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"Medico competente: valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
15/12/2014 - Il
medico competente è, come indicato
all’articolo 2 del D.Lgs. 81/2008, il
medico
in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui
all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29 comma
1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri
compiti di cui al presente decreto.
E, come la Cassazione penale
affermo già nel 2001, il medico competente (MC) non è solo un incaricato per
l’attività di la sorveglianza sanitaria ma riveste anche il più completo
ruolo di consulente del datore di lavoro in
materia sanitaria.
Ad affermarlo è un intervento che
si è tenuto al seminario “ Il ruolo
del RLS nella prevenzione dei rischi di natura ergonomica e da sovraccarico
biomeccanico”, organizzato dal SIRS Rimini il 23 novembre 2012; un intervento che non solo
descrive il ruolo del medico
competente ma ne elenca brevemente compiti e obblighi con riferimento al
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008).
Nell’intervento “
Compiti e obblighi del Medico Competente”,
a cura di Vittorio Masier (Medico del Lavoro UOPSAL - AUSL Rimini), ci si sofferma
in particolare sul
tema della
valutazione dei rischi, ricordando che (
articolo 29, D.Lgs. 81/2008) il datore di lavoro
effettua la valutazione ed elabora il
documento di cui all’articolo 17 comma 1 lettera a in collaborazione con il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente,
nei casi di cui all’articolo 41.
È l’
articolo 25 (obblighi del medico competente) a sottolineare poi
che
il medico competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di
prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione
della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità
psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei
confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del
servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre
alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della
salute”, secondo i principi della responsabilità sociale.
Senza dimenticare che (
articolo 18, D.Lgs. 81/2008)
il datore di lavoro deve inviare i
lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi
previsti a suo carico nel presente decreto.
Torniamo alla
valutazione dei rischi.
Come più volte raccontato anche
nei nostri
articoli, se la norma ha stabilito una precisa funzione, non ha tuttavia
“individuato modalità e procedure attraverso le quali il medico competente
possa svolgere tale compito”.
Un obbligo che è divenuto di
“attualità” specialmente nel momento in cui “la sanzione per la mancata
collaborazione è stata introdotta con il D.Lgs 106/09 che ha modificato
l’articolo 58”. Infatti come afferma l’ex Procuratore Generale della Corte di
Appello di Firenze, Dottor Beniamino Deidda, a proposito della cultura
giuridica italiana: ‘
fino a che non si
prevede un reato e una sanzione gli obblighi scivolano come acqua sul marmo’.
Il relatore riguardo alla collaborazione
alla valutazione dei rischi del MC descrive una
situazione ideale e una
situazione
reale:
-
situazione ideale: “il MC si riunisce con il DdL e con il RSPP
riesaminando congiuntamente il DVR (in bozza), formula le proprie osservazioni
e fornisce le proprie indicazioni che possono essere tenute in considerazione
dal DdL che procede a redigere il documento definitivo”;
-
situazione reale: “il MC si trova ad operare in una realtà fatta da
piccole e microimprese e con consulenti in materia di salute e sicurezza (RSPP
e non) non sempre di eccelso livello (Dott. Beniamino Deidda)”. Inoltre spesso
i MC “dichiarano che: viene proposto a loro il DVR solo per apporre la firma,
senza essere stati coinvolti nella valutazione; non conoscono il DVR perché non
sono stati coinvolti nella valutazione e non è stato proposto a loro di firmare
il documento”. Risulta quindi indispensabile che l’Organo di Vigilanza rivolga
la propria attenzione “alla prova della mancata collaborazione fra il DdL ed il
MC che potrà essere attribuita al MC allorquando il DdL dimostri di avere
richiesto al MC l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel T.U.” ( Sentenza
Tribunale di Pisa, Sez. Pen., 27 aprile 2011, n. 399).
La relazione dopo aver elencato i
documenti che il datore di lavoro dovrebbe fornire al medico competente,
ricorda, sempre in relazione ai compiti del MC, che l’
articolo 25 del TU fa riferimento ai
sopralluoghi:
il medico
competente visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza
diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di
una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro
ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
E nel corso del sopralluogo il MC
“può verificare ed integrare le informazioni già acquisite per definire e
valutare i rischi occupazionali. Può verificare le condizioni igieniche,
ergonomiche ed ambientali, analizzare il ciclo produttivo,verificare la
corrispondenze tra i rischi ipotizzati e le condizioni operative reali, può
dialogare con i lavoratori, il RLS, il RSPP ed il DDL”.
Veniamo poi alla
sorveglianza sanitaria, in questo caso
con riferimento al tema del seminario dedicato ai rischi di natura ergonomica.
Si indica che (
articolo 168, D.Lgs. 81/2008)
qualora non sia possibile evitare la
movimentazione manuale dei carichi ad opera dei lavoratori, il datore di lavoro
adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai mezzi appropriati e
fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre il
rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto
dell’ALLEGATO XXXIII, ed in particolare: (...)
sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo
41, sulla base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di
rischio di cui all’ALLEGATO XXXIII.
Dopo aver parlato del Protocollo
Sanitario, che deve “essere allineato con i rischi ritenuti significativi
riportati nel DVR”, la relazione ricorda che la sorveglianza
sanitaria comprende la visita medica preventiva/preassuntiva “intesa a
constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è
destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica”.
In particolare la
sorveglianza sanitaria a livello
individuale ha “lo scopo di:
- individuare lavoratori
portatori di ‘ipersuscettibilità’ per adottare idonee misure cautelative;
- individuare patologie in fase
preclinica per evitarne l’aggravamento;
- individuare lavoratori con
patologie conclamate per adottare misure protettive adeguate ed adempiere agli
obblighi medico legali”.
La visita medica “deve
comprendere:
- una raccolta anamnestica
approfondita che includa anche i fattori di rischio potenzialmente associabili
a CTD (terapie ormonali, BMI, menopausa, gravidanze, patologie tiroidee,
diabete, connettivopatie, pregresse fratture ecc.);
- anche l’esame obiettivo
riportato nella cartella sanitaria deve essere accurato e mirato a mettere in
luce l’efficienza dell’apparato muscolo-scheletrico”.
La
sorveglianza sanitaria a livello collettivo ha invece lo “scopo di;
- fornire dati aggiornati sulle
patologie individuate e sui disturbi che gruppi di lavoratori esposti lamentano
da inserire nel DVR (relazione sanitaria);
- verificare anche l’efficacia
degli interventi di prevenzione adottati per procedere ad una eventuale
rivalutazione del rischio”.
Senza dimenticare che la sorveglianza
sanitaria comprende anche la:
- “visita medica su richiesta del
lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi
professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a
causa dell’attività lavorativa svolta;
- visita medica in occasione del
cambio della mansione;
- visita medica alla cessazione
del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
- visita medica precedente alla
ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi”.
L’intervento termina presentando
il
giudizio di idoneità e i
contenuti minimi che deve avere.
Si sottolinea in particolare che
“il certificato nei casi di idoneità con limitazioni, è opportuno che riporti
in modo chiaro quali compiti od esposizioni devono essere evitati”.
Per concludere, riprendiamo il
caso segnalato dal relatore relativo al
licenziamento,
considerato poi illegittimo, di una lavoratrice il 4 luglio del 2012 da una
ditta mantovana che dava lavoro a 200 persone.
Il motivo addotto era “l’inidoneità
alla mansione per cui era stata assunta, ossia cernita, confezione e
cartonatrice delle patate. A stabilirlo una valutazione del medico competente
che aveva diagnosticato all’operaia una epicondilite acuta, disturbo meglio
conosciuto come ‘gomito del tennista’”.
La commissione medica dell’Asl,
che ha visitato l’operaia su sua stessa richiesta, ha poi stabilito, “vista la
natura transitoria dell’infiammazione che l’ha colpita, la sua idoneità alla
mansione, seppure con alcune limitazioni rispetto al passato”.
Il 28 settembre 2012 una veloce
sentenza viene depositata in cancelleria: “poco più di tre mesi per dire che il
licenziamento è illegittimo e da annullare” e che la lavoratrice “deve essere
reintegrata nel precedente posto di lavoro dall’azienda”.
SIRS – Atti del Convegno - 23
novembre 2012 - “ Compiti e obblighi del Medico
Competente”, Vittorio Masier - Medico del Lavoro UOPSAL - AUSL
Rimini (formato PDF, 512 kB);
RTM
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