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"I modelli organizzativi e i requisiti per la sorveglianza sanitaria"
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
07/01/2015 - Il comma 1 dell’art. 30 del D.Lgs. 81/2008 ricorda che un
modello di organizzazione e di gestione idoneo
ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa deve
essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema
aziendale per l’adempimento di vari obblighi giuridici. E tra questi
sono espressamente citati gli obblighi relativi alle attività di sorveglianza sanitaria.
Quali sono i
requisiti necessari in tema di sorveglianza sanitaria?
Per rispondere a questa domanda presentiamo un intervento ad convegno, dal titolo “ L'importanza
di un efficace modello di organizzazione e di gestione del rischio ai
sensi dell'art. 30 D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs 231/01 s.m.i.”, che si è tenuto nel 2012 a Como durante la “XIII Giornata della Sicurezza sul Lavoro”.
L’intervento "
Requisiti in tema di sorveglianza sanitaria",
a cura del Dr. Giovanni Genna (ASL provincia di Como), segnala che la
sorveglianza sanitaria, come descritta nel D.Lgs. 81/2008 è l’
insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di
svolgimento dell’attività lavorativa.
Dunque tale sorveglianza fa
riferimento ad una
azione preventiva
“per evitare che un lavoratore si possa ammalare, infortunare o aggravare una
patologia di origine professionale e non professionale:
- a causa dell’ambiente di lavoro
in cui opera (fumi, vapori aerodispersi, macchinari non a norma, cattiva
manutenzione…);
- a causa dei rischi specifici
della propria mansione (rumore, rischio chimico, movimentazione manuale
carichi,…);
- a causa del tipo di lavoro e
delle modalità di svolgimento del lavoro (mancata tutela in precari, atipici,
stagionali…);
- a causa di esposizioni
indirette”.
E in questo senso i
compiti del medico competente devono
prevedere:
- “
azione di prevenzione delle malattie professionali e degli infortuni:
conoscenza ciclo tecnologico, materie prime utilizzate, schede di sicurezza,
stato dei macchinari e relativa manutenzione, dispersione in ambiente di
inquinanti, adeguatezza dei D.P.I. e registrazione di tutte le criticità
presenti in ambiente di lavoro, valutazione
dei rischi, raccolta e interpretazione dei dati epidemiologici provenienti
dalla sorveglianza sanitaria, dal sopralluogo aziendale, ricerca attiva degli
indici infortunistici e dei tassi di malattie professionali verificatesi in
azienda o nel comparto di appartenenza;
-
azione medico legale: giudizio di idoneità alla mansione specifica,
denuncia delle malattie professionali o di possibile origine lavorativa con
relative informazioni medico legali sul significato delle stesse sia all’organo
di vigilanza che all’Istituto Assicuratore” attraverso il datore di lavoro.
Si sottolinea che la
visita medica “non potrà mai essere
considerata come il punto di arrivo della sorveglianza sanitaria, rappresenta
il punto di partenza attraverso la quale il medico competente modula la propria
azione preventiva anno dopo anno prendendo in considerazione: - l’esito delle
visite mediche;
- le criticità rilevate durante
il sopralluogo in azienda (almeno una volta l’anno);
- gli esiti dei monitoraggi
ambientali (fisico/chimico);
- gli esiti dei monitoraggi
biologici;
- le patologie extra lavorative
di ogni singolo lavoratore;
- la diversa suscettibilità
individuale, le differenze di genere, di età, le caratteristiche genetiche”.
Il monitoraggio statistico
periodico servirà poi a verificare, nel tempo, “l’efficacia delle misure di
prevenzione adottate nei confronti del gruppo omogeneo che del singolo
lavoratore”.
Se un luogo comune vede la tutela
sulla sicurezza dei lavoratori di pertinenza del datore di lavoro e la tutela
della salute di pertinenza esclusiva del medico competente su delega del datore
di lavoro (DL), in realtà “la sicurezza e la salute sono due facce della stessa
medaglia alla cui realizzazione
tutti devono
contribuire attivamente”.
Nelle slide dell’intervento, che
vi invitiamo a leggere integralmente, sono riportati a titolo esemplificativo i
vari obblighi del datore di lavoro e dei dirigente secondo il D.Lgs. 81/2008.
Con riferimento anche agli
obblighi del medico competente (comma 1, art. 25, D.Lgs. 81/2008), viene
presentato un breve
vademecum per una
buona Sorveglianza Sanitaria:
- “nomina del medico
competente;
- visita degli ambienti di lavoro
e individua nel lay-out le mansioni e i rischi;
- organizzazione del lavoro;
- acquisizione del registro
infortuni/denunce di malattie professionali (INAIL/AG);
- risultati dei campionamenti
ambientali;
- analizza gli eventuali
provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza;
- programma , attua con il
DL/RSPP le misure preventive e protettive individuate per contenere il rischio
alla fonte;
- individua DPI adeguati (per
ogni rischio e per ogni lavoratore);
- DVR;
- predispone il piano sanitario
mirato ove necessario;
- cartella sanitaria di rischio”.
La sorveglianza
sanitaria discende “da una buona valutazione dell’ambiente di lavoro,
dall’analisi dei rischi specifici e dall’organizzazione del lavoro”. E le varie
figure interessate alla gestione della sicurezza - DL, MC, RSPP ed RLS – “
devono collaborare a testimonianza che
i contenuti dell’analisi dei rischi (DVR) sono condivisi realmente”.
Un buon DVR dovrà essere:
- “dinamico;
- non riassuntivo delle
normative;
- coerente con la realtà
aziendale;
- ‘sintetico’ quindi facilmente
consultabile”.
Il relatore riporta poi alcuni
dati delle
attività di vigilanza
dell’ASL di Como nel 2011 relativi alle
sanzioni per inadempienze relative alla sorveglianza sanitaria.
L’ 85% delle sanzioni ha
riguardato la
responsabilità del datore
di lavoro riguardo all’inadempienza dei seguenti articoli:
- Art. 18 comma 1 lett. g) ‘
inviare i lavoratori alla visita medica
entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiede
al MC l’ osservanza …’ (55%);
- Art. 18 comma 1 lett. a) ‘
nomina il MC per l'effettuazione della
sorveglianza sanitaria’ (10%); - Art. 18 comma 1 lett. c) ‘
nell'affidare i compiti ai lavoratori, tiene
conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro
salute e alla sicurezza’(10%);
- Art. 18 comma 1 lett. f) ‘
richiede l'osservanza da parte dei singoli
lavoratori delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali...sull'uso dei DPC
e DPI messi a loro disposizione’(9%);
- Art. 18 comma 1 lett. bb) ‘
vigila affinchè i lavoratori per il quale
vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione
lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità” (1%).
Mentre il 15% delle sanzioni ha
visto la
responsabilità del medico
competente:
- Art. 25, comma 1 lett. b) ‘
programma ed effettua la sorveglianza
sanitaria di cui all'art. 41 attraverso protocolli sanitari definiti in
funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi
scientifici più avanzati’ (13%);
- Art. 25, comma 1 lettera l) ‘
il MC visita gli ambienti di lavoro almeno
una volta all’anno o a cadenza diversa in base alla valutazione dei rischi…’
(1%);
- Art. 41, comma 5 ‘
gli esiti della visita medica devono essere
allegati alla cartella sanitaria di rischio’ (1%).
Durante l’attività di vigilanza
“emerge, senza ombra di dubbio, il mancato coordinamento tra le varie figure
preposte alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori”. Se DL, MC,
RSPP ed RLS, sono figure presenti perché la legge lo prevede, “frequentemente la
loro nomina è un adempimento solo formale” e l’unico documento attestante una
“sorta” di condivisione è “esclusivamente il verbale di riunione periodica
obbligatoria nelle aziende con più di 15 dipendenti”.
In definitiva il DL deve
istituire all’interno dell’azienda un “
team
permanente” che “si occupi di sicurezza e di tutela della salute dei
lavoratori. Si tratta di una rete organizzativa e gestionale obbligatoria il
cui compito è di:
- programmare protocolli per
prevenire tali violazioni;
- vigilare sul funzionamento e
l’osservanza dei protocolli;
- adottare un sistema
disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle procedure attraverso
l’adozione di un codice etico (già previsto dall’art. 18, comma1 lett. f);
- apportare i correttivi;
- monitorare nel tempo”.
Si ricorda infine che il Modello
Organizzativo Gestionale per essere funzionale “deve coinvolgere tutti gli
attori individuati dal D.Lgs 81/08. I lavoratori devono essere coinvolti e
motivati attraverso adeguata formazione. Devono essere gli attori principali
nel meccanismo di verifica e di miglioramento (anche se, nella maggior parte
dei casi, sono relegati a semplici comparse, spettatori distaccati e passivi)”.
Per rendere i lavoratori
coscienti e consapevoli che il mancato rispetto delle regole può causare
conseguenze irreversibili sulla loro salute, è necessaria un’adeguata
informazione e
formazione sui rischi lavorativi e su come prevenire i danni da
essi causati. Inoltre un’efficace
addestramento
significa ‘
affiancamento per
l’apprendimento corretto delle procedure’ e aiuto reciproco tra
lavoratori/dirigenti per la correzione dei comportamenti non sicuri (es.
promemoria sull’opportunità dell’imbracature per la salita sui tetti,
azionamento del macchinario previa verifica dei sistemi di protezione, non
rimozione di carter idonei alla segregazione degli organi meccanici in
movimento…).
Insomma, conclude l’intervento,
un buon modello
di organizzazione e di gestione (MOG) pretende da tutti il rispetto delle
regole.
" Requisiti
in tema di sorveglianza sanitaria", a cura del Dr. Giovanni Genna (ASL
provincia di Como), intervento al convegno “L'importanza di un efficace modello
di organizzazione e di gestione del rischio ai sensi dell'art. 30 D.Lgs.
81/2008 e del D.Lgs 231/01 s.m.i.” che si è tenuto durante la “XIII Giornata
della Sicurezza sul Lavoro” (formato PDF, 513 kB).
Tiziano Menduto
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