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"Modelli di organizzazione: compiti e poteri dell’Organismo di Vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
01/12/2014 - Per essere
esentati dalla responsabilità
amministrativa un’azienda che adotta con efficacia
idonei
modelli di
organizzazione e gestione deve anche vigilare sull'osservanza di tali
modelli: il modello organizzativo deve prevedere un idoneo sistema di controllo
sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle
condizioni di idoneità delle misure adottate.
Riprendiamo, a questo proposito,
il primo comma dell’articolo 6 del D.Lgs.
231/2001:
Art. 6 - D.Lgs. 231/2001
Soggetti in posizione apicale e
modelli di organizzazione dell'ente
1. Se il reato è stato commesso
dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non
risponde se prova che:
a) l'organo dirigente ha
adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli
di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di
quello verificatosi;
b) il compito di vigilare sul
funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è
stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di
iniziativa e di controllo;
c) le persone hanno commesso il
reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
d) non vi è stata omessa o
insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b).
(…)
Se una delle condizioni
essenziali per l’esimente della responsabilità
amministrativa dell’impresa è “l’affidamento del compito di vigilare sul
funzionamento e l’osservanza del modello e di curarne l’aggiornamento ad un
organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo”, ci
soffermiamo oggi brevemente sull’
Organismo
di Vigilanza (O.d.V.). E lo facciamo con riferimento al documento “
La responsabilità amministrativa”, elaborato
dal “Gruppo di lavoro regionale SGSSL” (Regione Toscana) e presentato al
seminario “ I
sistemi di gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01”
(Firenze, 19 ottobre 2012).
Il documento sottolinea (allegato
IV) che la
funzione primaria dell’O.d.V.
è quella di una “vigilanza continuativa sulla funzionalità del modello
adottato, curandone l’attuazione, la corretta applicazione, l’aggiornamento e
gli adattamenti necessari e utili”. In particolare l’oggetto della vigilanza è
il modello in concreto adottato in ogni sua esplicazione, comprensivo quindi
del
Codice Etico (documento che
contiene l’insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità
dell’organizzazione), “della valutazione delle criticità dell’organizzazione,
ovvero della vulnerabilità rispetto al rischio di commissione di un reato
presupposto, dei protocolli comportamentali adottati ai fini di un idonea
prevenzione dei rischi di commissione di un reato, del sistema sanzionatorio
esistente”. Ed è evidente che una simile funzione presuppone quindi il
“monitoraggio continuo delle aree a rischio, dell’effettiva adozione e messa in
pratica del modello, della regolare, tenuta dei documenti prescritti,
dell’efficienza ed effettivo funzionamento delle misure e cautele previste dal
modello”.
Inoltre l’ Organismo
di Vigilanza, oltre alla vigilanza sul modello, “dovrà provvedere a
esercitare l’attività promozione ai fini dell’aggiornamento del modello in ogni
sua componente nei confronti dell’organo dirigente, qualora se ne manifesti
l’opportunità, in relazione ad una serie di circostanze quali potrebbero
essere:
- una variazione dell’attività
connessa ad un evento straordinario per il quale si rende necessario un
ripensamento del modello;
- in sede di intervento
correttivo del modello, qualora si evidenzino, a seguito dell’attività di
vigilanza, aree scoperte e malfunzionamenti;
- nel caso si realizzi un reato
presupposto”.
Ricordiamo che se il D. Lgs.
231/2001 ha introdotto la responsabilità
degli enti per illeciti commessi, solo alcuni delitti, inseriti nella lista
dei
reati presupposto, possono
condurre a sanzionare le società.
La
frequenza delle riunioni è pianificata dall’O.d.V. stesso, con una
valutazione che tenga anche conto delle specifiche esigenze del momento. A tali
riunioni potrà essere chiamato a partecipare anche l’organo di gestione
dell’impresa, “proprio al fine di reperire utili informazioni e mantenere il
coordinamento”. E lo stesso O.d.V. “partecipa alle sedute del C.d.A. (o altro
strumento di gestione della società), anche tramite un proprio rappresentante,
in tutte quelle occasioni in cui all’ordine del giorno è prevista la
trattazione di materie organizzative, di competenza dell’O.d.V.”.
Entriamo nel dettaglio dei
compiti e poteri dell’ Organismo
di Vigilanza, come presentati sul documento.
All’OdV, sul piano generale, “è
affidato il mandato di
controllare:
- l’osservanza delle prescrizioni
del modello da parte dei destinatari rispetto ai diversi reati previsti dal
Decreto;
- garantire il mantenimento nel
tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del modello;
- la reale efficacia ed effettiva
capacità del modello di prevenire la commissione dei reati rispetto alla
struttura dell’ente;
- l’aggiornamento del modello, in
caso si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso a seguito di mutamenti
nella struttura aziendale o nella normativa di riferimento”.
E da un punto di vista operativo
“questo significa che all’Organismo sono affidati i
compiti di:
- presentare proposte di
adeguamento del modello agli organi/funzioni aziendali in grado di dare loro
concreta attuazione all’interno dell’Organizzazione;
- verificare l’attuazione e
l’effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;
- attivare le procedure di
controllo (occorre tuttavia ricordare che la responsabilità sul controllo delle
attività resterebbe comunque in primo luogo a capo del management operativo, in
quanto parte integrante del processo aziendale);
- condurre ricognizioni
dell’attività aziendale per aggiornare periodicamente la mappa delle aree di
attività a rischio;
- effettuare periodiche verifiche
mirate su determinate operazioni o atti specifici che sono svolti da soggetti
apicali o nelle aree e attività di rischio individuate;
- segnalare all’organo dirigente,
per gli opportuni provvedimenti, di quelle violazioni accertate del modello organizzativo che possano
comportare l’insorgere di una responsabilità in capo all’ente;
- promuovere idonee iniziative
per diffondere la conoscenza e la comprensione del modello all’interno
dell’Ente e predisporre materiale informativo con istruzioni, chiarimenti e
aggiornamenti relativi al funzionamento del modello stesso;
- raccogliere, elaborare e
conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del modello;
- coordinarsi con le altre
funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore
monitoraggio della attività e delle aree a rischio;
- svolgere audit per accertare
che i punti di controllo generale previsti dal sistema aziendale siano
effettivamente operanti e che i punti di controllo preventivo specifici,
all’interno delle diverse procedure, siano efficaci;
- coordinarsi con i responsabili
delle altre funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all’attuazione
del modello (formazione del personale, provvedimenti disciplinari, ecc.);
- condurre indagini interne per
accertare presunte violazioni del modello;
- predisposizione di una
relazione informativa, su base almeno semestrale, per l’organo dirigente e, in
particolare, per la sua eventuale articolazione organizzativa costituita dal
Comitato per il controllo interno, quando esso non sia investito della funzione
di OdV, in ordine alle attività di verifica e controllo compiute ed all’esito
delle stesse;
- trasmissione della relazione di
cui al punto precedente al Collegio sindacale;
- suggerire dei provvedimenti
disciplinari, che saranno poi decisi dal Consiglio di Amministrazione o dal
Responsabile del Personale a seconda che la violazione sia stata effettuata da
un soggetto apicale o da uno subordinato”.
Il documento indica poi che
l’O.d.V.
svolge:
- “verifiche periodiche su alcune
operazioni che superino un determinato ammontare;
- verifiche obbligatorie su
alcune operazioni e processi societari particolarmente significativi, come la
gestione finanziaria e le operazioni di tesoreria;
- verifiche a campione sulla
corretta conduzione delle operazioni di tesoreria, anche al fine di accertarne
l’eventuale costituzione di fondi neri e la corretta tenuta dei bilanci;
- interventi immediati in caso di
intervento dell’autorità pubblica, giudiziaria o amministrativa;
- verifica periodica e cura della
corretta interpretazione del Codice Etico e comportamentale, del modello e
delle procedure aziendali previste in attuazione del modello stesso;
- adempimento dell’obbligo di
informazione, e delle risultanze dell’attività di controllo svolta al fine di
verificare l’esistenza di eventuali anomalie;
- verifiche periodiche e a
campione della regolarità dei protocolli previsti in attuazione delle procedure
adottate dall’azienda, della documentazione di supporto alle operazioni
aziendali, anche di carattere contabile, riscontrando e segnalando all’organo
dirigente ogni eventuale anomalia;
- controlli e approfondimenti
sulle poste di bilancio in caso di rilevazione di anomalie, e controlli ad hoc
sulle stesse poste di bilancio (voci di bilancio, ndr);
- effettuate le verifiche del
caso, sentendo anche l’autore della violazione segnalata - indipendentemente da
un eventuale condanna o processo penale riferendo l’eventuale infrazione
all’organo amministrativo e proponendo la misura sanzionatoria all’uopo
prevista dal sistema disciplinare adottato nell’impresa”.
Per adempiere a tutte queste
funzioni l’ Organismo di
Vigilanza deve essere dotato di “tutti i
poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente
vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo
adottato dalla società”. E le attività poste in essere dall’O.d.V. “non possono
essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando
però che l’organo dirigente è in ogni caso chiamato a svolgere un’attività di
vigilanza sull’adeguatezza del suo intervento, in quanto all’organo dirigente appunto rimonta la
responsabilità ultima del funzionamento (e dell’efficacia) del modello
organizzativo”.
Concludiamo ricordando che
l’allegato IV del documento “
La
responsabilità amministrativa” presenta nel dettaglio anche la composizione
dell’Organismo, gli strumenti di gestione e i requisiti dell’O.d.V. (autonomia;
indipendenza; continuità; professionalità e onorabilità).
“ La responsabilità amministrativa”, Gruppo di lavoro
Regionale SGSSL (Regione Toscana): Franco Blasi (asl 8), Roberto Iacometti (asl
2), Stefano Innocenti (asl 1), Daniele Novelli (asl 10), Maura Pellegri (asl
1), Giuseppe Petrioli (asl 10), coordinato da Amerigo Bianchi (asl 10) e con
supervisione del Dr. Beniamino Deidda, intervento al seminario “I sistemi di
gestione della salute e sicurezza in relazione al D.Lgs 231/01” (formato PDF,
650 kB).
Tiziano Menduto
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