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"Vigilanza e competenze: l’Agenzia unica delle ispezioni del lavoro"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
15/01/2015 -
Uno dei compiti di un giornale di informazione non è solo quello di
presentare notizie o raccogliere utili strumenti per i propri lettori,
ma anche quello di favorire il dibattito su temi rilevanti.
E sicuramente rilevante è il tema delle competenze in materia di salute e sicurezza – stimolato ad esempio dai contributi su PuntoSicuro di Lorenzo Fantini e di Rocco Vitale – ancor più se in connessione al tema dell’ attività di vigilanza e all’attualità della normativa più recente. Su questo tema riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo di Massimo Peca, ispettore tecnico dell'Unità operativa vigilanza tecnica della Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza.
E sicuramente rilevante è il tema delle competenze in materia di salute e sicurezza – stimolato ad esempio dai contributi su PuntoSicuro di Lorenzo Fantini e di Rocco Vitale – ancor più se in connessione al tema dell’ attività di vigilanza e all’attualità della normativa più recente. Su questo tema riceviamo e volentieri pubblichiamo un contributo di Massimo Peca, ispettore tecnico dell'Unità operativa vigilanza tecnica della Direzione Territoriale del Lavoro di Vicenza.
La legge
delega di riforma del lavoro (10 dicembre 2014, n. 183), presentata in
Senato il
3 aprile 2014 e
recentemente entrata in vigore, assegna al Governo, tra gli altri, il compito
di istituire una “
agenzia unica delle
ispezioni del lavoro” o potenziare il coordinamento tra le DTL/DRL del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS, l'INAIL, i servizi
ispettivi per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori delle ASL
(SPSAL) e ARPA (SIA).
Esattamente, il
testo normativo del comma 7 e della lettera l) recita:
7. Allo scopo
di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di
coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di
lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del
contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l'attività
ispettiva, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, di cui uno
recante un testo organico semplificato delle discipline delle tipologie
contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi, in coerenza con la regolazione dell'Unione europea e le
convenzioni internazionali:
…
l)
razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, attraverso
misure di coordinamento ovvero attraverso l'istituzione, ai sensi dell'articolo
8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le
ispezioni del lavoro, tramite l'integrazione in un'unica struttura dei
servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
dell'INPS e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro (INAIL), prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i
servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali
per la protezione ambientale.”. |
Dalla lettura
dei testi anzidetti, appare evidente che, mentre nel caso in cui venisse
realizzata l'Agenzia, questa potrebbe interessare solo le funzioni ispettive
dell'INPS e dell'INAIL, per quanto riguarda le attività ispettive descritte
delle ASL e ARPA (circa 250 in tutto), la legge delega (e di conseguenza il
decreto legislativo che ne deriverebbe) prevede solo delle “forme di coordinamento”
e quindi tali funzioni non potrebbero essere ricomprese tra i compiti
dell'agenzia, se verrà realizzata. Ciò a causa del vincolo posto dal Parlamento
al Governo.
Lo stesso
Governo Renzi ha presentato l'
8 aprile
2014 al Senato, il disegno di legge costituzionale S1429 per la riforma
del titolo V della Costituzione. Per quanto d'interesse in questa
trattazione, la modifica dell'articolo 117 della Costituzione predisposta dal
Governo prevedeva la seguente formulazione: “Lo Stato ha legislazione esclusiva
nelle seguenti materie e
funzioni: …
norme generali per la tutela ... e sicurezza del lavoro”. Il testo licenziato
dal Senato ed ora in discussione alla Camera (C2613) è stato privato della
parola “funzioni”, sebbene sia stato emendato nelle varie commissioni affari
costituzionali.
Seppure il
percorso della riforma costituzionale dell'articolo 117 non si sia ancora
concluso, è importante rilevare dalla lettura del testo originario del Governo,
che l'intenzione dello stesso parrebbe essere quella di creare i presupposti
normativi costituzionali per riportare alla competenza
esclusiva dello Stato non solo l'importantissima ed esclusiva potestà
legislativa relativa alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, ma
anche quella delle “funzioni” ad essa connessa, cioè l'
attività di vigilanza a parere di chi scrive. Ben più pregnante,
impegnativa e profondamente riformatrice dell'apparato pubblico ad essa
destinato: principalmente ASL e ARPA. Le date di trasmissione dei due disegni
di legge sono sintomatiche.
Orbene, seppure
la riforma dell'articolo 117 della Costituzione tornasse nella sua precedente
formulazione, cioè ricomprendendo anche le “funzioni”, queste sarebbero
impossibili da esercitare se non previa modifica sia della legge delega appena
approvata (183/2014) che del conseguente decreto legislativo, perché
esulerebbero dai vincoli “imposti” dal Parlamento. O meglio, sarebbe più
opportuno parlare di vincoli “votati” dal Parlamento.
Sarebbe
importante che l'
obiettivo della riforma
legislativa in atto fosse quello di ricondurre alla gestione unitaria
dell'Agenzia, tutte le competenze frazionate in tema di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro già assegnate ai Ministeri del lavoro e delle politiche
sociali, della salute, dello sviluppo economico, della difesa per la parte di
competenza sulle funzioni delle Capitanerie di porto in merito alla navigazione
civile, al Servizio sanitario nazionale, alle ARPA, alle Regioni direttamente o
alle Province e pertanto dovrebbero essere ricondotte all'Agenzia anche i
compiti svolti da organismi regionali o statali relativi a:
- porti e
navigazione delle navi
mercantili e da pesca;
- ferrovie e
aeroporti;
- industrie
estrattive a cielo aperto o sotterranee, torbiere;
- acque minerali
e termali;
- radiazioni
ionizzanti in ambito sanitario.
Si evidenzia
come l'Agenzia così definita, esercitando i compiti già assegnati ad altri
organi pubblici, statali o locali, riunirebbe in un unico soggetto una
molteplicità di funzioni che attualmente sono sovrapponibili con quelle già
presenti in alcune direzioni generali del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali. Per tale ragione, il Ministero di riferimento non avrebbe
più la necessità di contenere al suo interno la Direzione generale
dell'attività ispettiva, le divisioni II e VI della Direzione generale delle
relazioni industriali e dei rapporti di lavoro, similmente per gli altri
Ministeri indicati. In termini generali, i principali compiti specifici
dell'Agenzia, relativamente agli aspetti della salute e sicurezza dei
lavoratori, sono ben delineati negli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81.
Questa sarebbe
una
vera riforma di una parte della
pubblica amministrazione che consentirebbe di affrontare in modo decisivo ed
organico i 2'282'000 tra malattie professionali e ad esse assimilate degli
ultimi 12 mesi (di cui tra i 700 e 900 causano la morte – dato sottostimato)
rispetto ai “soli” 714'000 infortuni dello stesso periodo, di cui 833 mortali
(INAIL – ultimo rapporto). Nel nostro Paese, una stima prudenziale del 4% di
tutte le morti per neoplasie, porterebbe a quantificare in 6'400 l'anno quelle
di origine lavorativa (Ultimo Piano sanitario nazionale).
Se si considera
che l'INAIL assicura solo i 2/3 della forza lavoro del nostro Paese, rispetto
agli 8'000'000 non assicurati, tra cui si stimano 3'000'000 di lavoratori
irregolari, si capisce come l'immenso e frammentato apparato pubblico di
controllo si perda in molti rivoli e sia del tutto inadeguato ad affrontare la
situazione gravissima che ci contraddistingue rispetto al resto del mondo, sia
per le competenze ripartite tra i vari organi di controllo, che per i dati
allarmanti facilmente reperibili nell'apposito data base dell'ILO
(International Labour Organizzation) in cui è possibile confrontare i nostri
con quelli degli altri Paesi:
Anno 2011 |
Italia |
Media mondo |
Media UE |
rapporto Italia/mondo |
rapporto Italia/UE |
infortuni |
402868 |
111095 |
151804 |
363% |
265% |
infortuni mortali
(esclusi quelli in itinere) |
1002 |
421 |
185 |
238% |
542%
|
Massimo Peca
Ispettore tecnico
Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
NB: Ai sensi della circolare del MLPS del 18 marzo 2004, le
considerazioni contenute nel presente scritto sono frutto esclusivo del
pensiero dell’autore e non hanno in alcun modo carattere impegnativo per
l’Amministrazione di appartenenza
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