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"Aziende agricole: la documentazione da tenere in azienda"
fonte www.puntosicuro.it / Aziende Agricole
07/01/2015 - Sul sito del Dipartimento di prevenzione (S.Pre.S.A.L.) dell’ Azienda Sanitaria Locale Roma H sono
presenti diversi documenti, ricerche e interventi sulla materia della
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Una parte di
questi documenti è riservata in particolare alla
sicurezza sul lavoro in agricoltura.
Sono ad esempio presenti due interventi del Dott. Marco Valentini (S.Pre.S.A.L. ASL RM H) al convegno “
Sicurezza in agricoltura:sicuri di lavorare sicuri?” che si è tenuto il 19 giugno e il 13 settembre 2013.
Ci soffermiamo brevemente sul
primo documento “
Macchine ed
attrezzature agricole”, che affronta un tema più volte trattato dal nostro
giornale.
Il documento ricorda che nel
comparto agricolo il
rischio macchina
deriva principalmente da:
- “parco macchine vecchio;
- mancanza dei requisiti minimi
di sicurezza delle macchine;
- cattiva gestione per ‘comodità’
di utilizzo e manutenzione eseguita ‘in economia’ all’interno della azienda;
- utilizzo non corretto delle
macchine”.
Inoltre spesso le macchine sono
condotte “da ragazzi molto giovani o da persone anziane, o da lavoratori
occasionali ‘hobbisti’ che svolgono normalmente altre attività. Spesso non
hanno l’età o l’adeguata esperienza per usare quelle macchine”.
Viene anche ricordato che le macchine
agricole devono rispettare i requisiti minimi di sicurezza previsti dal
DLgs 81/2008, all. V ed essere adeguate alla Nuova Direttiva Macchine.
Veniamo tuttavia al secondo
intervento che ci permette di ricordare invece alle aziende del comparto
agricolo quale sia la
documentazione da
conservare in materia di salute e sicurezza.
Infatti in “
Documenti da tenere in azienda” viene presentato un elenco non
esaustivo della documentazione da tenere in azienda: documentazione che “deve
essere tenuta presso l’azienda agricola e regolarmente aggiornata”.
È evidente che nella
documentazione di sicurezza da tenere è innanzitutto necessario segnalare:
-
Documento di valutazione dei rischi (DVR) “comprensivo di: nomina
del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, degli incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, primo soccorso e gestione
delle emergenze e relativi attestati di formazione; nomina del medico
competente (ove necessario);
-
Registro infortuni (mod. aggiornato alla normativa vigente)
vidimato dalla ASL territorialmente competente;
-
Contratti d’appalto o di prestazione d’opera con relativi DUVRI ( Documento
Unico Valutazione Rischi Interferenti);
-
Piano d’emergenza aziendale comprendente misure di emergenza da
attuare in caso di lotta antincendio e misure di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave ed immediato, adeguate alla natura dell’attività, alle
dimensioni dell’azienda e al numero di persone presenti”.
Riguardo poi ai
rischi meccanici bisogna tenere in
azienda:
- Libretto e verifica periodica
dei mezzi di sollevamento (muletto o ascensori e montacarichi, carroponti);
- Libretti di istruzione e
manutenzione delle macchine e delle attrezzature in uso;
- Documenti di circolazione per i
veicoli;
- Abilitazione all’utilizzo di
specifiche attrezzature da lavoro ( trattori
agricoli o forestali, macchine movimento terra ecc) o esperienza biennale
documentata con autocertificazione (DPR 445/2000) (valida solo 5 anni)”.
Altri documenti possono
riguardare i
rischi elettrici - la
Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico, anche per interventi
parziali, completa degli allegati obbligatori (in particolare il progetto
dell’impianto per impianti superiori a 6 kw) – e i
rischi esplosione ed incendi:
- “Certificato di prevenzione
incendi ove richiesto;
- Contratto per la verifica
periodica dei mezzi di estinzione e rivelatori automatici d’incendio se
presenti;
- Registro dei controlli”.
Inoltre l’intervento fornisce informazioni
sulla documentazione dei
rischi
igienico-ambientali:
- “Registro rifiuti ove
richiesto;
- Schede di sicurezza delle
sostanze in uso;
- Patentini per l’utilizzo di
prodotti fitosanitari;
- Autorizzazione pozzi e referti
analitici delle acque;
- Smaltimento acque reflue;
- Fatture di acquisto dei
prodotti fitosanitari presenti in azienda (devono essere conservate per 3
anni);
- DIA sanitaria (reg. 853/2004)
per attività di produzione primaria”.
Senza dimenticare che il
Registro dei trattamenti (quaderno di
campagna) - art.42 DPR 290/2001; Circ. 30/10/2002 Ministero Agricoltura –
“riporta cronologicamente l’
elenco dei
trattamenti eseguiti nelle diverse colture (moduli distinti per singole
colture) o sulle derrate alimentari immagazzinate, con registrazione del
prodotto, quantità utilizzata e avversità”.
E la registrazione “deve essere
fatta per tutti i prodotti fitosanitari (anche non classificati) entro 30 gg
dal trattamento. Nel caso di trattamenti da parte di contoterzisti il registro
deve essere compilato dal titolare dell’azienda. Il registro deve essere
conservato per i tre anni successivi a quello dei trattamenti (art. 16 c3 DLgs
150/2012)”.
Viene poi menzionata la
documentazione relativa alla
medicina
del lavoro - Certificati di idoneità al lavoro di ciascun dipendente,
incluse le visite preventive e le successive visite periodiche se necessarie –
e la documentazione relativa alla
formazione
del personale (verbali ed attestati dei corsi di formazione).
Concludiamo questa breve rassegna
di documenti utili alle aziende agricole, con un documento pubblicato invece
dall’ Ausl di Reggio Emilia
per favorire comportamenti omogenei negli interventi di vigilanza in materia di
sicurezza nel comparto agricolo.
Nel “
Documento di omogeneità dei comportamenti in vigilanza. Agricoltura”
vengono riportati i vari aspetti, in vari ambiti, che devono essere controllati
nei sopralluoghi da chi effettua la vigilanza. Un documento che permette alle
aziende di verificare, anche in questo caso, il rispetto di quanto richiesto
dalla normativa.
Questi i
temi affrontati dal documento:
- formazione;
- informazione/formazione
lavoratori sub-ordinati (Artt.36 e 37 del D.lgs 81/08 e Accordo Stato/Regioni
del 21/12/2011);
- abilitazione operatori che
utilizzano particolari attrezzature (Art.73 del D.lgs 81/08 e Accordo
Stato/Regioni del 22/02/2012);
- scale di accesso alla sala di
mungitura;
- altre scale;
- dispositivi di protezione
individuale;
- luoghi di lavoro;
- vasche raccolta liquame;
- pronto soccorso;
- estintori / idranti;
- prodotti fitosanitari;
- trattrice;
- macchine agricole semoventi;
- motosega;
- motocoltivatori e motozappe;
- frese – zappe – erpici;
- trinciatrice/trincia stocchi;
- carri desilatori;
- rotoimballatrice;
- spandiconcime;
- spandiletame;
- irrigatore;
- carro autocaricante.
A livello esemplificativo
ricordiamo ad esempio, al di là della documentazione necessaria, quanto viene
verificato in merito ai
prodotti
fitosanitari:
-
“il deposito o l'eventuale
armadietto è dotato di sistema di chiusura a chiave?
-
sulla porta esterna del locale di deposto sono apposti cartelli
segnalatori di pericolo della presenza di prodotti fitosanitari e indicanti il
divieto di fumare ed uso di fiamme libere (art.163)?
- è presente un lavandino nelle immediate vicinanze del
deposito? (art. 64 - all IV punto 1.13.1.1);
- le confezioni dei prodotti fitosanitari sono integre e ben chiuse? (art. 64 - all
IV punto 2.1.1)”.
Azienda Sanitaria Locale Roma H,
“ Macchine ed attrezzature agricole”, a cura del Dott. Marco
Valentini (S.Pre.S.A.L. ASL RM H), intervento al convegno “Sicurezza in
agricoltura:sicuri di lavorare sicuri?” (formato PDF, 2.30 MB).
Azienda Sanitaria Locale Roma H,
“ Documenti da tenere in azienda”, a cura del Dott. Marco
Valentini (S.Pre.S.A.L. ASL RM H), intervento al convegno “Sicurezza in
agricoltura:sicuri di lavorare sicuri?” (formato PDF, 856 kB).
Azienda Unità Sanitaria Locale di
Reggio Emilia, “ Documento di omogeneità dei comportamenti in vigilanza.
Agricoltura” (formato PDF, 1.27 MB).
RTM
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