News
"Rischio Vibrazioni: indicazioni operative ai sensi del DLgs. 81/2008"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Vibrazioni
02/12/2014 -
Pubblichiamo un estratto del documento “ Coordinamento Tecnico delle Regioni - Decreto Legislativo 81/2008,
Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi
dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni
operative - Revisione 03 approvata il 13/02/2014 – con aggiornamenti
legislativi e normativi al 2013” (formato PDF, 1.17 MB).
Sul Capo III del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Vibrazioni
Cosa si intende per “valori limite di esposizione su periodi brevi” di
cui all’art.201 del DLgs.81/2008?
I valori limite di esposizione su
periodi brevi (20 m/s2 per il mano-braccio: HAV e 1,5 m/s2 per il corpo intero:
WBV) sono valori che puntano a ridurre i rischi indiretti di infortunio e sono
desunti dalle prime versioni della direttiva comunitaria sulla esposizione dei
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (le proposte di Direttiva
93/C77/02 e 94/C230/03).
Per quanto affermato dalle
suddette direttive e dalle norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 5349-1 e
UNI EN ISO 5349-2 per HAV, e UNI ISO 2631-1 per WBV) i valori limite di
esposizione su periodi brevi non possono che essere valori r.m.s.
In attesa di ulteriori
approfondimenti di natura tecnico-normativa si fornisce l’indicazione che ivalori limite di esposizione su
periodi brevi vadano confrontati con misure eseguite nelle condizioni operative
che determinano la massima esposizione reale nelle condizioni di lavoro, con
tempi di acquisizione non inferiori ad 1 minuto e non superiori a 3 minuti.
Essendo i valori limite di
esposizione su periodi brevi strettamente connessi ai valori di emissione delle
attrezzature di lavoro, qualora questi siano superati si deve ricorrere a
modalità alternative di lavorazione o a soluzioni tecnologiche (attrezzature di
lavoro) concretamente (tecnicamente) disponibili sul mercato che producono il
minore livello possibile di vibrazioni.
Ai fini della valutazione del rischio quando è ammissibile ricorrere ai
dati dei fabbricanti e come bisogna utilizzare tali dati ?
L’art.202, comma 2, del
DLgs.81/2008 stabilisce che la determinazione dei livelli di esposizione a vibrazioni
possa essere effettuata utilizzando i dati rilevati sul campo presenti nelle
banche dati di Regioni o ISPESL (oggi INAIL) o, in loro assenza, i dati dei
fabbricanti ovvero mediante
misurazioni (che resta comunque
il metodo di riferimento).
Premesso che i dati forniti dai
fabbricanti non vanno utilizzati se:
• il macchinario non è usato in
maniera conforme a quanto indicato dal costruttore;
• il macchinario non è in buone
condizioni di manutenzione;
per l’utilizzo dei dati forniti
dai fabbricanti si procede come segue:
1) Esposizioni HAV
Se il libretto di istruzioni
fornito dal fabbricante è stato redatto in conformità a normative tecniche di
non recente emanazione, e quindi riporta un unico valore di vibrazioni senza
alcun coefficiente moltiplicativo che consenta di stimare i dati in campo a
partire dai dati di certificazione, il dato certificato va moltiplicato per i
fattori correttivi (compresi fra 1 e 2) forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014. Questo documento contiene opportuni fattori moltiplicativi che
consentono, per quelle tipologie di utensili immessi sul mercato prima
dell’entrata in vigore della nuova Direttiva Macchine (Direttiva 2006/42/CE,
recepita in Italia con DLgs.17/2010), la stima dei livelli di esposizione riscontrabili
nelle reali condizioni d’impiego a partire dai dati di emissione dichiarati nei
libretti di istruzioni.
Qualora al contrario il libretto
di istruzioni fornito dal fabbricante sia stato redatto in conformità alle più
recenti normative tecniche in conformità alla nuova Direttiva Macchine, esso
conterrà:
• il valore totale di vibrazioni
cui è esposto il sistema
mano-braccio quando superi i 2,5 m/s²,
segnalando se tale valore non
supera 2,5 m/s²;
• l'incertezza della misurazione
• i coefficienti moltiplicativi
che consentono di stimare i dati in campo a partire dai dati di certificazione.
In questo caso pertanto la
procedura corretta ai fini ai fini della determinazione del livello di esposizione consiste in:
a) individuare tra le condizioni
operative di impiego elencate nel libretto di istruzioni ed uso quelle effettivamente
adottate nelle lavorazioni oggetto di valutazione
del rischio vibrazioni;
b) effettuare la somma del valor
medio e dell’incertezza estesa dichiarati dal produttore per le
condizioni operative da valutare,
ed utilizzare il risultato della somma ai fini del calcolo di A(8),
ignorando i dati forniti dal
rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350.
In entrambi i casi, in presenza
di dati forniti dal fabbricante nella forma generica “aw < 2,5 m/s2”, si suggerisce
cautelativamente di utilizzare il valore 2,5 m/s2 moltiplicato per l’opportuno
fattore correttivo fornito dal rapporto tecnico UNI CEN/TR 15350, ovvero a
procedere con misurazione strumentale in campo.
2) Esposizioni WBV
Per le esposizioni WBV vanno
applicati i fattori correttivi per le differenti condizioni di impiego
qualora essi siano indicati sul
libretto di istruzioni ed uso fornito dal fabbricante. Si ricorda che i valori
di certificazione forniti dai fabbricanti sono riferiti ad attrezzature in
buone condizioni di
manutenzione per cui si
raccomanda di sottoporre ad un programma di manutenzione adeguato le attrezzature.
In particolare, i dati dichiarati dal fabbricante non sono rappresentativi
della reale esposizione WBV in campo se:
a) i sedili sono rotti o in
cattive condizioni di manutenzione (molle, imbottitura);
b) i sedili regolabili in peso
non sono regolati in maniera adeguata dal lavoratore o se il sistema di regolazione
è rotto;
c) gli pneumatici e gli
ammortizzatori non sono in buone condizioni di manutenzione.
Infine si sottolinea che ai fini
della valutazione del rischio è necessario prendere in esame anche altri
fattori, quali posture, modalità di prensione degli utensili, modalità
espositive che concorrono all’incremento del rischio, di cui all’art.202 punto
5, che possono essere valutati solo tramite osservazione diretta delle
condizioni di lavoro in campo.
Quali sono gli obblighi dei fabbricanti delle attrezzature di lavoro in
merito alla riduzione al minimo del rischio ed alla informazione sui valori di
vibrazioni emessi?
Gli obblighi dei fabbricanti (che
la legge associa a quelli dei fornitori) sono di produrre, vendere, noleggiare
e concedere in uso attrezzature di lavoro che siano rispondenti alle vigenti
disposizioni legislative e regolamentari in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
In generale i costruttori debbono
immettere sul mercato attrezzature che rispettino i RES dell’allegato 1 della
nuova direttiva macchine (recepita in Italia con il DLgs.17/2010) e “non pregiudicano
la sicurezza e la salute delle persone e, all'occorrenza, degli animali
domestici o dei beni, quando sono debitamente installate, mantenute in
efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni
ragionevolmente prevedibili”.
In merito alle vibrazioni e in
sintesi i costruttori hanno l’obbligo di far si che:
• la macchina sia progettata e
costruita in modo tale che i rischi dovuti alle vibrazioni
emesse siano ridotti al livello minimo,
in particolare alla fonte, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi
(punto 1.5.9 di Allegato 1 della nuova direttiva macchine);
• il sedile deve essere
progettato per ridurre le vibrazioni al livello più basso ragionevolmente possibile (punto 1.1.8.);
• nelle istruzioni per l’uso
vanno infine indicate (punto 3.6.3.1.), precisando l’incertezza di misura:
- per HAV il valore di awsum
quando superi 2,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s², occorre
indicarlo;
- per WBV il valore di awmax
quando superi 0,5 m/s²; se tale livello è inferiore o pari a 0,5 m/s², occorre indicarlo.
Nella valutazione dell’esposizione a vibrazioni meccaniche si deve
tenere conto dell’incertezza delle misure?
A differenza di quanto previsto
per la valutazione del rischio rumore, nel Capo III non è esplicitamente
richiesto al datore di lavoro di “tenere conto dell’incertezza delle misure
determinate secondo la prassi metrologica”.
La stima dell’incertezza
rappresenta tuttavia un elemento importante di qualsiasi misura strumentale, e
pertanto pare opportuno che se ne tenga conto conformemente a quanto prescritto
dalla buona prassi metrologica e quindi anche della misura di vibrazioni
meccaniche. In assenza di una determinazione analitica dell’incertezza, si può
considerare, secondo quanto riportato nella UNI EN ISO 5349-2, che l'incertezza
sul valore di A(8) per esposizioni HAV sia almeno dell'ordine del 20% del
valore calcolato. Si ritiene che questo valore possa essere utilizzato anche
per l'incertezza da associare al valore di A(8) per esposizioni WBV.
In ambito prevenzionistico
l’informazione sull’incertezza rappresenta un elemento importante nel perseguire
l’identificazione della corretta fascia di rischio dei lavoratori allo scopo di
mettere in atto le adeguate misure di prevenzione del rischio e protezione
degli esposti. Si suggerisce pertanto di tenerne conto conformemente a quanto
prescritto dalla buona prassi metrologica, e quindi, mutuando l’analogo
criterio stabilito per l’esposizione al rumore nella UNI 9432:2011, sommando l'incertezza
estesa al valore di A(8) calcolato (vedi Punto 2.08).
Nel caso vengano utilizzati i
valori di accelerazione ottenuti dai fabbricanti o dalla Banca Dati
Vibrazioni, essi già contengono
l’incertezza estesa. Pertanto il valore di A(8) calcolato a partire da questi
dati va utilizzato tal quale per il confronto con il valore limite di
esposizione.
Cosa significa quanto
indicato all’art.202, comma 2 che “… la misurazione … resta comunque il metodo di
riferimento.” per la determinazione dei livelli di esposizione ?
L’art.202, comma 2, del
DLgs.81/2008 stabilisce che la determinazione del livello di esposizione al rischio
possa essere effettuata utilizzando i dati rilevati sul campo presenti nelle
banche dati di Regioni o ISPESL (oggi INAIL) o, in loro assenza, i dati dei
fabbricanti ovvero mediante misurazioni, “…che resta comunque il metodo di
riferimento”.
Nel processo di valutazione del
rischio la determinazione del livello di esposizione mediante stima (nell’ordine:
dalla banca dati o dai dati dei fabbricanti) è legalmente accettabile e può
quindi essere una procedura alternativa alla misurazione se correttamente
rappresentativa delle condizioni espositive in esame, ovvero se realizzata con
le modalità indicate in questo documento.
Il fatto che la misurazione costituisca
il metodo di riferimento significa che, in casi dubbi o controversi o che abbisognano di
particolare precisione nel calcolo del livello di esposizione, in luogo di una stima effettuata con
dati rilevati dalle banche dati previste per legge (ad oggi, solo quella
presente sul Portale Agenti Fisici: www.portaleagentifisici.it)
o con i dati dei fabbricanti (secondo le indicazioni del Punto 3.07), dovrà
essere eseguita la misura della vibrazione sulla specifica attrezzatura
utilizzata.
Come principali situazioni che
richiedono la misurazione si indicano:
• situazioni espositive nelle
quali, non potendo giustificare, non sono disponibili né dati pertinenti in
banca dati né valori forniti dal fabbricante;
• attrezzature di lavoro per le
quali i dati del fabbricante siano in palese disaccordo con(sottostimano) i dati misurati
riportati in banca dati;
• attrezzature di lavoro i cui
libretti di istruzione riportino valori di accelerazione senza riferirsi ad alcuna
normativa CEN o a normativa CEN non pertinente al macchinario stesso;
• contenziosi sull’attendibilità
dei livelli di esposizione;
• valutazione dei livelli di
esposizione per indagini su presunte malattie professionali.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1070 volte.
Pubblicità