 
Il carrellista deve infatti eseguire i controlli giornalieri previsti nei manuali di uso e manutenzione e deve essere a conoscenza della procedura da seguire in caso vengano riscontrate delle anomalie. Il documento segnala che “ogni carrellista, ad inizio turno di lavoro, seguendo la lista riportata dal costruttore nel manuale di uso e manutenzione, deve eseguire i controlli giornalieri e quindi segnalare l’esistenza di eventuali anomalie al datore di lavoro, al capo reparto o altro referente definito nelle procedure aziendali”.
 
Inoltre il carrello elevatore deve essere sottoposto a manutenzione periodica secondo le indicazioni del costruttore. Il D.Lgs. 81/2008 al paragrafo 3.1.2 dell’allegato VI –in relazione alle disposizioni concernenti l’uso delle attrezzature di lavoro che servono a sollevare e movimentare carichi - prescrive che le funi e le catene debbono essere sottoposte a controlli trimestrali in mancanza di specifica indicazione da parte del fabbricante.
La lista indica che “considerando che nei carrelli elevatori i manuali indicano il controllo delle catene e relativa periodicità, di norma ne consegue che l’unico riferimento per la tempistica diventa il manuale di uso e manutenzione. La tempistica viene indicata quasi sempre in ore di lavoro o in periodi di tempo tenendo come limite quella delle due scadenze che cade prima. In caso di carrelli usati in modo molto saltuario in ambienti non aggressivi o insudicianti la tempistica potrà essere modificata, mantenendo comunque non meno di un controllo all’anno, su eventuali indicazioni del costruttore o del suo servizio di assistenza autorizzato. In ogni caso il conta ore deve essere presente e funzionante per programmare e verificare le manutenzioni in modo efficiente”.
 
La manutenzione viene eseguita da personale qualificato in modo specifico e viene documentata? 
Il documento segnala che gli interventi di manutenzione, riparazione, ecc. devono essere eseguiti:
- “da personale interno in possesso delle attrezzature necessarie, di esperienza e di competenze professionali e tecniche adeguate per individuare ed eliminare, in condizioni di sicurezza, gli eventuali guasti e per garantire al carrello una manutenzione secondo la regola dell’arte;
- oppure da una ditta specializzata”.
E la normativa vigente prevede che il datore di lavoro “debba prendere le misure organizzative necessarie affinché le attrezzature siano oggetto di idonea manutenzione da parte di personale qualificato in modo specifico. La strada più semplice per garantire il rispetto di questa prescrizione è quella di stipulare un contratto di manutenzione con ditta qualificata. Nel caso il carrello sia fornito dal costruttore con il libretto dei tagliandi lo stesso deve essere mantenuto aggiornato”.
 
Si ricorda poi la necessità di effettuare controlli periodici e/o straordinari per assicurare il buono stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza. I carrelli elevatori devono infatti essere “sottoposti a controlli periodici, secondo indicazioni fornite dal costruttore ovvero, in assenza di queste, dalle pertinenti norme tecniche o dalle buone prassi o da linee guida”.
 
Riportiamo qualche indicazione tratta dalle domande della lista di controllo in merito a organizzazione, comportamento e ambiente di lavoro:
- i carrellisti devono indossare indumenti di lavoro e dispositivi di protezione adeguati: “il conducente deve indossare indumenti aderenti, privi di punti che possono impigliarsi con i comandi o parti del carrello. Deve inoltre indossare scarpe antinfortunistiche”;
- per il carico e lo scarico dei camion deve essere adottata una procedura di sicurezza nota al guidatore dello stesso: “durante le fasi di carico e scarico dei camion il conducente dello stesso non deve sostare in cabina di guida ma si deve allontanare dalla zona di movimentazione merci. Devono essere stabilite regole per l’esecuzione di queste operazioni ed essere indicate, ad esempio, zone di sosta, percorsi per allontanarsi dal mezzo, zone di attesa, disposizioni / procedure per la ripresa del mezzo, ecc.”;
- nei luoghi di lavoro è necessario controllare la sicurezza delle vie di circolazione interne e esterne aziendali: “le vie di circolazione devono essere possibilmente: piane, senza buche, ostacoli o asperità; adeguate in relazione alle caratteristiche del mezzo secondo indicazioni del costruttore; dimensionate in modo adeguato; idonee a sopportare i carichi dinamici massimi prevedibili; gli eventuali ostacoli devono essere segnalati in modo adeguato (strisce giallo-nere); ben illuminate; i punti critici devono essere segnalati secondo le regole del traffico stradale; nei posti senza visuale devono essere applicati specchi, segnali, ecc.; le installazioni devono essere protette contro eventuali urti dei veicoli (guardrail o paraurti); i luoghi in cui i veicoli potrebbero cadere nel vuoto devono essere dotati di protezione quali, ad esempio, guardrail, parapetti, bordi rialzati, ecc.; le pendenze transitabili devono essere compatibili con i dati forniti dal fabbricante del carrello; devono essere definite le zone di parcheggio dei veicoli”;
- deve essere controllata e valutata anche la sicurezza della baia di carico: “la banchina di carico deve essere protetta con parapetti normali (amovibili nella zona di raccordo con il veicolo) al fine di evitare le cadute accidentali di mezzi e/o lavoratori. Il sistema di carico/scarico deve essere organizzato in modo tale da evitare il rischio di allontanamento del veicolo in fase di carico/scarico merci”. In particolare la banchina “deve essere dotata di paracolpi, in gomma rigida, sporgenti almeno 130 mm dal bordo. Se la banchina di carico è provvista di rampe di raccordo ai pianali dei camion, queste devono avere: pavimentazione antisdrucciolo; i margini di rampa evidenziati con strisce giallo / nere; gonne laterali parapiedi anticesoiamento; larghezza minima tale da lasciare almeno 350 mm per lato dal bordo esterno carrello e bordo rampa; una targa di identificazione posta in zona visibile con l’indicazione della portata massima (concentrata e uniformemente distribuita); il sistema di raccordo al pianale del camion; comandi di azionamento ad uomo presente”. E le rampe, quali attrezzature di lavoro, “devono essere mantenute in efficienza secondo manuale di uso e manutenzione fornito dal costruttore”;
- le zone operative e di transito dei carrelli elevatori devono essere separate dalle vie di circolazione e transito dei pedoni: “uno dei maggiori pericoli nell’uso dei carrelli elevatori è l’uso in condizioni di promiscuità. Per quanto tecnicamente possibile si devono separare le zone operative delle macchine semoventi dalle zone destinate ai pedoni. La separazione può essere di tipo strutturale (ambienti separati, barriere metalliche, ecc.), di tipo organizzativo (turni di lavoro, procedure di carico e scarico merci o soluzioni equivalenti) o di tipo tecnico (segnalatori - rilevatori di presenza). Nelle zone di interferenza inevitabile (passaggi, attraversamenti, settori in parziale promiscuità di presenze, ecc.) si devono attuare le dovute precauzioni (semafori, strisce pedonali, procedure aziendali, distanze, ecc.);
- i carrellisti devono conoscere il peso delle merci da movimentare: “il carrellista è tenuto ad informarsi e ad essere informato circa le caratteristiche della merce (pesi, baricentri, tipo di imballo, stato fisico liquido – solido, ecc.), presupposto senza il quale non si può movimentare un carico in condizioni di sicurezza”;
- i carrelli elevatori endotermici (cioè con motore a combustione interna) sono usati solo all’esterno? I carrelli a motore endotermico “possono essere utilizzati in ambienti interni solo in modo saltuario e sempreché sia assicurato un adeguato ricambio dell’aria”;
- i carrelli che vengono utilizzati, anche saltuariamente, su strada pubblica devono essere immatricolati presso la motorizzazione civile: per circolare su strada pubblica, anche saltuariamente, le macchine operatrici, compreso i carrelli elevatori, devono essere immatricolate/targate.
Riguardo all’immatricolazione dei carrelli, anche in relazione alle novità apportate successivamente all’elaborazione del documento dalla Circolare prot. 14906 del 10 giugno 2013, rimandiamo alla lettura dell’articolo di PuntoSicuro “ Carrelli elevatori: la circolazione per brevi spostamenti su strada”.
 
Ricordiamo anche che la lista di controllo è precedente all’emanazione dell’ Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012. E il carrello elevatore semovente con conducente a bordo è tra le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
 
Segnaliamo, per concludere, che alla lista di controllo è allegata la scheda “Pianificazione delle Misure di Sicurezza Carrello Elevatore”, per annotare i problemi individuati e programmare gli interventi corrispondenti.
 
 
 
Regione Toscana, “ Lista di controllo Carrelli Industriali Semoventi”, a cura di Regione Toscana, Giunta Regionale, Direzione Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale, Area di Coordinamento Sistema Socio-Sanitario Regionale Settore Prevenzione, Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro, elaborata da un gruppo di lavoro coordinato dal Dott. Alberto Lauretta, versione febbraio 2012 (formato PDF, 3.55 MB).
 
 
 
RTM
 

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