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"Risposte a quesiti sui Rappresentanti dei Lavoratori (RLS)"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

07/01/2015 -
Pubblichiamo alcuni quesiti sui  Rappresentanti dei Lavoratori (RLS),  elaborati dal gruppo di lavoro info.sicuri e tratti dalla raccolta della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte, aggiornata al 2014. Ricordiamo che  Info.Sicuri è un servizio della Regione Piemonte che si pone l’obiettivo di fornire a tutti i soggetti portatori di obblighi e responsabilità (datori di lavoro, responsabili e addetti alla sicurezza, dirigenti, preposti, professionisti, lavoratori e loro rappresentanti) informazioni utili sulla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

In sede di «Riunione annuale di Prevenzione e Protezione» i Rappresentanti dei Lavoratori (RLS) possono richiedere al Medico Competente informazioni su quanti lavoratori sono risultati non negativi all’accertamento di assenza di tossicodipendenza, quanti casi di patologie specifiche (sindromi ansioso-depressive, patologie tumorali, patologie apparato locomotore ecc.) sono emerse nei lavoratori?
 
L’articolo 25, lettera i), del D.lgs. 81/08 stabilisce il seguente obbligo a carico del medico competente: «comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori».
Pertanto, i risultati anonimi collettivi non solo sono richiedibili dai Rappresentanti dei Lavoratori, ma esiste un preciso obbligo in tal senso a carico del medico competente.
 
Scrivo per avere chiarimenti in merito ad un dubbio circa la formazione degli RLS. E’ vero che è obbligatorio organizzare uno stage in azienda di 4 ore?
 
L’articolo 37, comma 11 del D.lgs. 81/08 stabilisce che «La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate» e che «Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale».
Il soggetto formatore, con la collaborazione dell’organismo paritetico, definisce il programma formativo per dare attuazione alla norma e agli accordi contrattuali.
Lo stage in azienda completa il percorso formativo nella parte riguardante i «rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate».
 
Gli RLS possono visionare, previa richiesta al Datore di Lavoro, le prescrizioni che gli Organi di Vigilanza hanno comminato alla propria azienda?
 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1, lettera f), del D.lgs. 81/08, copia dei verbali dell’organo di vigilanza devono essere consegnati ai rappresentati dei lavoratori per la sicurezza.
Qualora gli RLS non siano destinatari dei suddetti verbali possono rivolgersi all’organo di vigilanza.
 
Vorrei sapere se la figura del RLS è compatibile con l’incarico di addetto al primo soccorso e antincendio, ovvero la stessa persona può ricoprire tutti gli incarichi suddetti?
 
Non ci sono incompatibilità in questo senso.
 
 
 
 

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