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"Rischio campi elettromagnetici: la normativa di riferimento "
fonte www.puntosicuro.it / Campi elettromagnetici
21/01/2015 -
Pubblichiamo un estratto del
documento “ Coordinamento Tecnico delle Regioni - Decreto
Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e
protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di
lavoro - Indicazioni operative - Revisione 03 approvata il 13/02/2014 – con
aggiornamenti legislativi e normativi al 2013” (formato PDF, 1.17 MB).
Sul Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 – Campi elettromagnetici
La direttiva
2013/35/UE ha abrogato la precedente direttiva 2004/40/CE, introducendo
nuove disposizioni per la protezione
dei lavoratori dalle esposizioni ai campi elettromagnetici ancora
ispirate alle linee guida
dell’ICNIRP3. Il termine di recepimento della nuova direttiva è il 1 luglio 2016,
ed entro tale data il legislatore dovrà procedere alla modifica delle
disposizioni di cui al Capo IV provenienti dalla direttiva abrogata.
La nuova direttiva introduce
profonde innovazioni per quel che riguarda la protezione dalle esposizioni ai
campi in bassa frequenza e incide in maniera più limitata sul quadro delle disposizioni
per la protezione dai campi in radiofrequenza e microonde. Le innovazioni sono
di notevole complessità e non è
possibile allo stato, in assenza del provvedimento di recepimento
italiano e della pubblicazione
delle guide pratiche previste all’art.14 della direttiva, fornire indicazioni
operative aderenti ai requisiti della nuova direttiva.
In questo contesto, nelle more
del recepimento della nuova direttiva, permanendo la necessità di indicazioni operative,
suscettibili di perfezionamento, che orientino gli attori aziendali della
sicurezza ad una risposta
corretta all’esigenza di valutazione del rischio comunque prevista dagli artt.28
e 181 del DLgs.81/2008, si è scelto di continuare a riferirsi ai principi e
concetti del Capo IV, che sono coerenti con i principi della nuova Direttiva
2013/35/UE, segnalando alcuni elementi della stessa quando opportuno.
Da quando il Capo IV del Titolo VIII del DLgs.81/2008 è pienamente in
vigore?
Come già evidenziato al Capitolo
1, il Capo IV è privo di effetti vincolanti e non entrerà mai in vigore nella formulazione
attuale.
Si sottolinea tuttavia il
principio generale di cui all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli
agenti fisici all’art. 181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di
tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da
esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste quindi
l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive
e protettive per minimizzare il rischio.
In pratica e per quanto riguarda
i compiti di vigilanza, fino al recepimento della nuova direttiva resteranno validi, richiedibili e
sanzionabili solamente i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I
del Titolo VIII.
Quali fonti sono utilizzabili per la valutazione del rischio?
L’attuale articolo 209 del
DLgs.81/2008 precisa che “il datore di lavoro valuta e, quando necessario,
misura o calcola i livelli dei campi
elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori….” in conformità alle
norme CENELEC [1].
Finché tali norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni
lavorative, il datore di lavoro è indirizzato ad adottare “le specifiche buone
prassi individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e per l'igiene del lavoro, o, in alternativa,
quelle del CEI, tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati
dai fabbricanti delle attrezzature.” L'articolo 181 si riferisce, più in
generale, alle buone prassi secondo la definizione dell'articolo 2 del
DLgs.81/2008.
Ad oggi il CENELEC, nel quadro
delle varie Direttive europee di mercato, ha pubblicato i documenti riportati
in ALLEGATO 4.1, in gran parte già recepiti dal CEI (prefisso CEI EN), che
richiamano i requisiti della
Direttiva 2004/40/CE e/o della Raccomandazione 1999/519/CE per la protezione
della popolazione.
Va segnalato anche che la
Direttiva 2013/35/UE all’art.14 prevede che la Commissione Europea renda
disponibili, al più tardi sei mesi prima del termine di recepimento (1 luglio
2016), guide pratiche applicative non vincolanti.
La legislazione vigente prevede
in sostanza che la valutazione possa essere effettuata a partire da varie fonti
informative, la prima delle quali si ritiene debba essere quella degli elenchi
(white & black list) [2]
ripresi da fonti di validità riconosciuta e dati forniti dai fabbricanti. Altre
fonti informative utilizzabili per un primo livello di valutazione sono
indicazioni bibliografiche o anche banche-dati [3]
(ad esempio quelle reperibili sul PAF-Portale Agenti Fisici: www.portaleagentifisici.it),
purché ben riferibili alle situazioni oggetto di indagine.
Solamente nel caso che la
valutazione debba proseguire si renderà necessario il ricorso alle misurazioni
dei livelli di esposizione e, ulteriormente, al calcolo dei parametri
dosimetrici.
A livello nazionale i riferimenti
elettivi per la misura e valutazione dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
sono attualmente le due guide del CEI e relative appendici:
CEI 211-6.
Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici
nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana.
Prima edizione, fascicolo 5908. Gennaio 2001;
CEI 211-7.
Guida per la misura e per la valutazione dei campi
elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con
riferimento all’esposizione umana. Prima edizione, fascicolo 5909. Gennaio
2001;
CEI 211-7/A,
CEI 211-7/B, CEI 211-7/C, CEI 211-7/D, CEI 211-7/E. Guide per la misura e per la
valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz -
300 GHz, con riferimento all’esposizione umana.
· Appendice A:
Centraline di monitoraggio dei campi elettromagnetici a radiofrequenza:
procedure e
finalità di utilizzo. Maggio 2006;
· Appendice B:
Misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti radar di
potenza. Gennaio 2008;
· Appendice C:
Sistemi per la realizzazione di accesso e collegamento radio a banda larga. Gennaio
2010;
· Appendice D:
Misura e valutazione del campo elettromagnetico emesso dagli impianti di radiodiffusione.
Novembre 2010;
· Appendice E:
Misura del campo elettromagnetico da stazioni radio base per sistemi di
comunicazioni
mobili (2G, 3G, 4G). Settembre 2013.
A livello internazionale, in
aggiunta alle norme di prodotto precedentemente elencate, rappresentano un
utile riferimento le seguenti (già recepite dal CEI):
CEI EN 50413 –
2010: Norma di base sulle procedure di misura e di calcolo per l'esposizione umana
ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (0 Hz-300 GHz);
CEI EN
62226-2-1 – 2005: Esposizione ai campi elettrici e magnetici nell'intervallo
delle
frequenze
basse e intermedie - Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo
elettrico interno indotti nel corpo umano. Parte 2-1: Esposizione ai campi
magnetici - Modelli 2D;
CEI EN 62226-1
– 2006: Esposizione ai campi elettrico e magnetico nell'intervallo delle
frequenze
basse e intermedie - Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo
elettrico interno indotti nel corpo umano. Parte 1: Aspetti generali;
CEI EN
62226-3-1 – 2008: Esposizione ai campi elettrici e magnetici nell'intervallo
delle
frequenze basse
e intermedie - Metodi di calcolo della densità di corrente e del campo
elettrico interno indotti nel corpo umano. Parte 3-1: Esposizione ai campi
elettrici - Modelli analitici e numerici 2D;
Altri riferimenti utili sono le
" Guidances on occupational exposure assessment", messe
a punto nell'ambito del progetto europeo
EMF-NET, disponibili al link:
Le pubblicazioni scientifiche
sono un’ulteriore fonte da tenere in considerazione, così come i dati della sorveglianza
sanitaria dove attuata.
Da ultimo si evidenzia che le
norme CEI EN 50444 e CEI EN 50505 recano le procedure per lavalutazione dell’esposizione,
rispettivamente, a saldatrici ad arco e saldatrici a resistenza. Dette norme,
di particolare interesse considerata la diffusione di questi apparati, sono
indirizzate ai fabbricanti di macchine ai fini del rispetto a priori dei
requisiti previsti dalla norma di prodotto CEI EN 50445. Le procedure ivi
contenute non sono automaticamente applicabili alla valutazione a posteriori di
attrezzature che già si trovano nell’ambiente di lavoro.
Le nuove attrezzature riferite a
tali norme possono essere considerate giustificabili solo a condizione che le procedure e
modalità di utilizzo siano compatibili con le tecniche di valutazione delle
emissioni stabilite nelle norme medesime.
Fonte: Coordinamento Tecnico per
la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome
[1] Le
norme messe a punto dal CENELEC nel quadro del mandato M/351 a suo tempo
conferitogli dalla Commissione Europea per l’attuazione della direttiva
2004/40/CE, ora abrogata, restano ad oggi un valido riferimento tecnico nelle
more del recepimento e completa attuazione della nuova direttiva 2013/35/UE, la
quale prevede a tal fine (art.14) la pubblicazione di una o più guide pratiche
direttamente da parte della Commissione Europea.
[2] I
principi generali della norma EN 50499 restano ad ogni modo validi nelle more
del recepimento e completa attuazione della nuova direttiva.
[3] Ai
fini della valutazione del rischio la direttiva 2013/35/UE esplicita la
possibilità di riferirsi anche a banche dati di esposizione (art.4 comma 2)
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