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"La formazione dell’OSS è valida anche per la sicurezza?"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
15/01/2015 - In relazione al recepimento, alle interpretazioni e ai pareri offerti dalle regioni in merito al tema della
formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ci soffermiamo oggi su una risposta della Regione Veneto ad una richiesta di precisazione trasmessa il 4 giugno 2013.
La precisazione riguarda le
modalità attuative dell'art. 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come disciplinate dall' Accordo del 21 dicembre 2011
tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Il documento si sofferma sulla necessità di evitare la
ripetizione di percorsi formativi e mostra come la formazione dell’ Operatore Socio Sanitario (OSS)
- il cui profilo è stato definito dalla Conferenza Stato-Regioni nella
seduta del 22/02/2001 e recepito dalla Regione del Veneto con L.R. 16
agosto 2001 n. 20 - possa valere, con le opportune verifiche riportate
nella precisazione, come formazione dei lavoratori richiesta dall’Accordo Stato Regioni.
Il documento della Regione,
pubblicato il 7 giugno 2013, evidenzia preliminarmente
“come l'art. 37, comma 1, del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, pone in capo al
Datore di Lavoro l'obbligo di assicurarsi che ‘
... ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in
materia di sapete e sicurezza’ ed altresì ‘
... che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed
adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente Decreto
successivi al I", i cui contenuti sono stati declinati, ai sensi del
comma 2 dell'articolo sopra citato, in seno all'Accordo CSR 221 del 21 dicembre
2011”.
L'Accordo prevede espressamente che
‘costituisce, altresì, credito formativo permanente, oltre che la formazione
generale, anche la formazione specifica di settore derivante dalla frequenza di
corsi di formazione professionale presso le strutture della formazione
professionale o presso enti di formazione professionale accreditati dalle
Regioni e Province Autonome che abbiano contenuti e durata conformi al presente
Accordo. Rimane, comunque, salvo l'obbligo del datore di lavoro di assicurare
la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi’
con ciò “affermando il principio della conservazione delle esperienze formative
qualificate, al fine di evitare inutili duplicazioni di attività”.
E tale principio “è stato ulteriormente chiarito nell' Accordo
CSR del 25 luglio 2012 che,
dettando le linee applicative del precedente Accordo sulla formazione, ha
precisato che ‘
Al fine di evitare la
ripetizione di percorsi formativi tali per numero di ore, contenuti e
argomenti, oltre che per modalità di aggiornamento — da essere equivalenti o
superiori a quelli oggetto di regolamentazione da parte degli accordi del 21
dicembre, si ritiene che la dimostrazione dell'avvenuta effettuazione di
attività formativa (sia realizzata precedentemente alla pubblicazione degli accordi
che svolta in vigenza dei medesimi), coerente con le disposizioni di specifico
riferimento, costituisca credito formativo ai fini di cui agli accordi citati’”.
E dunque – si conclude il documento - allo “stato delle puntualizzazioni
sopra riportate, la scrivente Direzione ritiene che, per quanto di competenza,
per le parti corrispondenti,
i moduli
formativi inseriti nell'ambito del percorso formativo per OSS di cui alla L.R.
20/2001, possano costituire credito formativo rispetto alle disposizioni
contenute nell'Accordo CSR del 21 dicembre 2011, integrati per le parti
eventualmente non corrispondenti”.
Senza dimenticare tuttavia che “la valutazione finale dovrà spettare al
Datore di Lavoro che deve, comunque, ‘...
assicurare
la formazione specifica secondo le risultanze della valutazione dei rischi’”.
A proposito del tema delle
sovrapposizioni
dei percorsi formativi in materia di sicurezza rimandiamo ai vari articoli
di PuntoSicuro che trattano l’ aggiornamento
della normativa sulla formazione dovuto al
nuovo comma 14 bis dell’art.
37 (Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti) del
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro (D.Lgs. 81/2008). Nuovo comma aggiunto dalla Legge
98 del 9 agosto 2013, legge di conversione del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia.
Regione Veneto, “ Documento del 7 giugno 2013, protocollo
243077”, Parere in materia di modalità attuative dell’Accordo Stato
Regioni in materia di Sicurezza sul Lavoro (formato PDF, 162 kB).
RTM
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