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"Infortunio: le responsabilità di appaltante e appaltatore"
fonte www.puntosicuro.it / Sentenze
19/01/2015 -
Commento a cura di Gerardo Porreca.
Non si condividono appieno le conclusioni alle quali è pervenuta la Corte di Cassazione in questa sentenza riguardante l’
applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 contenente gli obblighi di sicurezza nel caso dei contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione e più in particolare la
responsabilità del datore di lavoro committente nel caso di un infortunio occorso al dipendente di una ditta appaltatrice.
Non si ritiene , infatti, che la responsabilità per un evento
infortunistico possa, in applicazione delle disposizioni di cui al
citato articolo 26, essere addebitata al datore di lavoro committente se
la causa che ha portato all’infortunio stesso, come nel caso in esame, è
legata ad un rischio prettamente specifico della ditta appaltatrice e
non ad un rischio di natura interferenziale.
Il caso.
Il Tribunale ha condannato il datore di lavoro committente
di una società alla pena di due mesi di reclusione in relazione al reato di
lesioni personali colpose commesso, in violazione delle norme per la
prevenzione degli infortuni sul lavoro, ai danni di un lavoratore di una ditta
appaltatrice. All'imputato era stata contestata la violazione delle norme di
colpa specifica consistita nell'aver omesso, nella qualità di direttore in
materia di sicurezza sul lavoro della società committente, di valutare il
rischio di esplosione nella zona di deposito bombole da bonificare e di
effettuare una corretta formazione del lavoratore nonché di non avere
provveduto ad impartire istruzioni scritte, con la conseguenza che un
lavoratore dipendente di una ditta appaltatrice, mentre si trovava in piedi sul
bordo di un cestone al fine di effettuare un'operazione manuale di svuotamento
della valvola di una bombola di acetilene vuota, è stato investito dalla
fiammata provocata dall'esplosione del gas residuo contenuto all'interno della
bombola, con la conseguente provocazione di lesioni da ustione che ne hanno
determinata un'incapacità ad attendere le proprie occupazioni per una durata
superiore a quaranta giorni.
La Corte d'Appello ha successivamente disposta la riduzione
della pena inflitta all’imputato determinandola in quella di un mese e dieci
giorni di reclusione (pena sostituita con quella pecuniaria d'importo
corrispondente), confermando nel resto la sentenza di primo grado.
Il ricorso in
Cassazione e le motivazioni.
Avverso la sentenza d'appello l’imputato, a mezzo del
proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di
due motivi di impugnazione. Con un
primo motivo il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per vizio di
motivazione avendo la corte territoriale erroneamente interpretate le risultanze
istruttorie acquisite agli atti del giudizio in relazione all'accertamento
della colpa dell'imputato, essendo in particolare risultato, diversamente da
quanto rilevato dalla Corte territoriale, che il datore di lavoro dell'impresa
appaltatrice avesse regolarmente provveduto, in epoca antecedente a quella
dell'infortunio, alla predisposizione di una procedura scritta funzionale alla
gestione dello specifico rischio legato all'attività di controllo delle
bombole. La Corte di Appello inoltre, secondo il ricorrente, sarebbe
incorsa nell'erronea affermazione circa la mancata predisposizione, da parte
dell'imputato, di corsi destinati alla formazione del proprio personale,
essendo piuttosto risultato il contrario all'esito dell'istruttoria
dibattimentale.
Con un secondo motivo, il ricorrente ha censurata la
sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione, con
particolare riferimento all'omessa valutazione dell'effettivo decorso causale
che condusse all'evento lesivo subito dal lavoratore infortunato, nonché in
relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa dell'imputato
in considerazione del ruolo e dell'organizzazione aziendale, ed infine con
riguardo alla mancata valutazione della natura e della portata della posizione
di garanzia assunta dall'imputato rispetto al lavoratore infortunato.
L’imputato ha fatto presente, altresì, che l’evento infortunistico era da far
risalire non ad un suo comportamento ma ad una cattiva esecuzione delle
prescrizioni cautelari ritualmente da lui fornite in relazione alle procedure
di controllo delle bombole.
Sotto un altro profilo, il ricorrente si è lamentato
dell'erronea ascrizione ad una sua colpa dell'evento lesivo addebitatogli, non
potendo ritenersi esigibile, a suo carico, nessun altro adempimento in ipotesi
diverso da quelli di natura preventiva e formativa dallo stesso regolarmente
assolti, né potendo pretendersi dallo stesso un obbligo di garanzia esteso fino
al punto di rispondere delle singole mancanze del personale a lui sottoposto
non altrimenti evitabili. Quanto infine alla valutazione della posizione di
garanzia a lui addebitata il ricorrente ha censurata la sentenza impugnata per
aver erroneamente esteso l'ambito di garanzia ascrivibile al ruolo
dell'appaltatore, rispetto ai lavoratori della ditta appaltatrice (qual era il
lavoratore infortunato nel caso di specie), in assenza di alcun reale rischio
interferenziale idoneo a giustificarne l'eventuale coinvolgimento.
Le decisioni
della Corte di Cassazione.
Il ricorso è stato ritenuto dalla Corte di Cassazione
infondato. La Corte suprema ha tenuto a
precisare che la responsabilità penale dell'imputato, in relazione alla
verificazione dell'infortunio oggetto di giudizio, ha trovato pieno riscontro
nel rilievo della mancata previa realizzazione, da parte dello stesso (nella
qualità di direttore in materia di sicurezza sul lavoro della società
committente), di un'approfondita e analitica valutazione dei rischi connessi
alla fase produttiva corrispondente al segmento che ha interessato il
prestatore di lavoro infortunato, nella trascurata formalizzazione (per
iscritto) delle procedure funzionali all'ottimale gestione del rischio
professionale specifico e, infine, nell'omessa puntuale diffusione, presso
tutti i lavoratori interessati, della conoscenza di tali procedure formalizzate,
unitamente alla connessa predisposizione di adeguate forme di controllo in
ordine alla relativa osservanza.
Sul punto la Sez. IV ha evidenziato come il principale
profilo di colpa riscontrato a carico dell'imputato dovesse identificarsi nella
mancata predisposizione, all'interno dell'azienda, di un apposito documento
informativo che prescrivesse in modo dettagliato la corretta procedura
concernente il controllo e lo sfiato delle bombole (cfr. pag. 17 della sentenza
impugnata) ossia, in particolare una rigorosa procedura relativa, tanto alla
depressurizzazione delle bombole (appositamente effettuata previo controllo
della pressione), quanto alla rimozione della valvola, da eseguirsi non prima
di aver constatato che la bombola fosse stata completamente depressurizzata,
eventualmente anche mediante pesatura. La Corte territoriale, ha inoltre
precisato la Sez. IV, aveva infatti evidenziato come la fiammata che ebbe a
provocare l'evento lesivo era stata propriamente determinata da un errato
controllo del contenuto delle
bombole, frutto di approssimative modalità di verifica non conformi alla
disciplina Europea, che il lavoratore infortunato seguiva in difetto sia di una
specifica formazione professionale che di una apposita procedura standardizzata
adeguatamente formalizzata.
La Sez. IV ha quindi concluso che del tutto correttamente
la Corte territoriale aveva ribadita la piena cogenza della posizione di
garanzia dell'imputato, rispetto all'evento infortunistico verificatosi,
essendosi la stessa uniformatasi sul punto al consolidato insegnamento della
giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale,”
in tema di tutela dei lavoratori,
la
responsabilità del datore di lavoro non è esclusa dalla circostanza di aver
appaltato l'esecuzione di un'opera ad altra ditta, atteso che in caso di
lavori affidati in appalto la ditta appaltante è comunque tenuta a fornire le
informazioni necessarie in ordine ai rischi specifici e alle misure da essa
stessa adottate in relazione all'attività da svolgere, ed entrambe le ditte
(appaltante e appaltatrice) debbono cooperare all'attuazione delle misure di
prevenzione e protezione per i rischi inerenti all'esecuzione dell'opera
appaltata; così che in presenza di tale obbligo generale di collaborazione
antinfortunistica è esclusa la possibilità che il solo affidamento a terzi
della esecuzione dei lavori liberi l'appaltante dalla propria responsabilità
prevenzionale”.
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