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"Interpello: una precisazione su RLS e rappresentanze sindacali"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
19/01/2015 - Non sempre le risposte della
Commissione Interpelli,
prevista dall’articolo 12 comma 2 del D.Lgs. 81/2008, risolvono
adeguatamente o completamente i dubbi, i quesiti posti dagli
organismi/enti che possono inviare istanza di interpello (organismi
associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti
pubblici nazionali, organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
consigli nazionali degli ordini o collegi professionali).
E così è stato per l’ Interpello n. 20/2014 del 6 ottobre 2014
che rispondeva ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro e che ha richiesto un
ulteriore chiarimento inviato allo stesso Consiglio Nazionale il 31 dicembre 2014.
Ricordiamo brevemente che
l’interpello, tra i tanti pubblicati in questi anni per chiarire le indicazioni
normative relative alla figura del Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza (RLS), si soffermava sul quesito relativo
alla possibilità per le
aziende con più
di 15 lavoratori di poter eleggere o meno degli RLS non facenti parte delle
rappresentanze sindacali aziendali, con particolare riferimento all'art. 47,
comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008.
Nell’istanza di interpello il Consiglio
Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro aveva chiesto di sapere
"
[...] se per le imprese con più di
15 lavoratori sia consentita l'elezione o la designazione del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza esclusivamente tra i componenti delle
Rappresentanze Sindacali Aziendali, o se diversamente l'elezione possa
riguardare anche lavoratori non facenti parte delle Rappresentanze Sindacali
Aziendali (ferma restando la designazione in caso di mancato esercizio del
diritto di voto)".
E la Commissione in risposta
aveva sottolineato che “la scelta operata dal legislatore, per le aziende o
unità produttive con più di 15 lavoratori, è quella di individuare il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali
aziendali”.
E aveva continuato indicando che
“come espressamente previsto dall'art. 47, comma 4 secondo periodo, del decreto
in parola l'eleggibilità del rappresentate, fra i lavoratori non appartenenti
alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza
sindacale a norma dell'art. 19 della Legge 300/70”, cioè dello Statuto dei
Lavoratori.
Ricordiamo brevemente il
contenuto del
quarto comma dell'art. 47
del D.Lgs. n. 81/2008:
Articolo 47 - Rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza
(...)
4. Nelle aziende o unità
produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
(...)
|
Veniamo ora alle nuove
Precisazioni dell'interpello n. 20/2014 del
06/10/2014, inviate – insieme ad un nuovo gruppo di interpelli – il
31 dicembre 2014.
La Commissione indica che a
seguito della risposta all'interpello sicurezza n. 20/2014 relativo alla
corretta interpretazione dell'art. 47, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2008, la
Commissione ha ritenuto di inviare una precisazione relativa alle "
rappresentanze sindacali aziendali".
In particolare La Commissione si
sofferma sulle possibili forme di tale rappresentanza.
Infatti indica che “la scelta
operata dal legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15
lavoratori, é quella di individuare il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza nell'ambito delle rappresentanze sindacali
in azienda,
nelle diverse forme che non
si esauriscono in quelle di cui all'art. 19 dello Statuto dei Lavoratori,
demandando la regolamentazione delle modalità di elezione o designazione alla contrattazione
collettiva di riferimento, che attualmente trova attuazione in numerosi
accordi interconfederali nazionali che regolano la rappresentanza ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008”.
Ricordiamo che il contenuto dell’
articolo 19 della Legge 300/70 - legge
20 maggio 1970, n. 300 relativa alle “Norme sulla tutela della libertà e
dignità del lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nel
luoghi di lavoro e norme sul collocamento” (Statuto dei Lavoratori) - ha avuto
vita travagliata. Ad esempio è stato modificato dal DPR 28 luglio 1995, n. 312
a seguito di Referendum popolare (ad esempio è stata tolta la lettera a, che
faceva riferimento alle “associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative sul piano nazionale”). E la Corte Costituzionale, con una
sentenza del 2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo
19, primo comma, lettera b) “nella parte in cui non prevede che la
rappresentanza sindacale aziendale possa essere costituita anche nell'ambito di
associazioni sindacali che, pur non firmatarie dei contratti collettivi
applicati nell'unita' produttiva, abbiano comunque partecipato alla
negoziazione relativa agli stessi contratti quali rappresentanti dei lavoratori
dell'azienda”.
Ritornando dunque alle “
diverse forme” della rappresentanza
sindacale indicate dalla Commissione, l’interpello si conclude indicando che
come espressamente previsto dall'art.47, comma 4 del D.Lgs. 81/2008,
“l'eleggibilità del rappresentante, direttamente fra i lavoratori dell'azienda,
opera esclusivamente
laddove non sia
presente una rappresentanza sindacale in azienda, in una delle diverse forme
suddette”.
Tiziano Menduto
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