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"Linee guida per il coordinatore in fase di esecuzione dei lavori"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
12/12/2014 - Più volte si è
sottolineata l’importanza del ruolo del
coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (CSE), all’interno dei
cantieri edili, per poter fare prevenzione in un comparto purtroppo ancora
connotato da molti, troppi infortuni.
Su PuntoSicuro abbiamo dato
presentato spesso linee
guida, indicazioni procedurali e approfondito con interviste il tema delle
difficoltà e delle responsabilità penali dei coordinatori per la sicurezza,
spesso “ un
vaso di coccio tra vasi di ferro”.
Non potevamo dunque non
soffermarci su un nuovo documento che una breve circolare del Consiglio Nazionale degli Ingegneri definisce “un
utilissimo strumento di guida per gli ingegneri nel delicato settore della
sicurezza nei cantieri”.
Stiamo parlando delle “
Linee guida per il coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”, un lavoro realizzato
congiuntamente dalla Federazione Regionale Ordini Ingegneri dell'Emilia Romagna
e dalla Federazione Regionale degli Ordini degli Ingegneri della
Toscana.
Il documento si sofferma
innanzitutto sui
compiti di vigilanza
del coordinatore per la sicurezza.
Si indica che “la funzione
del CSE è di ‘alta’ vigilanza in termini di coordinamento delle imprese; la
vigilanza ‘operativa’ è di competenza del datore di lavoro delle imprese
esecutrici e in particolare dell’impresa affidataria. La puntuale, continua e
stringente vigilanza è compito del datore di lavoro e delle figure operative da
lui delegate quali il dirigente ed il preposto”. E le omissioni derivanti, ad
esempio, dagli accadimenti estemporanei che scaturiscono nel corso dello
sviluppo dei lavori “non rientrano nella sfera di controllo del CSE, ad
eccezione di quanto rilevabile direttamente da quest’ultimo nell’ambito delle
visite e dei sopralluoghi effettuati presso il cantiere”. Dunque il
compito di alta vigilanza del CSE “non
implica una costante e continua presenza in cantiere col compito di controllo
delle singole lavorazioni in atto (sarebbe bene individuare fasi o momenti
legati a specifiche lavorazioni sulla base del cronoprogramma in cui prevedere
la presenza)”. Nel documento sono indicati anche i momenti in cui la presenza del
CSE è ritenuta opportuna.
Si ricorda poi che il CSE pur
mantenendo la piena responsabilità dell’incarico ricevuto, “può avvalersi per
lo svolgimento della propria attività di collaboratori con adeguate capacità e
formazione”.
Veniamo alle linee guida vere e
proprie e alle
azioni descritte.
Azioni che riassumiamo in breve e
che vi invitiamo ad approfondire con la lettura integrale del documento:
1) “il CSE, ricevuti i documenti
PSC e “fascicolo”, effettua un sopralluogo nel sito che sarà oggetto del
cantiere per verificare il riscontro della documentazione ricevuta,
controllando che lo stato dei luoghi non abbia subito modificazioni dalla fine
della progettazione (per esempio apertura di cantieri limitrofi, modifiche
della viabilità, etc...). È opportuno lasciare traccia del sopralluogo
redigendo relativo verbale corredato da documentazione fotografica”;
2) dopo aver ricevuta dal
Committente (o dal Responsabile dei Lavori) l’avvenuta verifica dell’idoneità
tecnico-professionale delle imprese esecutrici con esito positivo, “procede
alla verifica dell’idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici, ricevuto/i
dalla/e Impresa/e affidataria/e controllandone la rispondenza rispetto a quanto
disposto dall’allegato XV del D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. e la congruità con
il PSC, dandone evidenza oggettiva al Committente o al Responsabile dei Lavori
e alle Imprese interessate. In caso di non idoneità provvede a richiedere,
tramite l’impresa affidataria, alla/e ditta/e esecutrice/i le integrazioni e
modifiche necessarie. Le imprese affidatarie ed esecutrici dovranno inviare i
POS modificati prima di iniziare le rispettive lavorazioni”. Il documento si
sofferma anche sul significato di verifica dell’ “
attuazione degli accordi tra le parti sociali” (D.Lgs. 81/08, art. 92),
in relazione alla verifica che in ogni impresa “sia stato nominato il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) o ci si avvalga di quello Territoriale
(RLST) di competenza”;
3) convoca una “riunione di
coordinamento preliminare, prima dell’inizio dei lavori, a cui parteciperanno:
Direzione Lavori; Impresa/e affidataria/e Imprese esecutrici già definite;
Lavoratori autonomi. Della riunione sarà data comunicazione al
Committente/responsabile dei lavori che potrà partecipare qualora lo ritenga
necessario”. Il documento si dilunga indicando, in modo non esaustivo, i
principali punti da trattare. Si ricorda che anche “se non espressamente
obbligatorie le
riunioni di coordinamento
rappresentano un utilissimo strumento di integrazione al PSC, per la
cooperazione ed il controllo del cantiere”;
4) “verifica di volta in volta
che tutte le imprese esecutrici e i lavoratori autonomi abbiano ricevuto
dall’Impresa/e affidataria/e copia del PSC e
ne abbiano accettato i contenuti”;
5) “convoca eventualmente
ulteriori riunioni di coordinamento in
occasione di e comunque in base alle indicazioni contenute nel cronoprogramma”.
Ad esempio con riferimento a ingresso in cantiere di ulteriori nuove Imprese esecutrici
e lavoratori autonomi, successive macrofasi di lavoro, periodi a maggior
rischio dovuto ad interferenze, sostanziali modifiche dell’opera, ...;
6) qualora riscontri “l’eventuale
ingresso in cantiere di Imprese esecutrici o lavoratori autonomi non autorizzati
comunica per iscritto al Committente o al Responsabile dei Lavori e
all’Impresa/e affidataria/e (per ‘non autorizzato’ si intende l’ingresso in
cantiere di Imprese o lavoratori autonomi dei quali non è stata formulata
richiesta di autorizzazione al Committente o al responsabile dei Lavori e per i
quali non sia ancora pervenuta l’autorizzazione da parte di questi)”;
7) effettua “frequenti
sopralluoghi in cantiere con
periodicità da determinare in funzione delle caratteristiche dell’opera
(comunque in occasione delle fasi critiche della realizzazione dell’opera) e
comunque, preferibilmente accompagnato dal capo cantiere e/o preposti delle
Imprese opportunamente nominati, per verificare la corretta applicazioni, da
parte delle Imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni
loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative
procedure di lavoro. Tale attività può essere condotta anche con l'ausilio di
apposite check list”. Il documento si sofferma sulla necessità di avere un
verbale, al termine della riunione seguente il sopralluogo, con indicate le
azioni “da effettuare (e a carico di chi) per eliminare le eventuali
inadempienze rilevate”;
8) in caso di inosservanza delle
disposizioni degli artt. 94-95-96 e 97 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e
ss.mm.ii. ed alla prescrizioni del PSC, il CSE “
contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori
autonomi interessati e all’impresa affidataria, trasmettendo copia del relativo
verbale al Committente o al Responsabile
dei Lavori. In caso di mancato adeguamento segnala le inosservanze al
Committente o al Responsabile dei Lavori proponendo la sospensione dei lavori,
l’allontanamento delle Imprese o Lavoratori autonomi, la risoluzione del
contratto”;
9) “in caso di pericolo grave e
imminente contesta per iscritto quanto riscontrato alle Imprese o Lavoratori
autonomi interessati e
sospende le
singole lavorazioni pericolose, trasmettendo copia del relativo verbale al
Committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria. Effettuati
gli adeguamenti dalle imprese interessate ne riscontra la corretta esecuzione
con un sopralluogo facendo riprendere le lavorazioni e trasmette il relativo
verbale al committente o al Responsabile dei Lavori e all’impresa affidataria”;
10) in occasione della
liquidazione del SAL (documento relativo allo Stato Avanzamento Lavori) il CSE “a
seguito di richiesta della Direzione Lavori approva, previa verifica, l’importo
relativo agli oneri della sicurezza”;
11) Il CSE, in corso d’opera, “aggiorna
e, alla fine dei lavori, completa il ‘fascicolo’ di cui all’art. 91 comma 1,
lett. b), completo dell’elaborato tecnico della copertura, se previsto, per
lavori ricadenti nel campo di applicazione dei regolamenti regionali, che, alla
fine dell’attività di cantiere, consegna al Committente o al Responsabile dei
Lavori, con evidenza oggettiva della avvenuta consegna”;
12) Il CSE, “al termine dei
lavori, previo accordo con D.L Committente e/o Responsabile dei Lavori, redige
il verbale di fine lavori di sua competenza e lo fa firmare al Committente e/o
al Responsabile dei Lavori e all’Impresa affidataria. Tale verbale è da
interpretare quale
conclusione
dell’incarico, fatto salvo la consegna del documento di cui al punto 11”;
13) Il CSE “redige direttamente
il verbale di sospensione delle singole lavorazioni in presenza di pericolo
grave ed imminente”.
Concludiamo ricordando che il
documento riporta in allegato un elenco con la documentazione da tenere in
cantiere.
Federazione Regionale Ordini
Ingegneri dell'Emilia Romagna, Federazione Regionale degli Ordini degli
Ingegneri della Toscana, “ Linee
guida per il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori”,
redatto dal Gruppo di lavoro Sicurezza degli Ingegneri Interfederazione Emilia
Romagna e Toscana, con la collaborazione propositiva dei Gruppi di Lavoro
“Cantieri” delle ASL delle stesse Regioni, edizione luglio 2014 (formato PDF, 156
kB).
Tiziano Menduto
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