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"Risposte a quesiti su lavoratori autonomi e imprese familiari"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
26/11/2014 -
Pubblichiamo alcuni quesiti sugli
obblighi di lavoratori autonomi e imprese familiari, elaborati dal gruppo di
lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione
Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al
2014. Ricordiamo che Info.Sicuri
è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti
i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro,
responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti,
lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Relativamente alla formazione dei lavoratori autonomi,
leggendo l’art. 21 del D.lgs. 81/08, pare che tali lavoratori non abbiano
l’obbligo ma la facoltà di frequentare corsi di formazione, analogamente dicasi
per la sorveglianza sanitaria. Tale lettura è corretta?
La sorveglianza sanitaria e la
formazione in materia di salute e sicurezza del lavoro costituiscono ai sensi
dell’art. 21 comma 2 del D.lgs. 81/08 una facoltà del lavoratore autonomo.
Nel caso di azienda agricola a conduzione
famigliare, il titolare datore di lavoro è obbligato alla redazione del DVR
e a frequentare corsi di formazione? I coadiuvanti famigliari devono
frequentare dei corsi di formazione generale e specifica?
Il DL è obbligato alla redazione
del DVR. La frequenza a corsi di formazione per lo svolgimento dei compiti del
servizio SPP è necessario qualora il DL intenda svolgere direttamente tali
compiti. I componenti dell’impresa familiare sono soggetti all’art. 21 e hanno
facoltà di frequentare i corsi di formazione per la sicurezza.
Ho una impresa individuale senza dipendenti, sono sola, faccio commercio
ambulante. Ho l’obbligo di fare il DVR e frequentare corsi come RSPP, primo
soccorso e antincendio?
No, è soggetta agli obblighi
dell’articolo 21 del D.lgs. 81/08.
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa
familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori
autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del
Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci
delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli
commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di
cui al Titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al Titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di
fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro
prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di
appalto o subappalto.
2. I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle
attività svolte e con oneri a proprio carico hanno facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di
cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali;
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e
sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte,
secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali.
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