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"Inail: le linee guida per i casi di infortunio in itinere"
fonte www.puntosicuro.it / Linee Guida
09/01/2015 - L’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail) interviene ancora una volta sul delicato
tema degli infortuni in itinere,
sugli eventi lesivi che occorrono ad esempio ai lavoratori durante il
tragitto dall’abitazione al luogo in cui deve essere svolta la
prestazione lavorativa e viceversa. Ricordando che ogni anno circa la
metà degli infortuni mortali si verificano fuori dall’azienda, con la strada come principale “scenario”.
Se nell’ottobre del 2013 era stata emessa dall’Inail una circolare sui “ criteri per la trattazione dei casi di infortunio avvenuti in missione e in trasferta”, una
nuova circolare prende atto dell’orientamento della Cassazione sulla necessità di valutare, negli infortuni in itinere, le esigenze familiari al fine di ammetterli o meno alla tutela assicurativa.
Si tratta della
Circolare n. 62 del 18 dicembre 2014 -
Linee guida per la trattazione dei casi di
infortuni in itinere. Deviazioni per ragioni personali - che stabilisce che l’incidente occorso
al lavoratore nel tragitto casa-lavoro, interrotto o deviato per accompagnare
il proprio figlio a scuola, potrà essere ammesso alla tutela assicurativa
dell’Inail per gli infortuni in
itinere, previa verifica della necessità dell’uso del mezzo privato.
In particolare la questione si è
posta in relazione all'art. 12 del D.Lgs 38/2000 che prevede l’esclusione della
tutela dell’infortunio in itinere nel “
caso
di interruzione o deviazione del tutto indipendenti dal lavoro o, comunque, non
necessitate […]. L’interruzione e la deviazione si
intendono necessitate quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad
esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente
rilevanti”.
E - come rilevato dalle stesse
linee guida – “il significato da attribuire al concetto di esigenze essenziali
continua a suscitare perplessità in fase di applicazione”.
Ricordando che “quello delle
deviazioni è un tema molto complesso che in alcuni Paesi europei è “
oggetto di una minuziosa regolamentazione,
con soluzioni normative più o meno ampie ma tutte, comunque, attente alla
rilevanza sociale delle motivazioni che hanno portato alla deviazione”
(Linee guida per la trattazione dei casi di infortuni in itinere” del 4 maggio
1998), il nuovo documento indica ad esempio che in Francia sono ritenute
normali le deviazioni e le interruzioni che interessano le necessità della vita
quotidiana (ad esempio il vettovagliamento della famiglia o gli acquisti fatti
in farmacia per una visita urgente dal medico, per prelievi e depositi bancari).
In Germania, invece, la tutela
assicurativa permane quando l’assicurato devia dal percorso diretto di
andata e ritorno dal posto di lavoro per accompagnare o andare a prendere un
figlio affidato alla vigilanza di terzi.
Riguardo dunque all’
estensione della tutela assicurativa
agli eventi in itinere occorsi durante il percorso interrotto o deviato per
accompagnare i figli a scuola, le nuove linee guida
– che si applicano ai casi
futuri, a quelli ancora in istruttoria e a quelli per i quali sono in atto
controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non ancora prescritti o
decisi con sentenze passate in giudicato – precisano che il
riconoscimento dell’indennizzo “
è subordinato alla verifica delle modalità e
delle circostanze del singolo caso (come l’età dei figli, la lunghezza della
deviazione, il tempo della sosta, la mancanza di soluzioni alternative per
assolvere l’obbligo familiare di assistenza dei figli) attraverso le quali sia
ravvisabile, ragionevolmente, un collegamento finalistico e ‘necessitato’ tra
il percorso effettuato e il soddisfacimento delle esigenze e degli obblighi
familiari, la cui violazione è anche penalmente sanzionata”.
Concludiamo segnalando che, come già accennato a inizio articolo, tale estensione della protezione tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “ criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, “ salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa”.
Concludiamo segnalando che, come già accennato a inizio articolo, tale estensione della protezione tiene conto dell’evoluzione della giurisprudenza della Suprema Corte, e in particolare del “ criterio della ragionevolezza” attraverso il quale, “ salvaguardando le esigenze umane e familiari del lavoratore costituzionalmente garantite, e conciliandole con i doveri derivanti dal rapporto di lavoro, la Suprema Corte ha reso sempre più penetrante la protezione assicurativa”.
RTM
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