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"La collocazione aziendale del Medico Competente in relazione al SPP"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/01/2015 - Con la risposta a interpello
n. 28/2014, la Commissione per gli Interpelli si è pronunciata sulla corretta
applicazione dell’art. 39 comma 4 del D.Lgs. 81/08 [1] e di conseguenza su
alcuni temi particolarmente importanti per il medico competente, quali quello
dell’autonomia che a questi deve essere garantita dal datore di lavoro e,
correlato al tema dell’autonomia, quello della collocazione organizzativa del
medico competente all’interno di un’azienda.
In particolare, l’interpellante si domandava se l’art.39
fosse rispettato in quelle “situazioni organizzative di Aziende Sanitarie
Locali, ma anche presso alcune grandi aziende private”, in cui “il datore di
lavoro subordina gerarchicamente, funzionalmente e organizzativamente il medico
competente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione”.
Come noto, la Commissione per gli Interpelli ha chiarito
che “nel caso in cui organizzativamente vi sia coincidenza tra ruolo di
direttore di UOC [Unità Operativa Complessa, n.d.r.] o di analoga struttura con
lo svolgimento da parte dello stesso direttore anche delle funzioni di
responsabile del servizio
di prevenzione e protezione, la subordinazione gerarchica di un medico incardinato
nella stessa UOC o struttura, incaricato di svolgere le funzioni di medico
competente, può riguardare i soli aspetti che esulano da tale incarico, stante
la condizione di piena autonomia organizzativa e funzionale che deve essere
garantita dal datore di lavoro al medico competente per lo svolgimento delle
proprie funzioni.”
La questione affrontata da questo Interpello è di
particolare rilevanza, alla luce della frequenza con cui nella pratica capita
di imbattersi in situazioni in cui il medico
competente è inserito all’interno del Servizio di Prevenzione, e dunque merita
qualche approfondimento.
E’ stato osservato a tale proposito che “in alcuni
casi può ricorrere la richiesta di posizionare nell'organigramma di aziende
private e/o di aziende pubbliche, in particolare strutture sanitarie complesse
(ad esempio aziende sanitarie locali o aziende ospedaliere) il medico
specialista che svolge le funzioni e ha assunto il ruolo di “medico competente”
ai sensi della normativa vigente all’interno del servizio di prevenzione e protezione
(addirittura anche nella qualità di addetto al servizio di prevenzione e
protezione).
In tal modo si viene a determinare, nei fatti, una
condizione di subordinazione – talora anche gerarchica – tra i ruoli di “medico
competente”, professionista diretto consulente del datore di lavoro, e
“responsabile del servizio di prevenzione e protezione”, soggetto che collabora
e risponde al datore di lavoro, utilizzato dal datore
di lavoro e che dirige il servizio di prevenzione e protezione.
Tale condizione è palesemente illegittima, alla luce
degli obblighi specifici (penalmente sanzionati nel caso di inadempienza)
attribuiti dalla legge al medico competente e, altresì, dei
compiti specifici di cui invece il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione è titolare. E’ opportuno sottolineare che una simile visione,
riduttiva e confusa, finisce comunque per ledere l’autonomia e la
professionalità di un medico titolare di formazione specialistica, qualificata
e specifica, fondamentale ai fini della tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori e ha la conseguenza di ostacolarne la stessa attività.”
Dunque, concludono gli Autori, “in termini
operativi, al fine di facilitarne l’accessibilità e le attività consultive, il
medico competente, soprattutto quando titolare di un rapporto di dipendenza con
il datore di lavoro che lo ha nominato, deve essere inquadrato nell’ambito
dell’organigramma aziendale all’interno di una struttura operativa autonoma
[…].” (
“
Ruolo professionale e autonomia del
medico competente in un sistema integrato di gestione della sicurezza”, di AA.VV., in GdL MeLC SIMLII.)
Personalmente, come di recente sottolineato,
“con riferimento
alla collocazione funzionale del medico competente dipendente di ASL o di
Ospedali Pubblici, riteniamo che, data la natura “consulenziale” del ruolo di
medico competente, la collocazione ottimale - e rispettosa delle norme - di
tale soggetto sia in staff al datore di lavoro, al pari degli altri “uffici” di
staff, quali ad esempio il Servizio di Prevenzione e Protezione.
E’ chiara infatti la volontà del legislatore di
distinguere il Servizio di Prevenzione e Protezione, la cui organizzazione è
definita dall’art. 31 e i cui compiti sono quelli dell’articolo 33 del testo
unico, dal medico competente, la cui organizzazione, pur in mancanza di una
specifica norma, è comunque definita per alcuni aspetti dagli articoli 39 e 25,
e i cui compiti e - in questo caso anche
- obblighi sono elencati da quest’ultima disposizione (in comb. disp. art. 41).”
Pertanto “per queste ragioni riteniamo non colga lo spirito e la lettera della
norma l’ipotesi della collocazione del medico competente all’interno del
Servizio di Prevenzione e Protezione, Servizio che è composto dall’RSPP e da
eventuali ASPP. Ciò vale anche nel
caso in cui sia il medico
competente stesso responsabile di detto Servizio.
Una visione lucida del rapporto tra Servizio di
Prevenzione e Protezione e Medico Competente ci viene consegnata dalla
giurisprudenza e in particolare dalla Cassazione Penale, che ha avuto modo di rilevare
che
“la peculiare figura istituzionale
del sistema prevenzionistico costituita dal servizio di prevenzione e
protezione, insieme al medico competente, svolge un peculiare ruolo di collaborazione
con il datore di lavoro”, precisando al contempo che il SPP
“coopera in un contesto che vede coinvolti diversi
soggetti, con distinti ruoli e competenze, in breve, un lavoro in equipe”. (Cass. Pen., Sez. IV, sent. 21 dicembre 2012 n. 49821, richiamata da R.
Guariniello in
Il
Testo Unico Sicurezza sul lavoro commentato con la giurisprudenza
, Ipsoa, Ed. Quinta, 2013,
P.378.)
Un’adeguata collocazione del medico
competente all’interno della struttura organizzativa aziendale, dunque, è
certamente un elemento atto a contribuire alla salvaguardia dell’autonomia del
medico stesso (autonomia che in ogni caso deve essere garantita dal datore di
lavoro), per non dire addirittura una pre-condizione - accanto alle altre - affinché
si realizzi tale garanzia voluta dal legislatore del testo unico all’articolo
39.
E non va dimenticato, parlando di autonomia, che
tale vincolo è “un obbligo giuridico, e non soltanto una raccomandazione, per
il datore di lavoro il quale deve mettere il medico competente in condizione di poter adempiere a tutti i
suoi compiti; l’inciso “garantendone l’autonomia” sembra porre a carico del
datore di lavoro l’onere di astenersi da qualsiasi attività che possa toccare
in qualche modo l’indipendenza del medico.” (B. Deidda, G. Ital. Med. Lav. Erg.
2010, 32:4, Suppl,
316-319, pp.317-318).
Anna Guardavilla
[1]
Art. 39 c. 4 D.Lgs.81/08:
“Il datore di
lavoro assicura al medico competente le condizioni necessarie per lo
svolgimento di tutti i suoi compiti garantendone l’autonomia.”
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