"In Gazzetta le Regole tecniche i documenti informatici delle P.A."
fonte www.lavoripubblici.it / Eventi e Appuntamenti
Il DPCM detta le regole tecniche previste:
- per i documenti informatici di cui all'art. 20, commi 3 e 4, all'art. 22, commi 2 e 3, all'art. 23, e all'art. 23-bis, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";
- dall'art. 23-ter, commi 3 e 5, dall'art. 40, comma 1 e dall'art. 41, comma 2-bis del Codice in materia di documenti amministrativi informatici e fascicolo informatico.
Il decreto è composto da 5 capi, 17 articoli e 5 allegati.
Capo I - DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1 - Definizioni
Art. 2 - Oggetto e ambito di applicazione
Capo II - DOCUMENTO INFORMATICO
Art. 3 - Formazione del documento informatico
Art. 4 - Copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici
Art.
5 - Duplicati informatici di documenti informatici
Art. 6 - Copie e estratti informatici di documenti informatici
Art. 7 - Trasferimento nel sistema di conservazione
Art. 8 - Misure di sicurezza
Capo III - DOCUMENTO AMMINISTRATIVO INFORMATICO
Art. 9 - Formazione del documento amministrativo informatico
Art. 10 - Copie su supporto informatico di documenti amministrativi analogici
Art. 11 - Trasferimento nel sistema di conservazione
Art. 12 - Misure di sicurezza
Capo IV - FASCICOLI INFORMATICI, REGISTRI E REPERTORI INFORMATICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art. 13 - Formazione dei fascicoli informatici
Art. 14 - Formazione dei registri e repertori informatici
Art. 15 - Trasferimento in conservazione
Art. 16 - Misure di sicurezza
Capo V
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 17 - Disposizioni finali
Allegato 1 - Glossario/Definizioni
Allegato 2 - Formati
Allegato 3 - Standard e specifiche tecniche
Allegato 4 - Specifiche tecniche del pacchetto di archiviazione
Allegato 5 - Metadati
Ricordiamo che, come indicato all'art. 3 del decreto, il documento
informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità:
- a) redazione tramite l'utilizzo di appositi strumenti software;
- b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico;
- c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all'utente;
- d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.
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