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"Regione Toscana: indirizzi operativi per l’alcoldipendenza"
fonte www,.puntosicuro.it / Salute
19/01/2015 - Sappiamo che il tema degli
accertamenti sanitari in materia di alcoldipendenza nel
mondo del lavoro, hanno sollevato in questi anni nelle aziende e tra i
vari attori della sicurezza, dubbi e richieste di chiarimenti. Anche
perché ancora ad oggi manca l’attuazione di quanto indicato nell’art.41
comma 4-bis del D.Lgs. 81/2008 riguardo alla ridefinizione delle
condizioni e delle modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e
della alcoldipendenza.
L’accordo non ancora emanato, le criticità e dubbi interpretativi che
quotidianamente si sollevano, hanno come conseguenza naturale una
applicazione non omogenea della normativa sul territorio nazionale e
regionale.
Per offrire ai nostri lettori
qualche chiarimento, riprendiamo a parlare della Deliberazione
del 9 dicembre 2013 n. 1065 della dalla Regione Toscana che
contiene le “
Linee di indirizzo per gli
accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute di terzi. Approvazione”.
Riguardo alla delibera e al
documento approvato - “
Procedura per gli
accertamenti sanitari di assenza di alcoldipendenza in lavoratori addetti a
mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la
salute di terzi” – sono stati posti alla Regione diversi
quesiti sull’applicazione operativa
della delibera.
A questi quesiti la Regione
Toscana ha risposto nel mese di novemre 2014, con una lettera che ha per oggetto “
Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 1065/2013: indirizzi
operativi” – inviata a varie associazioni, parti sociali, dipartimenti di
prevenzione, ... – e che fornisce diverse utili precisazioni.
Intanto si indica che la delibera
1065/2013 è finalizzata a “favorire l'omogenea applicazione sul territorio
regionale di una normativa oggi comunque vigente che presenta alcuni punti di
controversa interpretazione tanto che il legislatore ha ritenuto opportuno
precisare all'art. 41 comma 4bis del D.L.vo 81/2008 la necessità di una
revisione della normativa sull'accertamento dell'alcol dipendenza e della
tossicodipendenza e che tale tematica è attualmente all'attenzione del comitato
ex art. 5 del D.L.vo 81/2008”.
Inoltre si segnala – in risposta
ad alcuni quesiti – che l'
obbligo per il
datore di lavoro di provvedere alla valutazione e gestione del rischio
legato alla assunzione di alcol “può essere soddisfatto attraverso:
- la identificazione
dell'esistenza o meno nella propria impresa di attività lavorative ricomprese
tra quelle di cui all'allegato 1 del documento di intesa Conferenza Stato
Regioni del 16 Marzo 2006 (Attività lavorative ad alto rischio infortuni);
- la valutazione ed
implementazione delle iniziative messe in atto per rendere operativo il divieto
di assunzione di alcolici (procedure, informazione, formazione dei
lavoratori) o in via alternativa il rimando a procedure ed iniziative aziendali
già codificate su tale argomento”.
Inoltre la
valutazione dell'alcolemia tramite etilometro “deve essere
programmata sulla base dei criteri specificati nel protocollo sanitario e delle
esigenze aziendali. Pertanto vi è una elasticità nel definire la percentuale
dei lavoratori da sottoporre a controllo e la periodicità
ed i criteri con cui effettuare
il test medesimo. Tuttavia le scelte operate in tal senso devono essere
adeguatamente motivate”.
Veniamo alle precisazioni sull’
obbligo di sorveglianza sanitaria.
La delibera 1065/2013 della
Regione Toscana “ha fornito indicazioni per l'effettuazione della sorveglianza
sanitaria prevista dall'art. 41 c. 4 specificando che quando sussiste l'obbligo
di sorveglianza sanitaria per altro fattore di rischio diverso dall'alcol, la
sorveglianza stessa deve essere altresì diretta alle verifica dello stato di alcol
dipendenza se il lavoratore è addetto ad una delle mansioni di cui
all'allegato 1 del documento di intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo
2006 (Attività lavorative ad alto rischio infortuni)” .
E riguardo al Protocollo
sanitario per effettuare la sorveglianza
sanitaria, con la delibera 1065/2013 si è inteso “fornire degli indirizzi
(accertamenti sanitari integrativi della visita medica) , condivisi da
organismi scientifici ed organi di vigilanza, per effettuare la sorveglianza
sanitaria. Resta ferma la facoltà da parte del medico competente di seguire un
protocollo sanitario diverso purché di pari efficacia ed adeguatamente
motivato”.
Per quanto attiene poi l'
applicazione della normativa a specifiche
mansioni, si indica che:
- per i soggetti che guidano
mezzi “si ritiene che la norma debba adottarsi limitatamente a quei lavoratori
che, come attività lavorativa, effettuano il trasporto di persone o cose e non
si applica pertanto a tutti coloro che utilizzano mezzi di servizio o che si
spostano sul territorio insieme ad altri lavoratori per svolgere una diversa
mansione (ad esempio idraulici o elettricisti)”;
- per i lavoratori che svolgono ‘
mansioni sociali e socio sanitarie in
strutture pubbliche o private’ (punto 5 dell' allegato
1 che individua le attività lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute di
terzi) si ritiene che l'applicazione della normativa debba essere circoscritta
a quegli operatori che erogano prestazioni di assistenza alla persona”.
Veniamo, infine , all’ultima
precisazione: “nel caso di
non idoneità
del lavoratore a svolgere una delle mansioni di cui all'allegato 1 del
documento di intesa Conferenza Stato Regioni del 16 Marzo 2006 (Attività
lavorative ad alto rischio infortuni) per avvenuta assunzione di alcol, il
datore di lavoro dovrà individuare, sulla base della organizzazione e delle
esigenze aziendali, altra mansione alla quale destinare il lavoratore. Nel caso
in cui non sia possibile individuare una mansione alternativa il lavoratore
verrà sospeso fino al ripristino di valori alcolemici normali”.
Regione Toscana, Lettera del novembre 2014 , “ Delibera della Giunta Regionale
Toscana n. 1065/2013: indirizzi operativi”, a cura della Direzione
Generale Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana
(formato PDF, 151 kB).
RTM
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