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"Aziende agricole: la documentazione da tenere in azienda"

fonte www.puntosicuro.it / Aziende Agricole

07/01/2015 - Sul sito del Dipartimento di prevenzione (S.Pre.S.A.L.) dell’ Azienda Sanitaria Locale Roma H sono presenti diversi documenti, ricerche e interventi sulla materia della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una parte di questi documenti è riservata in particolare alla  sicurezza sul lavoro in agricoltura.
 
Sono ad esempio presenti due interventi del Dott. Marco Valentini (S.Pre.S.A.L. ASL RM H) al convegno “ Sicurezza in agricoltura:sicuri di lavorare sicuri?” che si è tenuto il 19 giugno e il 13 settembre 2013.

Ci soffermiamo brevemente sul primo documento “ Macchine ed attrezzature agricole”, che affronta un tema più volte trattato dal nostro giornale.
Il documento ricorda che nel comparto agricolo il rischio macchina deriva principalmente da:
- “parco macchine vecchio;
- mancanza dei requisiti minimi di sicurezza delle macchine;
- cattiva gestione per ‘comodità’ di utilizzo e manutenzione eseguita ‘in economia’ all’interno della azienda;
- utilizzo non corretto delle macchine”.
Inoltre spesso le macchine sono condotte “da ragazzi molto giovani o da persone anziane, o da lavoratori occasionali ‘hobbisti’ che svolgono normalmente altre attività. Spesso non hanno l’età o l’adeguata esperienza per usare quelle macchine”.
Viene anche ricordato che le macchine agricole devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza previsti dal DLgs 81/2008, all. V ed essere adeguate alla Nuova Direttiva Macchine.
 
Veniamo tuttavia al secondo intervento che ci permette di ricordare invece alle aziende del comparto agricolo quale sia la documentazione da conservare in materia di salute e sicurezza.
 
Infatti in “ Documenti da tenere in azienda” viene presentato un elenco non esaustivo della documentazione da tenere in azienda: documentazione che “deve essere tenuta presso l’azienda agricola e regolarmente aggiornata”.
 
È evidente che nella documentazione di sicurezza da tenere è innanzitutto necessario segnalare:
- Documento di valutazione dei rischi (DVR) “comprensivo di: nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione delle emergenze e relativi attestati di formazione; nomina del medico competente (ove necessario);
- Registro infortuni (mod. aggiornato alla normativa vigente) vidimato dalla ASL territorialmente competente;
- Contratti d’appalto o di prestazione d’opera con relativi DUVRI ( Documento Unico Valutazione Rischi Interferenti);
- Piano d’emergenza aziendale comprendente misure di emergenza da attuare in caso di lotta antincendio e misure di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda e al numero di persone presenti”.
 
Riguardo poi ai rischi meccanici bisogna tenere in azienda:
- Libretto e verifica periodica dei mezzi di sollevamento (muletto o ascensori e montacarichi, carroponti);
- Libretti di istruzione e manutenzione delle macchine e delle attrezzature in uso;
- Documenti di circolazione per i veicoli;
- Abilitazione all’utilizzo di specifiche attrezzature da lavoro ( trattori agricoli o forestali, macchine movimento terra ecc) o esperienza biennale documentata con autocertificazione (DPR 445/2000) (valida solo 5 anni)”.
 
Altri documenti possono riguardare i rischi elettrici - la Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, anche per interventi parziali, completa degli allegati obbligatori (in particolare il progetto dell’impianto per impianti superiori a 6 kw) – e i rischi esplosione ed incendi:
- “Certificato di prevenzione incendi ove richiesto;
- Contratto per la verifica periodica dei mezzi di estinzione e rivelatori automatici d’incendio se presenti;
- Registro dei controlli”.
Inoltre l’intervento fornisce informazioni sulla documentazione dei rischi igienico-ambientali:
- “Registro rifiuti ove richiesto;
- Schede di sicurezza delle sostanze in uso;
- Patentini per l’utilizzo di prodotti fitosanitari;
- Autorizzazione pozzi e referti analitici delle acque;
- Smaltimento acque reflue;
- Fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari presenti in azienda (devono essere conservate per 3 anni);
- DIA sanitaria (reg. 853/2004) per attività di produzione primaria”.
 
Senza dimenticare che il Registro dei trattamenti (quaderno di campagna) - art.42 DPR 290/2001; Circ. 30/10/2002 Ministero Agricoltura – “riporta cronologicamente l’ elenco dei trattamenti eseguiti nelle diverse colture (moduli distinti per singole colture) o sulle derrate alimentari immagazzinate, con registrazione del prodotto, quantità utilizzata e avversità”.
E la registrazione “deve essere fatta per tutti i prodotti fitosanitari (anche non classificati) entro 30 gg dal trattamento. Nel caso di trattamenti da parte di contoterzisti il registro deve essere compilato dal titolare dell’azienda. Il registro deve essere conservato per i tre anni successivi a quello dei trattamenti (art. 16 c3 DLgs 150/2012)”.
 
Viene poi menzionata la documentazione relativa alla medicina del lavoro - Certificati di idoneità al lavoro di ciascun dipendente, incluse le visite preventive e le successive visite periodiche se necessarie – e la documentazione relativa alla formazione del personale (verbali ed attestati dei corsi di formazione).
 
Concludiamo questa breve rassegna di documenti utili alle aziende agricole, con un documento pubblicato invece dall’ Ausl di Reggio Emilia per favorire comportamenti omogenei negli interventi di vigilanza in materia di sicurezza nel comparto agricolo.
 
Nel “ Documento di omogeneità dei comportamenti in vigilanza. Agricoltura” vengono riportati i vari aspetti, in vari ambiti, che devono essere controllati nei sopralluoghi da chi effettua la vigilanza. Un documento che permette alle aziende di verificare, anche in questo caso, il rispetto di quanto richiesto dalla normativa.
 
Questi i temi affrontati dal documento:
- formazione;
- informazione/formazione lavoratori sub-ordinati (Artt.36 e 37 del D.lgs 81/08 e Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011);
- abilitazione operatori che utilizzano particolari attrezzature (Art.73 del D.lgs 81/08 e Accordo Stato/Regioni del 22/02/2012);
- scale di accesso alla sala di mungitura;
- altre scale;
- dispositivi di protezione individuale;
- luoghi di lavoro;
- vasche raccolta liquame;
- pronto soccorso;
- estintori / idranti;
- prodotti fitosanitari;
- trattrice;
- macchine agricole semoventi;
- motosega;
- motocoltivatori e motozappe;
- frese – zappe – erpici;
- trinciatrice/trincia stocchi;
- carri desilatori;
- rotoimballatrice;
- spandiconcime;
- spandiletame;
- irrigatore;
- carro autocaricante.
 
A livello esemplificativo ricordiamo ad esempio, al di là della documentazione necessaria, quanto viene verificato in merito ai prodotti fitosanitari:
- “il deposito o l'eventuale armadietto è dotato di sistema di chiusura a chiave?
- sulla porta esterna del locale di deposto sono apposti cartelli segnalatori di pericolo della presenza di prodotti fitosanitari e indicanti il divieto di fumare ed uso di fiamme libere (art.163)?
- è presente un lavandino nelle immediate vicinanze del deposito? (art. 64 - all IV punto 1.13.1.1);
- le confezioni dei prodotti fitosanitari sono integre e ben chiuse? (art. 64 - all IV punto 2.1.1)”.
 
 
 
Azienda Sanitaria Locale Roma H, “ Macchine ed attrezzature agricole”, a cura del Dott. Marco Valentini (S.Pre.S.A.L. ASL RM H), intervento al convegno “Sicurezza in agricoltura:sicuri di lavorare sicuri?” (formato PDF, 2.30 MB).
 
Azienda Sanitaria Locale Roma H, “ Documenti da tenere in azienda”, a cura del Dott. Marco Valentini (S.Pre.S.A.L. ASL RM H), intervento al convegno “Sicurezza in agricoltura:sicuri di lavorare sicuri?” (formato PDF, 856 kB).
 
Azienda Unità Sanitaria Locale di Reggio Emilia, “ Documento di omogeneità dei comportamenti in vigilanza. Agricoltura” (formato PDF, 1.27 MB).
 
 
RTM

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