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"Risposte a quesiti sui Rappresentanti dei Lavoratori (RLS)"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
07/01/2015 -
Pubblichiamo alcuni quesiti sui
Rappresentanti dei Lavoratori (RLS),
elaborati
dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della
Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro
della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che Info.Sicuri è
un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a
tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di
lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti,
professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili
sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
In sede di «Riunione annuale di Prevenzione e Protezione» i Rappresentanti
dei Lavoratori (RLS) possono richiedere al Medico Competente informazioni su
quanti lavoratori sono risultati non negativi all’accertamento di assenza di
tossicodipendenza, quanti casi di patologie specifiche (sindromi
ansioso-depressive, patologie tumorali, patologie apparato locomotore ecc.)
sono emerse nei lavoratori?
L’articolo 25, lettera i), del
D.lgs. 81/08 stabilisce il seguente obbligo a carico del medico
competente: «comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui
all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di
prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti
dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della
sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di
detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori».
Pertanto, i risultati anonimi
collettivi non solo sono richiedibili dai Rappresentanti
dei Lavoratori, ma esiste un preciso obbligo in tal senso a carico del
medico competente.
Scrivo per avere chiarimenti in merito ad un dubbio circa la formazione
degli RLS. E’ vero che è obbligatorio organizzare uno stage in azienda di 4
ore?
L’articolo 37, comma 11 del
D.lgs. 81/08 stabilisce che «La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali,
di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di
prevenzione e protezione adottate» e che «Le modalità, la durata e i contenuti
specifici della formazione del rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva nazionale».
Il soggetto formatore, con la
collaborazione dell’organismo paritetico, definisce il programma formativo per
dare attuazione alla norma e agli accordi contrattuali.
Lo stage in azienda completa il
percorso formativo nella parte riguardante i «rischi specifici presenti in
azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate».
Gli RLS possono visionare, previa richiesta al Datore di Lavoro, le prescrizioni
che gli Organi di Vigilanza hanno comminato alla propria azienda?
Ai sensi e per gli effetti
dell’art. 50, comma 1, lettera f), del D.lgs. 81/08, copia dei verbali
dell’organo di vigilanza devono essere consegnati ai rappresentati
dei lavoratori per la sicurezza.
Qualora gli RLS non siano
destinatari dei suddetti verbali possono rivolgersi all’organo di vigilanza.
Vorrei sapere se la figura del RLS è compatibile con l’incarico di addetto
al primo soccorso e antincendio, ovvero la stessa persona può ricoprire tutti
gli incarichi suddetti?
Non ci sono incompatibilità in
questo senso.
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