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"Chiarimenti su sicurezza antincendio e impianti fotovoltaici"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
14/01/2015 - In questi anni, anche attraverso gli incentivi proposti in vari
paesi, è sensibilmente aumentata l’attenzione verso il mondo dei sistemi fotovoltaici,
attenzione che deve essere tuttavia rivolta anche alla sicurezza di chi
opera nel settore e alla valutazione dell’eventuale aumento del rischio incendio correlata all'installazione di un
impianto fotovoltaico.
Ricordiamo a questo proposito che il DPR 151/2011 presenta
le modalità operative, le procedure e le semplificazioni di prevenzione
incendi per le attività assoggettate (divise nelle categoria A, B e C).
E se in linea generale gli impianti fotovoltaici non rientrano fra le
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, laddove
l’installazione dell’impianto comporti un aggravio del livello di
rischio, sono da seguire precisi adempimenti relativi al regolamento
antincendio.
A parlarne è il Ministero
dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la
Nota n° 12678 del 28 ottobre 2014.
In risposta ad un quesito sugli
impianti fotovoltaici, la Nota segnala in particolare che la “valutazione
dell’aggravio di rischio correlata alla
installazione
di un impianto fotovoltaico a servizio di una attività soggetta deve essere
effettuata tenendo conto degli obiettivi di sicurezza evidenziati nelle note n.
1324 del 07/02/2012 e n. 6334 del 04/05/2012: le soluzioni tecniche contenute
nelle predette note non devono essere considerate quali indicazioni
prescrittive, ed il professionista, attraverso lo strumento della valutazione
del rischio, può individuare soluzioni alternative al fine del raggiungimento
dei sopra richiamati obiettivi di sicurezza
antincendio”.
Ed in coerenza con quanto già
chiarito nella nota n. 6334 del 04/05/2012, “solo nel caso in cui dalla
valutazione del rischio
incendio emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio per attività di categoria B o C, dovuto alla installazione di
impianti fotovoltaici, dovranno essere attivate le procedure previste dall’art.
3 del DPR 151/2011”.
Art. 3 - Valutazione dei
progetti
1.Gli enti ed i privati
responsabili delle attività di cui all'Allegato I, categorie B e C, sono
tenuti a richiedere, con apposita istanza, al Comando l'esame dei progetti di
nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a
quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di
sicurezza antincendio.
(...) |
Per “le attività di categoria A,
e per quelle di categoria B e C, per le quali a valle della valutazione del
rischio non emerga un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza
antincendio dovuto alla installazione di impianti fotovoltaici, si può
procedere agli adempimenti di cui all’art. 4 del DPR
151/2011, in linea con quanto stabilito anche all’art. 4 comma 7 del D.M.
07/08/2012”.
Art. 4 - Controlli di
prevenzione incendi
1. Per le attività di cui
all'Allegato I del presente regolamento, l'istanza di cui al comma 2
dell'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, è presentata
al Comando, prima dell'esercizio dell'attività, mediante segnalazione
certificata di inizio attività, corredata dalla documentazione prevista dal
decreto di cui all'articolo 2, comma 7, del presente regolamento. Il Comando
verifica la completezza formale dell'istanza, della documentazione e dei
relativi allegati e, in caso di esito positivo, ne rilascia ricevuta.
(...) |
Riportiamo a questo proposito il
parere della Direzione Regionale
riguardo al
quesito relativo
all’individuazione delle procedure di prevenzione incendi conseguenti
l’installazione di un impianto fotovoltaico.
Sempre tenendo conto delle note
ministeriali n. 1324 del 7/02/2012 e 6334 del 4/05/2012, si forniscono i
seguenti pareri:
- “l’installazione di un impianto
fotovoltaico in un edificio esistente soggetto ai controlli di prevenzione
incendi costituisce sempre una variazione delle condizioni di sicurezza
precedentemente accertate e pertanto devono essere attivate le procedure di cui
all’art.4, comma 6, del DPR 151/2011. Le indicazioni di cui alla nota
ministeriale n. 6334 del 4/05/2012 (1° chiarimento della tabella allegata)
forniscono gli elementi di valutazione volti a stabilire se la modifica
comporti o meno aggravio del rischio”;
- la valutazione di cui al punto
precedente deve essere effettuata anche in caso di impianto fotovoltaico
progettato secondo la linea guida allegata alla nota ministeriale n. 1324 del
7/02/2012. Si ritiene peraltro che tale valutazione non debba ottenere
l’assenso preliminare del Comando, in quanto non previsto nel regolamento di
prevenzione incendi;
- le procedure da attuare in
esito alla suddetta valutazione sono chiaramente individuate nella citata nota
di chiarimento (3° chiarimento della tabella allegata);
- le considerazioni svolte si
riferiscono ad impianti incorporati, indipendentemente dalle modalità di
utilizzo dell’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico (in concorso o in
alternativa a quella fornita dalla rete di distribuzione pubblica)”.
Ricordiamo per concludere che la
nota riporta anche il Parere del Comando in risposta al quesito formulato.
Tiziano Menduto
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